Il processo tributario

AutoreGiuseppe Napoli - Silvia Rocchi
Occupazione dell'autoreDottore commercialista e revisore legale
Pagine241-279
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5.1 Le parti
Le parti in senso lato del processo tributario sono il ricorrente, vale
a dire colui che instaura il processo mediante la notifica dell’atto intro-
duttivo del giudizio, e il resistente, il soggetto nei cui confronti è propo-
sto ricorso. La qualifica di parte in senso stretto, invece, presuppone la
titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio. Dal
lato attivo, la legittimazione ad agire (legitimatio ad causam) 575 spetta al
contribuente, destinatario di uno degli atti contro i quali è possibile ri-
correre; mentre dal lato passivo, il soggetto legittimato è l’ente imposi-
tore che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto.
Più in dettaglio, l’art. 10 del D.lgs. n. 546/1992, individua come parte re-
sistente in giudizio: 1) l’ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate (Di-
rezione Provinciale – ufficio controlli) 576 o del Territorio o delle Dogane;
575
La legittimazione ad agire è l’elemento costitutivo dell’azione, la cui mancanza può es-
sere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Corte di Cassazione, Sentenza n.
9440/2005).
576
Dal 1° gennaio 2001, gli uffici periferici del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
sono stati sostituiti dagli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate, del Territorio e delle Dogane.
Con riguardo all’Agenzia delle Entrate, le funzioni attribuite gli uffici periferici, sono disciplinate
dall’art. 5, comma 3, del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate del
30/11/2000, ai sensi del quale “Le Direzioni Provinciali curano l’attività di informazione e assi-
stenza ai contribuenti, la gestione dei tributi, l’accertamento, la riscossione e la trattazione del
contenzioso. Sono strutturate a seconda delle dimensioni della direzione provinciale, in uno o
più uffici territoriali, individuati con atto del Direttore dell’Agenzia, e in un ufficio controlli. Gli
uffici territoriali sono dedicati alle attività di informazione e assistenza, alla gestione delle im-
poste dichiarate e ai controlli formali nonché ad altre tipologie di controlli individuate con atto
del Direttore dell’Agenzia. L’ufficio controlli è dedicato a tutte le funzioni di controllo e accerta-
mento, fatta accezione per quelle affidate agli uffici territoriali, nonché al contenzioso; può arti-
colarsi in più aree, individuate in base alla numerosità e alle caratteristiche delle diverse tipolo-
gie di contribuenti e ai differenti tipi di attività da svolgere. A fronte di specifiche esigenze di
carattere locale, con atto del Direttore dell’Agenzia può essere attribuita ai singoli uffici territo-
riali la trattazione del contenzioso generato dagli atti di rispettiva competenza”. A norma dell’art.
4, comma 3, del citato Regolamento, le Direzioni Regionali “esercitano, nell’ambito della rispet-
tiva regione o provincia, funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei
CAPITOLO 5
IL PROCESSO TRIBUTARIO
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2) l’ente locale; 3) l’Agente della riscossione. Se l’ufficio è il Centro di ser-
vizi o altra articolazione dell’Agenzia delle Entrate (tra cui i Centri Ope-
rativi), con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, l’ente
impositore nei cui confronti proporre ricorso è l’ufficio periferico dell’A-
genzia delle Entrate, al quale spettano le attribuzioni del rapporto con-
troverso577.
5.1.1 Capacità di stare in giudizio
La capacità di stare in giudizio (legitimatio ad processum) si sostan-
zia nell’idoneità della parte di esercitare liberamente i diritti sottesi alla
situazione sostanziale di cui si assume la titolarità nel processo e, conse-
guentemente, di compiere atti giuridici. Pertanto, nell’ipotesi in cui il ti-
tolare dell’azione sia in possesso dei requisiti strutturali per esercitare le
facoltà riconosciute allo status di parte del processo, la legittimazione ad
agire coincide con quella processuale. Laddove, però, la parte proces-
suale non disponga del libero esercizio dei suoi diritti e, quindi, non
possa stare in giudizio, la legittimazione processuale è attribuita a un
rappresentante legale. A questo ultimo la legge assegna la piena facoltà
di compiere gli atti processuali in nome e per conto del soggetto privo
della capacità processuale poiché incapace, minorenne, ovvero fallito578.
confronti degli uffici, curano i rapporti con gli enti pubblici locali e svolgono attività operative di
particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell’accertamento, della riscossione e
del contenzioso, e in specie, a decorrere dal 1° gennaio 2009, quelle di cui ai commi 9, 11, 12 e
14 dell’articolo 27 del decreto-legge 9 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le attribuzioni e i poteri di cui al comma 13 del medesimo arti-
colo nei confronti dei soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a cento mi-
lioni di euro”.
577
I Centri Operativi svolgono in via esclusiva attività specialistiche a carattere seriale, e
curano le attività di controllo e di accertamento di cui all’art. 28 del D.L. n. 78/2010, convertito,
con modificazioni, dalla L. n. 122/2010. Ai sensi dell’art. 5, comma 10, del Regolamento dell’A-
genzia delle Entrate del 30 novembre 2000, per il contenzioso relativo agli atti emessi nello svol-
gimento delle attività citate è competente la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circo-
scrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso e il predetto
ufficio è, altresì, parte nel processo dinnanzi alle Commissioni Tributarie. Invece, per il conten-
zioso derivante dallo svolgimento di tutte le altre attività attribuite ai Centri Operativi, resta ferma
la competenza della Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione hanno sede i
Centri e, questi ultimi, sono parte del processo. Per un maggior approfondimento si veda il para-
grafo 4.4.
578
Ai sensi dell’art. 41 del R.D. n. 267/1942:“Nelle controversie, anche in corso, relative a
rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. Il
fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputa-
zione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge. L’apertura del fallimento
determina l’interruzione del processo”. Sul tema, la Corte di Cassazione, sentenza n. 14341/2011,
243
La medesima scissione si verifica per l’esercizio dei diritti delle persone
giuridiche, le quali stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a
norma di legge o dello statuto579 (cosiddetta rappresentanza organica). Il
primo comma dell’art. 11 del D.lgs. n. 546/1992, invece, disciplina l’isti-
tuto della rappresentanza volontaria in forza della quale la parte privata,
anche se in possesso della capacità processuale, può stare in giudizio
mediante un procuratore generale (se la procura è conferita per una se-
rie indefinita di processi) o speciale (se la procura è riferita solo a un de-
terminato processo). La procura è attribuita con atto pubblico o scrittura
privata autenticata; tuttavia, la procura speciale può risultare anche da
scrittura privata non autenticata se conferita al coniuge e ai parenti o af-
fini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all’udienza pub-
blica.
Con riguardo alla parte resistente, gli uffici periferici dell’Agenzie fi-
scali nei cui confronti è proposto il ricorso, stanno in giudizio diretta-
mente per mezzo del direttore o di un suo delegato, ovvero mediante
l’ufficio del contenzioso della Direzione Regionale dell’Agenzia delle En-
trate o del Territorio o della direzione compartimentale dell’agenzia delle
Dogane580. La legittimazione processuale del Comune, della Provincia o
della Regione, è attribuita al dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli
enti locali privi di figura dirigenziale, al titolare della posizione organiz-
zativa in cui è collocato detto ufficio581. L’agente della riscossione, infine,
può stare in giudizio per mezzo di un proprio rappresentante legale582,
ovvero di uno o più dei suoi dipendenti583.
ha affermato: “Il soggetto che riceva un atto tributario in qualità di legale rappresentante di una
società già dichiarata fallita e, successivamente, sia destinatario della notificazione di un atto
della riscossione fondato sul primo atto è legittimato all’impugnazione per farne valere l’illegitti-
mità dei relativi presupposti”.
579
Art. 75, terzo comma, del c.p.c..
580
Art. 11, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992.
581
Art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992.
582
In virtù del primo comma dell’art. 11, le parti diverse dagli uffici periferici dell’Agenzie
fiscali e degli enti locali (in pratica, la parte privata e l’Agente della riscossione) possono stare in
giudizio anche mediante un procuratore generale o speciale.
583
Art. 41 del D.lgs. n. 112/1999.

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