Il processo previdenziale

AutoreAntonio Belsito
Pagine239-262
239
1. La tutela del welfare. 2. Equo indennizzo e riconoscimento della causa di
servizio. 3. Competenza per territorio e per materia. 4. Le parti nel giudizio
previdenziale. 5. Il procedimento amministrativo: condizione di procedibilità
o di proponibilità dell’azione giudiziaria. 6. Decadenza e prescrizione.
7. Espletamento del procedimento amministrativo. 8. Competenza del Giu-
dice Amministrativo. 9. Accertamento tecnico preventivo obbligatorio. 10.
Il processo in materia di previdenza ed assistenza. 11. I mezzi di prova: la
consulenza tecnica e l’inter vento degli Istituti di Patronato. 12. Esecutività
della sentenza di primo grado. 13. Pignorabilità della pensione.
IL PROCESSO
PREVIDENZIALE
CAPITOLO 10
SOMMARIO
240
1. La tutela del welfare
L’art. 38 della Costituzione338 nel garantire il diritto all’assisten-
za dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari
per vivere, nonché la tutela previdenziale dei lavoratori in caso di
infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione, aff‌ida
agli organi ed istituti dello Stato il compito di provvedere a tutto
quanto necessario a consentirne l’effettivo esercizio dei diritti.
Per cui i cittadini che intendano usufruire di provvidenze
economiche, ritenendo di possedere i requisiti previsti dalla
legge per la loro erogazione, dovranno rivolgersi agli Enti previ-
denziali preposti, formulando un’apposita domanda all’organo
competente.
Nel caso di mancato accoglimento di tale istanza, a tutela dei
propri diritti, l’interessato dovrà proporre ricorso amministrativo
ed eventualmente, in caso di esito negativo, ricorrere in sede giu-
risdizionale, laddove specif‌icamente previsto dalle leggi speciali,
mentre in caso contrario potrà rivolgersi unicamente all’autorità
giudiziaria nel termine stabilito a pena di decadenza.
La Previdenza Sociale è ritenuta il nucleo originario dello
stato sociale (o welfare state), concetto con il tempo notevolmente
ampliatosi, perché risultato di una serie articolata di interventi
riguardanti diversi settori339.
I giudizi solitamente proposti in tale materia sono quelli atti a
rivendicare provvidenze economiche a favore degli invalidi civili
ed in particolare: pensioni di inabilità per gli invalidi totali (100%);
assegno mensile di assistenza per i cittadini con invalidità non
assoluta (superiore al 74%); indennità di accompagnamento ai
cittadini totalmente inabili (100%) non in grado di deambulare
autonomamente e non autosuff‌icienti, con necessità di assistenza
continua; indennità mensile di frequenza per i mutilati ed invalidi
civili minori di anni 18 nonché gli ipoacusici (ex artt. 12 e 13 della
L. 118/71; L. 11/02/1980 n. 18; L. 11/10/1990, n. 289).
338 Art. 38 Cost.: [I] Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. [II] I lavoratori hanno di-
ritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. [III] Gli inabili
ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. [IV] Ai compiti
previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
[V] L’assistenza privata è libera.
339 R. PESSI, Lezioni di diritto della Previdenza Sociale, Cedam, Padova, 2000, 5, “...
diviene diff‌icile tracciare il conf‌ine della previdenza sociale, per la naturale propensione che,
nella solitudine del bisogno, consenta di rispondere alle esigenze reddituali elementari, senza
condizionare la sua libertà di scelta in ordine alle modalità della loro soddisfazione”.
Invalidità civile

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT