Il Procedimento Di Archiviazione Per Particolare Tenuità Del Fatto: Prime Riflessioni A Margine Del Nuovo Art. 411, Comma 1 Bis, C.P.P.

AutoreFederico Bardelle
Pagine207-212
207
Arch. nuova proc. pen. 3/2016
Dottrina
IL PROCEDIMENTO
DI ARCHIVIAZIONE
PER PARTICOLARE TENUITÀ
DEL FATTO: PRIME RIFLESSIONI
A MARGINE DEL NUOVO ART. 411,
COMMA 1 BIS, C.P.P. (*)
di Federico Bardelle
SOMMARIO
1. La particolare tenuità del fatto. 2. L’opposizione dell’inda-
gato. 3. L’opposizione della persona offesa. 4. La decisione del
giudice. 5. Alcune considerazioni conclusive.
1. La particolare tenuità del fatto
Nell’ultimo biennio si sta assistendo al proliferare di
interventi legislativi volti, da una parte, a porre rimedio al
difetto sistemico del sovraffollamento carcerario e, dall’al-
tra, a def‌lazionare il carico della giustizia penale.
Sotto questo prof‌ilo, certamente meritevole è la L. 28
aprile 2014 n. 67 (1), la quale ha inteso fornire una ri-
sposta concreta ed immediata ai suddetti problemi sotto
diverse prospettive. In primo luogo, la nuova normativa
ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti le-
gislativi per la riforma del sistema delle pene; le misure
attuative, tuttavia, dovevano essere emanate entro otto
mesi dall’entrata in vigore della legge (17 maggio 2014),
pertanto, ad oggi, la delega è scaduta. Il nuovo provve-
dimento legislativo, inoltre, ha introdotto l’istituto della
messa alla prova per gli adulti: una misura tramite la
quale l’imputato, aff‌idato al servizio sociale e impiegato
in lavori di pubblica utilità, può pervenire all’estinzione
del reato. In terzo luogo, il legislatore ha dettato direttive
al Governo per una depenalizzazione dei reati di minore
allarme sociale.
Per quel che più interessa ai f‌ini del presente lavoro,
la L. 67/2014 ha posto anche le basi per l’individuazione
della nuova causa di punibilità per particolare tenuità del
fatto (2), che si pref‌igge l’obiettivo di evitare l’avvio o il
proseguimento di procedimenti penali nei quali l’offesa
arrecata sia così tenue da rendere la sanzione penale non
necessaria.
L’art. 1, comma 1, lett. m) L. 67/2014 aveva predisposto
una delega al Governo per escludere la punibilità di con-
dotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pena
detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, quando
risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abituali-
tà del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio
dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguan-
do la relativa normativa processuale penale. La direttiva,
suff‌icientemente dettagliata quanto ai prof‌ili di diritto
sostanziale, si palesava totalmente carente dal punto di
vista processuale, limitandosi a demandare al legislatore
delegato un generico adeguamento degli aspetti procedu-
rali. Si trattava indubbiamente di una delega criticabile,
soprattutto perché proprio nel processo penale dovevano
essere garantiti i contro-interessi dei soggetti coinvolti
nell’attuazione dell’istituto. Il pericolo di un vacuum nor-
mativo, che avrebbe comportato inevitabili paralisi nell’o-
peratività dell’istituto, è stato scongiurato dall’intervento
della Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Fran-
cesco Palazzo che, nel silenzio del legislatore delegante,
è riuscita a curare gli aspetti procedurali. Così, in attua-
zione della delega predetta, è stato emanato il D.L.vo 16
marzo 2015 n. 28 (3).
Di particolare interesse risulta il nuovo caso di archi-
viazione per particolare tenuità del fatto. Il legislatore
delegato ha riformulato l’art. 411, comma 1, c.p.p., aggiun-
gendo alle condizioni che giustif‌icano l’archiviazione del
procedimento penale – quali la mancanza di una condi-
zione di procedibilità, l’estinzione del reato ed il fatto non
previsto dalla legge come reato – anche la non punibilità
per particolare tenuità del fatto.
Il nuovo caso di archiviazione è stato munito di una
disciplina ad hoc, inserita nel comma 1-bis dell’art. 411
c.p.p. La norma da ultimo citata prevede che il pubblico
ministero, laddove intenda richiedere l’archiviazione per
particolare tenuità del fatto, sia tenuto ad informarne l’in-
dagato e la persona offesa che, nel termine di dieci giorni,
hanno facoltà di prendere visione degli atti e di presenta-
zione opposizione, indicando, a pena di inammissibilità, le
ragioni del dissenso.
Quest’obbligo di informativa nasconde ragioni diverse
a seconda che esso si riferisca alla persona sottoposta alle
indagini o alla vittima del reato.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT