Il pubblico ministero

AutoreStefano Ambrogio
Pagine75-81
75
4
IL PUBBLICO MINISTERO
1
Un magistrato “di parte”
Il pubblico ministero (p.m.) è l’organo della magistratura al quale è
af‌f‌idato il compito di accertare la commissione dei reati, raccogliere
prove al f‌ine di individuarne gli autori e, quindi, promuovere nei con-
fronti dei medesimi l’azione penale al f‌ine di ottenere la pronuncia di
responsabilità e la condanna alla sanzione penale.
Il pubblico ministero è un magistrato togato, ossia di carriera e dipendente dello Stato così
come il gi udice. Innanzi al tribunale monocratico, nell’udienza dibattimen tale le funzioni
del pubblico ministero possono essere esercitate da magistrati onorari (vice procuratori
onorari) e da personale in quiescenza che nei cinque anni precedenti abbia svolto funzio-
ni di polizia giudiziaria (artt. 71 bis e 72 R.D. n. 12/1941, Ordinamento giudiziario).
In entrambi i casi sono attribuite solo funzioni requirenti
Quella del pubblico ministero è una f‌igura al centro di un vivace
dibattito, f‌in dall’approvazione della Costituzione che, all’art. 107,
ultimo comma, dedica un riferimento specif‌ico al pubblico ministero,
stabilendo che il medesimo “gode delle garanzie stabilite nei suoi
riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario”.
Invero, deve essere conciliata la sua posizione di magistrato con il
ruolo di parte, tipico del nostro sistema accusatorio.
Così da un lato, viene sottolineata l’appartenenza del pubblico mini-
stero alla magistratura evidenziando la necessità che anche l’organo
rappresentante l’accusa sia soggetto soltanto alla legge e conservi la
sua imparzialità: esso, infatti, non ha l’obiettivo di ottenere comun-
que la condanna di un soggetto, ma solo quello di ricercare la verità,
svolgendo anche indagini nell’interesse della persona accusata. In
altri termini, per una parte della dottrina l’interesse perseguito dal
p.m. sarebbe quello di tutelare la collettività e, al tempo stesso, il
singolo individuo, che deve presumersi innocente f‌ino a prova con-
traria (art. 27, 2° comma, Cost.).
Il pubblico ministero svolge così nel procedimento penale la funzio-
ne di parte pubblica (Tonini).
D’altro canto, la nuova impostazione accusatoria del processo penale
richiede un pubblico ministero che assicuri il contraddittorio con la
P.M. come
parte
pubblica

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT