Il procedimento dinanzi al giudice di pace
Autore | Stefano Ambrogio |
Pagine | 323-330 |
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IL PROCEDIMENTO DINANZI
AL GIUDICE DI PACE
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Il processo penale dinanzi al giudice di pace
Il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ha attribuito com-
petenze penali al giudice di pace (Cap. 3, par. 4), giudice onorario
che fino ad allora aveva avuto solo limitate competenze in materia
civile.
Attualmente il giudice di pace è competente a giudicare alcuni reati
espressione di micro conflittualità tra privati (come percosse, lesioni
personali, ingiuria, diffamazione, minaccia etc. - sulla competenza
del giudice di pace vedi Cap. 3, par. 4) e che normalmente sono di
facile accertamento: con ciò si è fortemente snellita la competenza
del tribunale.
Il rito dinanzi al giudice di pace è caratterizzato dall’estrema celerità
e semplificazione anche se comunque tutta la disciplina è ispirata ai
principi costituzionali del giusto processo.
2
Le indagini preliminari
I soggetti del rito dinanzi al giudice di pace sono (art. 1, D.Lgs. n.
274/2000) il pubblico ministero, ossia il procuratore presso il tri-
bunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace, e il giudice di
pace.
Il ruolo del p.m. è molto ridimensionato in questo rito, dal momento
che esso si riduce al mero controllo dell’attività della polizia giu-
diziaria cui sono affidati compiti e poteri investigativi maggiori ri-
spetto ai procedimenti dinanzi ai giudici ordinari.
Alla polizia giudiziaria spetta infatti il compito di condurre le indagi-
ni. Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 274/2000, acquisita la notizia di
reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti
di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l’individua-
zione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione
scritta.
Ruolo
preminente
della polizi a
giudiziaria
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