Il Processo Inquisitorio

AutoreMichele Nardi
Pagine53-67
CAPITOLO V
IL PROCESSO INQUISITORIO
I
Le origini dell’inquisizione come ofcium dei ha una duplice data di na-
scita.
Gregorio IX nell’anno 1231 incarica più volte in più luoghi della cristianità
alcuni domenicani di compiere missioni d’indagine sugli eretici.
Si tratta di interventi straordinari, giusticati da situazioni in larga parte
eccezionali.
Ma il vero avvio della nuova istituzione è opera di Innocenzo IV, che nella
decretale Ad extirpanda del 1252, all’indomani dell’assassinio dell’inquisitore
Pietro da Verona, crea un corpo di polizia, nel numero largamente simbolico di
12, a disposizione dell’inquisitore, denisce competenza ed ambito d’azione,
la liceità degli strumenti a disposizione, fra cui naturalmente la tortura - stru-
mento normale della procedura penale dell’epoca-, prevede la certicazione
notarile di ogni atto inquisitorio, regolamenta la ripartizione delle entrate: un
terzo all’inquisitore e/o al vescovo, un terzo alla familia inquisitoriale, un ter-
zo al comune.
Direttamente responsabile solo nei confronti di Roma, totalmente svinco-
lato dalla giurisdizione diocesana, l’inquisitore può dispiegare nella quasi as-
soluta libertà d’iniziativa la sua attività.
L’Inquisizione si propose, nel corso della sua lunga esistenza, di perseguire
soprattutto gli eretici, ossia coloro che “dommatizzano contro la fede cristiana
e generalmente contro la religione”.
A Roma, dal Cinquecento, l’Inquisizione aveva per prefetto lo stesso Papa
che nominava gli inquisitori generali, un gruppo di cardinali appartenenti alla
Congregazione della sacra Inquisizione, e gli inquisitori particolari, consultori

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT