Il Rapporto Tra T.U. Sicurezza E Processo Penale: Un (Primo) Decennio Di Evoluzione

AutorePiermaria Corso
Pagine1-5
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Arch. nuova proc. pen. 1/2019
Dottrina
IL RAPPORTO TRA T.U.
SICUREZZA E PROCESSO
PENALE: UN (PRIMO)
DECENNIO DI EVOLUZIONE (*)
di Piermaria Corso
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Ricadute della opzione per la sanzione pe-
nale. 3. La normativa dichiaratamente processuale penale del
T.U. sicurezza. 4. L’art. 61 comma 2 T.U. 5. L’incidenza del
contesto processuale. 6. Conclusioni.
1. Premessa
La sicurezza del lavoro non è un tema che consenta un
approccio settoriale, stanti le plurime connessioni con di-
scipline non strettamente lavoristiche.
Anzi, un approccio settoriale rischierebbe di pagare il
conto di un risultato non suff‌icientemente rappresentati-
vo della realtà e dei suoi problemi.
Espressione della ricordata natura interdisciplinare
della materia è l’intreccio con le regole che governano
l’accertamento in sede penale dei fatti e delle responsabi-
lità (individuali e superindividuali) in tema di insicurezza
dell’ambiente e delle condizioni di lavoro, intreccio che è
molto più complesso di quanto non appaia dal tenore let-
terale del D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, recante la “attuazione
dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
(1).
2. Ricadute della opzione per la sanzione penale
Compete al legislatore ordinario decidere se e quali
sanzioni ricollegare ad un determinato illecito: in osse-
quio ad un condivisibile principio di proporzionalità, la
tutela di valori ritenuti preminenti è aff‌idata a sanzioni
amministrative o penali e, nei casi più gravi, ad entrambe.
Se la scelta legislativa si orienta verso una sanzione
penale, ciò reca con sé la necessità che la sua (eventua-
le) applicazione avvenga con le forme processuali penali
(nulla poena sine praevia lege et sine praevio iudicio).
Ciò non è di ostacolo a che anche una sanzione ammi-
nistrativa venga applicata a seguito di un processo penale
(è il caso delle sanzioni ex art. 25 septies D.L.vo 8 giugno
2001 n. 231 applicate all’ente datore di lavoro nel cui in-
teresse o vantaggio è stato commesso – da persona f‌isica
apicale o non apicale – un reato presupposto) (2), men-
tre è da escludere che una sanzione penale possa venire
applicata in sede amministrativa o attraverso un procedi-
mento non penale.
La scelta del legislatore del 2008 di concentrare in un
T.U. la normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro ha portato ad un testo nor-
mativo (D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81) che recepisce questa
graduazione della reazione sanzionatoria all’illecito nel-
la consapevolezza che la sanzione amministrativa può
anch’essa avere una capacità di dissuasione legata alla
temibilità delle conseguenze (3).
Il T.U. sulla sicurezza certamente non esaurisce l’at-
tenzione legislativa sul tema; vasta e variegata normativa
rimane esterna al testo che, quindi, solo formalmente è
unico; forse l’eterogeneità dei settori da disciplinare rende
impossibile questa concentrazione di disciplina e destina-
ti all’insuccesso i tentativi di una reductio ad unum.
Per esemplif‌icare, va ricordato il D.L.vo 18 maggio 2018
n. 61, sul lavoro marittimo (4).
Di fatto, il legislatore prende atto di questa realtà e ne
trae le conseguenze del caso.
Limitandoci alla sanzione penale, il D.L.vo 1° marzo
2018 n. 21 (5) introduce il principio che le disposizioni
che prevedono reati devono in linea di massima essere in-
serite nel codice penale (art. 3 bis c.p.): l’obiettivo è quel-
lo di agevolarne la conoscenza e il rispetto.
Il “principio della riserva di codice” (così la rubrica del
citato art. 3 bis) vale per le norme future (“nuove”) e si
dichiara rispettoso delle “leggi che disciplinano in modo
organico la materia”.
In questa prospettiva, il T.U. sicurezza non corre rischi
di smembramento e di vedere inserite le sue plurime di-
sposizioni che prevedono reati accanto a importanti fatti-
specie contro la sicurezza del lavoro che già sono presenti
nel codice penale: si pensi all’art. 437 c.p., in tema di ri-
mozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni
sul lavoro, all’art. 589 c.p., in tema di omicidio colposo
da violazione normativa prevenzionistica (comma 2°) e
all’art. 590 c.p., in tema di lesioni personali colpose – gravi
o gravissime – da infortunio sul lavoro (comma 3°).
Il legislatore nazionale è consapevole che il T.U. sicu-
rezza è uno strumento delicato, da manovrare con cura, da
proteggere da interventi che non siano meditati e consa-
pevoli di tutte le implicazioni.

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