Il principio della scissione degli effetti della notificazione con riferimento ai verbali di contestazione di illecito stradale

AutoreGiampaolo De Piazzi
CaricaAvvocato Vicario dell'Avvocatura civica del Comune di Treviso
Pagine995-1001
995
Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2015
Dottrina
IL PRINCIPIO DELLA SCISSIONE
DEGLI EFFETTI
DELLA NOTIFICAZIONE
CON RIFERIMENTO AI VERBALI
DI CONTESTAZIONE DI ILLECITO
STRADALE
di Giampaolo De Piazzi (*)
SOMMARIO
1. Premessa. Il principio della scissione degli effetti della
notif‌icazione. 2. Il termine per la notif‌icazione del verbale
di contestazione. Le opzioni giurisprudenziali favorevoli a
ravvisare il rispetto del termine con riferimento alla data di
spedizione del verbale, e la relativa ratio. 3. Le opzioni giuri-
sprudenziali contrarie. 4. Conclusioni e rif‌lessioni.
1. Premessa. Il principio della scissione degli effetti
della notif‌icazione
Originariamente, per la notif‌icazione di un atto (a
prescindere che lo stesso rivestisse carattere sostanziale
ovvero processuale), al f‌ine di evitare il sopraggiungere di
fenomeni estintivi, quali la decadenza e la prescrizione, oc-
correva che detto atto (non solo fosse spedito, ma anche)
pervenisse nella sfera giuridica del destinatario prima del
compimento del termine normativamente prescritto per il
venire ad esistenza dei suvvisti fenomeni. Qualora l’atto,
pur tempestivamente spedito e/o consegnato al soggetto
titolare di poteri di notif‌icazione (quale l’uff‌iciale giudi-
ziario) fosse pervenuto al destinatario oltre il decorso del
termine astrattamente prescritto, si sarebbe perfezionato
il fenomeno estintivo, il che avrebbe reso la posizione del
destinatario impermeabile alla pretesa esercitata.
Appare evidente come la situazione descritta compor-
tasse una compressione dei diritti azionati per effetto di
eventi del tutto sottratti alla sfera di controllo del relativo
titolare, quali ritardi (colpevoli o meno) imputabili all’uf-
f‌iciale giudiziario, ovvero all’agente postale. Compressio-
ne che si poneva in contrasto con il principio irriducibile
della tutela dei diritti.
Al f‌ine di evitare la produzione di effetti pregiudizievoli
riconducibili a condotte indipendenti dalla sfera di con-
trollo del titolare del relativo diritto, la Corte costituzio-
nale, con la ormai storica sentenza n. 477/2002 (1), sanci-
va il principio della scissione soggettiva degli effetti della
notif‌icazione, distinguendo le posizioni del notif‌icante e
del destinatario.
In particolare, il giudice delle leggi rilevava che la
garanzia della conoscibilità dell’atto, da parte del desti-
natario dello stesso, deve coordinarsi con l’interesse del
notif‌icante (che abbia posto in essere quanto gli compete
nell’osservanza del termine posto a pena di una preclusio-
ne) a non vedersi imputato l’esito intempestivo di un pro-
cedimento di notif‌icazione che risulta parzialmente sot-
tratto ai suoi poteri di impulso, e ciò in virtù del principio
della suff‌icienza del compimento delle sole formalità che
non sfuggono alla sua sfera di disponibilità. Sulla base di
tali considerazioni, la Corte affermava essere palesemente
irragionevole, nonché lesivo del diritto di difesa del notif‌i-
cante, far discendere un effetto di decadenza «dal ritardo
nel compimento di un’attività riferibile non al medesimo
notif‌icante, ma a soggetti diversi (l’uff‌iciale giudiziario e
l’agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea
alla sfera di disponibilità del primo».
Per quanto precede, il giudice delle leggi affermava
l’illegittimità costituzionale delle norme sottoposte al
suo scrutinio (artt. 4, terzo comma, L. n. 890 del 1982 e
149 c.p.c.), e sanciva il principio secondo cui il momento
di perfezionamento della notif‌icazione (e quindi di pro-
duzione degli effetti necessari per evitare il formarsi di
preclusioni, quali prescrizione o decadenza) non deve
individuarsi alla data di ricezione dell’atto da parte del
destinatario, bensì in quella (ad essa antecedente) di con-
segna dello stesso all’uff‌iciale giudiziario, ovvero all’uff‌icio
postale.
In tale modo, la Corte costituzionale affermava che gli
effetti giuridici che si producono a seguito della notif‌ica-
zione di un atto devono riguardarsi in maniera differenzia-
ta quanto alla posizione del soggetto che la richiede, ed a
quella del destinatario, tenuto conto che, per il primo, i
detti effetti devono ritenersi perfezionati - con rispetto e
superamento di eventuali termini perentori - nel momento
in cui questi presenta l’atto all’uff‌iciale giudiziario (ovve-
ro all’uff‌icio postale), terminando allora il suo potere di
controllo e di impulso, e quindi l’imputabilità di eventuali
ritardi. Viceversa, gli effetti che si ricollegano alla cono-
scenza del contenuto dell’atto da parte del destinatario
non possono che sorgere e prodursi nel momento in cui
quest’ultimo ne ottiene la disponibilità (ovvero quando è il

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