Il procedimento di revocazione

AutoreColli Vignarelli, Andrea
Pagine127-167
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CAPITOLO TERZO
IL PROCEDIMENTO DI REVOCAZIONE
SOMMARIO: 1. Le sentenze revocabili. Rapporti tra revocazione, appello e cassazione. - 2. I
termini per impugnare. - 3. Giudice competente. - 4. Contenuto del ricorso. - 5. Il pro-
cedimento. - 6. La decisione. - 7. La revocazione delle sentenze della Cassazione.
1. Le sentenze revocabili. Rapporti tra revocazione, appello e cassazione
L’art. 64, D.Lgs. n. 546/92, prevede:
“Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accerta-
menti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono
state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell’articolo 395 del codice
di procedura civile.
Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere
impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 del codice
di procedura civile purchè la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il
recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al
numero 6 dell’articolo 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla
scadenza del termine suddetto.
Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine
per l’appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in
modo da raggiungere i sessanta giorni da esso”.
Inoltre, a norma dell’articolo 391 bis c.p.c., se la sentenza o l’ordinanza
pronunciata ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 4 e 5 dalla Corte
di cassazione “è affetta … da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero
4, la parte interessata può chiederne … la revocazione con ricorso ai sensi
degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di ses-
santa giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pub-
blicazione della sentenza stessa”; infine, a norma dell’art. 391 ter c.p.c., “il
provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito è, altresì,
impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo
comma dell’articolo 395”.
Nonostante l’esistenza di differenze terminologiche tra l’art. 64, D.Lgs. n.
546/92, e gli articoli del codice di rito sulla revocazione1, è indubitabile che
1 Sull’irrilevanza delle anzidette differenze v. FINOCCHIARO A. – FINOCCHIARO M.,
op. cit., p. 849; MAGLIONE, op. cit., p. 327, nota 5.
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le ipotesi delle sentenze revocabili nel processo tributario siano le stesse che
caratterizzano il processo civile.
Dalla normativa sopra citata risulta che sono soggette a revocazione:
le sentenze delle Commissioni tributarie provinciali passate in giudicato,
limitatamente alla revocazione straordinaria; se non sono passate in giu-
dicato, il rimedio esperibile è sempre l’appello, “essendo superfluo il
rimedio limitato ed eccezionale, quando è proponibile quello normale ed
illimitato”2. Peraltro, qualora i fatti legittimanti l’impugnazione siano
quelli che caratterizzano la revocazione straordinaria (art. 395, nn. 1, 2,
3 e 6, c.p.c.), e la parte sia venuta a conoscenza del motivo nella penden-
za del termine per appellare, questo è prorogato dal giorno dell’avveni-
mento in modo da raggiungere i 60 giorni da esso;
le sentenze delle Commissioni tributarie regionali3, sia per revocazione
ordinaria che straordinaria4;
le sentenze della Corte di cassazione (comprese dunque quelle pronuncia-
te nella materia che a noi interessa dalla Sezione tributaria)5, qualora
affette da errore di fatto, ex art. 391 bis c.p.c., o per i motivi di cui ai nn.
1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c., ex art. 391 ter, qualora abbiano deciso la
causa nel merito6.
Da quanto sopra osservato risulta chiaramente che, tra revocazione ed
appello, esiste un rapporto di sussidiarietà, nel senso che la prima è sussidia-
2 Così, con riferimento al processo civile, LIEBMAN, Manuale, cit., p. 370; nello stesso
senso v. Cass., 21 aprile 1993, n. 4689, in Mass. Giur. it., 1993, 450; Cass., 3 marzo 2001, n. 3104.
Per il c.p.c. del 1865 v. ZANI, op. cit., p. 552; MATTIROLO, op. cit., p. 826.
3 Comprese quelle pronunciate in sede di rinvio: così BAFILE, Il nuovo processo, cit., p.
176. In tal senso, per il processo civile, ROTA, Della revocazione, cit., p. 1165; MANDRIOLI,
Diritto processuale, cit., p. 512; FERRI, La revocazione, cit., p. 674.
4 COLLI VIGNARELLI, Il processo, cit., 1999, pp. 252 s.; PISTOLESI, La revocazione,
cit., p. 562; BUSCEMA, Ultimi orientamenti in tema di revocazione nel processo tributario,
cit., pp. 11408 s.; FINOCCHIARO A. – FINOCCHIARO M., op. cit., pp. 851 s.; LA COM-
MARA – CRUCIANI, op. cit., p. 14538; MAGLIONE, op. cit., p. 328; DE GREGORIO, op.
cit., pp. 193 s.; BAFILE, op. e loco ultt. citt.; SOCCI, op. cit., p. 320; CONTE, La revocazione,
cit., p. 574.
5 Così anche PISTOLESI, La revocazione, cit., p. 563; GLENDI, L’influenza delle recenti
modifiche al codice di procedura civile sulla disciplina del processo tributario, in Riv. dir.
proc., 1992, p. 194.
6 Si è già osservato (Cap. I, nota 13) come l’introduzione dell’art. 391 bis c.p.c. sia stata
“preceduta” dalle sentenze n. 17/86 e n. 36/91 della Corte costituzionale, che hanno introdotto
– mediante la parziale declaratoria di incostituzionalità dell’art. 395 c.p.c. – rispettivamente, la
revocabilità delle sentenze della Corte di cassazione rese a seguito di ricorsi basati sul n. 4
dell’art. 360 c.p.c. (per nullità della sentenza o del procedimento) ed affette dall’errore di fatto
di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c., nonché di quelle rese dalla medesima Corte ed affette da errore
di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio. Si è pure già osservato come la dottrina
(cfr. CONSOLO, Correzione, cit., pp. 484 ss.) avesse auspicato, anche per motivi di costitu-
zionalità, una estensione dei motivi di revocazione di dette sentenze, soprattutto nell’ipotesi in
cui abbiano giudicato nel merito ex art. 384 c.p.c. A tali istanze dottrinali ha fatto seguito il
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha introdotto nel codice di rito il citato art. 391 ter.
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ria rispetto all’appello7, non potendo essere proposta quando è proponibile
quest’ultimo.
Diverso è invece il caso del rapporto esistente tra revocazione e ricorso
in cassazione.
Stabilisce l’art. 398, 4° comma, c.p.c., che “la proposizione della revocazio-
ne non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimen-
to relativo”, salva la possibilità, per il giudice della revocazione, di disporre la
sospensione dell’uno o dell’altro ad istanza di parte, nel caso in cui ritenga la
domanda di revocazione non manifestamente infondata. Detta sospensione
opera sino alla comunicazione della sentenza che pronuncia sulla revocazione.
La norma in questione è certamente applicabile anche nel processo tribu-
tario8, in virtù del richiamo delle norme del codice di procedura civile operato
dall’art. 1, 2° comma, D.Lgs. n. 546/92, non sussistendo alcuna incompatibi-
lità con la normativa processual-tributaria9.
Risulta dunque che il rapporto tra ricorso in cassazione e revocazione non
è, come nel caso dell’appello, di sussidiarietà, bensì di concorrenza, potendo
7 In tal senso, vigente il D.P.R. n. 636/72, v. CONSOLO, Revocazione, cit., p. 1017; Id.,
Dal contenzioso, cit., p. 490; GLENDI, La revocazione, cit., p. 87; con riferimento all’attuale
D.Lgs. n. 546/92, v. PISTOLESI, La revocazione, cit., p. 569; BAFILE, op. e loco ultt. citt.;
TURCHI, op. cit., p. 808; MAGLIONE, op. cit., p. 332; LA COMMARA – CRUCIANI, op.
cit., pp. 14537 s.; ALBERTINI, op. cit., p. 1215; PACE, La revocazione, cit., p. 3456; BUSCE-
MA, Ultimi orientamenti in tema di revocazione nel processo tributario, cit., p. 11408. Per il
processo civile v. ATTARDI, La revocazione, cit., p. 76; CERINO CANOVA – TOMBARI
FABBRINI, op. cit., p. 6; ROTA, Revocazione, cit., pp. 486 s.; Id., Della revocazione, cit., p.
1176, il quale parla anche di subordinazione della revocazione rispetto all’appello, al pari di
LIEBMAN, op. e loco ultt. citt.; FAZZALARI, Revocazione, cit., p. 293, parla di “ruolo vicario”
della revocazione rispetto all’appello; per il c.p.c. del 1865 v. ZANI, op. e loco ultt. citt.
8 TURCHI, op. cit., p. 809; RUSSO – FRANSONI, Il processo, cit., p. 291; PISTOLESI,
Le impugnazioni in generale, cit., p. 683; Id., La revocazione, cit., p. 570; DE GREGORIO,
op. cit., p. 196; CASORIA, op. cit., p. 14278; ALBERTINI, op. cit., p. 1216; CONTE, La
revocazione, cit., p. 584; BUSCEMA, Ultimi orientamenti in tema di revocazione nel
processo tributario, cit., p. 11409; FINOCCHIARO A. – FINOCCHIARO M., op. cit., p.
852; SOCCI, op. cit., p. 322; CAMPEIS – DE PAULI, op. cit., p. 321; MAGLIONE, op.
cit., pp. 332 s.; BAFILE, Il nuovo processo, cit., p. 179; in termini più problematici, ma senza
alcuna specificazione in proposito, MULEO, La revocazione, cit., p. 739.
9 L’art. 398, 4° comma, c.p.c., nella sua versione “originaria” (“La proposizione della
revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento rela-
tivo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione”, testo poi
sostituito nel modo sopra visto dall’art. 68, L. 26 novembre 1990, n. 353), era generalmente
ritenuto applicabile anche nel processo tributario disciplinato dal D.P.R. n. 636/72. Unica voce
discordante quella del GLENDI (La revocazione, cit., pp. 87 ss.), che riteneva non applicabile
la norma in questione, né direttamente, né per analogia (p. 91), giungendo alla conclusione che
“si deve … negare … un rapporto di concorrenza tra ricorso in revocazione e giudizio in
Cassazione … Al contrario, va configurato tra questi mezzi un rapporto di complementarietà”
(p. 93), potendosi svolgere le due impugnazioni anche contemporaneamente; tale interpretazio-
ne è stata peraltro generalmente rigettata dalla restante dottrina: cfr. RUSSO, Processo, cit., pp.
825 s.; CONSOLO, Dal contenzioso, cit., pp. 478 s.; Id., Revocazione, cit., pp. 1018 s.

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