Il pubblico ministero

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine113-116

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@1 Nozione e poteri

Il pubblico ministero (p.m.) è un organo dello Stato istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti d’appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni. Anche davanti al Giudice di pace in sede penale è prevista la figura del p.m., anche se presso di esso non esiste alcun autonomo ufficio di procura. Il p.m. ha il compito di assicurare il rispetto della legalità da parte di chiunque, poiché tutte le attività che è chiamato a svolgere, tanto in materia civile quanto in materia penale, sono finalizzate ad assicurare la corretta applicazione delle leggi.

In sede civile il p.m. può avviare alcuni giudizi nell’interesse generale della collettività (si parla, a tale proposito, di pubblico ministero agente) e, più in generale, può intervenire in una serie di cause indicate dalla legge, nonché in quelle in cui ravvisi un pubblico interesse (si parla, in questo caso, di pubblico ministero interveniente). Particolarmente importante è la possibilità di promuovere i giudizi di interdizione e inabilitazione, particolari processi civili finalizzati a tutelare le persone che, a causa della loro infermità mentale, non sono in grado di attendere adeguatamente ai propri interessi.

@2 L’azione civile del pubblico ministero

Ai sensi dell’art. 69 c.p.c., il pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge.

Tale norma consente al p.m. di esercitare l’azione civile nei casi (tassativi) previsti dalla legge, al fine di tutelare, in forma rafforzata, determinati interessi ritenuti meritevoli di particolare protezione.

In generale, l’azione civile è l’atto con il quale si dà avvio a un procedimento davanti ad un giudice per la tutela di un determinato interesse giuridicamente rilevante. Tale atto di impulso, quindi, può provenire dai privati o direttamente dallo Stato, che agisce, in tal caso, per mezzo del p.m.

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Stante il preminente interesse pubblico che anima l’azione del p.m. in sede civile, egli non può rinunciare all’azione e agli atti del giudizio, né può aderire alla rinuncia agli atti formulata dalle altre parti, avendo il dovere di proseguire il giudizio (Morozzo della Rocca).

@3 Intervento in causa del pubblico ministero

L’art. 70 c.p.c. precisa che il pubblico ministero deve intervenire (intervento obbligatorio), a pena di nullità rilevabile d’ufficio:

- nelle cause che egli stesso potrebbe proporre ai sensi dell’art. 69 c.p.c.;

- nelle cause matrimoniali, comprese quelle di...

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