Il procedimento amministrativo

AutoreG. Morri - F. Pontrandolfi - S. Tenca
Pagine195-220
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IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
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Nozione e principi generali
Sotto il prof‌ilo strutturale, il procedimento amministrativo consiste
in una serie di atti ed operazioni, aventi diversa natura e funzione,
coordinati e preordinati verso uno scopo f‌inale. Questo scopo è la
produzione degli ef‌fetti della decisione amministrativa attraverso
l’atto conclusivo del procedimento, che può essere un atto ammini-
strativo o un atto negoziale (accordo).
A volte l’attività amministrativa è posta in essere senza un vero e
proprio procedimento, in particolare quando è necessario far fronte
a situazioni eccezionali ed urgenti.
Nella maggior parte dei casi, però, il cuore dell’azione ammini-
strativa è costituito proprio dal procedimento, attraverso il quale
avviene l’individuazione di tutti i presupposti e la valutazione di tutti
gli interessi pubblici e privati contrapposti, rilevanti per la decisione
amministrativa. In questi casi, il provvedimento conclusivo può as-
sumere una rilevanza secondaria, poiché si limita a recepire tutti gli
elementi emersi nel corso dell’istruttoria.
La L. 7-8-1990, n. 241 ha introdotto in Italia, per la prima volta, nor-
me generali sul procedimento amministrativo applicabili per tutti i
procedimenti salve le eccezioni (generalmente parziali) espressa-
mente previste dalla legge.
Con la predetta normativa si è voluto ridisegnare, in un’ottica di tra-
sparenza e collaborazione reciproca, i rapporti tra la pubblica ammi-
nistrazione e il cittadino che subisce gli ef‌fetti dell’azione ammini-
strativa, attraverso l’attuazione dei principi:
- del giusto procedimento, diretto a garantire la partecipazione at-
tiva dei soggetti interessati al f‌ine di una migliore composizione degli
interessi pubblici e privati coinvolti nell’azione amministrativa;
- della responsabilità e trasparenza, diretto ad eliminare quel velo
fumoso che rendeva, a volte, impenetrabile l’interno dell’amministra-
zione, nonché sconosciuti e irresponsabili i soggetti che agivano per
conto di essa;
Nozione
Disciplina e
principi del
procedimento
Parte IV | L’attività della pubblica amministrazione
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- della celerità e semplif‌icazione, f‌inalizzato a rendere meno buro-
cratica l’azione amministrativa, emendandola di tutti i passaggi e gli
adempimenti inutili e dispendiosi.
Come si è visto in precedenza, la L. n. 241/1990 non contiene solo norme sul procedi-
mento amministrativo in senso stretto, ma anche disposizioni sulla disciplin a degli atti e
dei provvedimenti a mministrativi (compresi i relativi aspetti patologici) e, come si vedrà,
norme in materia di silenzio, sul diritto di ac cesso e sull’attiv ità di riesame. Si tratta, in
sostanza, di una disciplina generale dell’azione amministrativa che si è formata ed
ampliata nel corso del tempo in forza delle modif‌iche legislative successive.
L’ambito di applicazione della Legge n. 241/1990 è così disciplinato dal relativo art. 29:
- la Legge n. 241/1990 si applica integralmente alle amministrazioni statali, agli enti pub-
blici nazionali e alle società con totale o prevalente capitale pubblico (ma, per queste
ultime, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative);
- tutte le pubbliche amministrazioni sono comunque tenute ad applicare le disposizioni di
cui agli articoli 2 bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5 bis e 6, nonché quelle del capo IV bis;
- le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie di-
sciplinate dalla Legge n. 241/1990 nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie
del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come def‌inite dai principi stabiliti
dalla stessa Legge n. 241/1990;
- attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, 2° comma, lett. m),
della Costituzione le disposi zioni della Legge n. 241/1990 concernenti gli obblighi per la
pubblica amministrazione di garantire la partecipazione d ell’interessato al procedimento,
di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine pr ef‌issato, di assicurare
l’accesso alla documentazione amministrativa, di rispettare la durata massima dei proce-
dimenti, di applicare l a disciplina della dichiarazione di inizio attività, del silenzio assenso
e della conferenza di servizi;
- le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competen-
za, non possono stabilire garanzie inferiori a qu elle assicurate ai privati dalle disposizioni
attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui sopra, ma possono prevedere livelli
ulteriori di tutela;
- le regioni a statuto speciale e le pro vince autonome di Trento e di Bolzano adeguano la
propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione.
2
Le regole generali del procedimento ammini-
strativo
Nello schema ideato dalla L. n. 241/1990, il procedimento ammini-
strativo è strutturato sulla base di alcune regole generali.
a) Economicità, ef‌f‌icacia, ef‌f‌icienza, pubblicità e trasparenza
L’art. 1, comma 1, della L. n. 241/1990 stabilisce che l’attività ammi-
nistrativa persegue i f‌ini determinati dalla legge ed è retta da criteri
di economicità, di ef‌f‌icacia, di pubblicità e di trasparenza anche nel-
l’osservanza dei principi dell’ordinamento comunitario.

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