Il Potere Del Difensore Di Acquisizione Diretta Dei Dati Di Traffico Telefonico Relativi Al Proprio Assistito: Limiti Normativi E Prospettive De Jure Condendo

AutoreElena Andolina
Pagine1-7
1
Arch. nuova proc. pen. 1/2018
Dottrina
IL POTERE DEL DIFENSORE
DI ACQUISIZIONE DIRETTA
DEI DATI DI TRAFFICO
TELEFONICO RELATIVI
AL PROPRIO ASSISTITO: LIMITI
NORMATIVI E PROSPETTIVE
DE JURE CONDENDO (*)
di Elena Andolina
(*) Il presente scritto fa parte di un più ampio lavoro monograf‌ico in
corso di stesura def‌initiva.
Abstract
La disciplina relativa all’acquisizione dei dati “este-
riori” delle comunicazioni telefoniche/telematiche, con-
tenuta nell’art. 132 del Codice Privacy, presenta tali e
tanti prof‌ili di criticità da rendere quanto mai doveroso
ed urgente – dopo la storica sentenza Digital Rights Ire-
land e Seitlinger – un intervento del legislatore. L’Autore
si sofferma, in particolare, sui limiti e sulle condizioni,
eccessivamente rigorose, cui sottostà l’esercizio del diritto
dell’interessato di accedere in via autonoma, tramite il
proprio difensore, ai dati di traff‌ico concernenti le chia-
mate “in entrata”. Prospettandone il superamento, si evi-
denzia, in ultima analisi, come siffatto assetto normativo
sia tale da compromettere irrimediabilmente l’effettiva
attuazione dell’inviolabile diritto di difendersi provando,
nonché del principio della tendenziale omogeneità delle
armi a disposizione delle parti.
The regulations relating to the acquisition of data
“external” to telephonic/telematic communications, con-
tained in article 132 of the Privacy Code, present such
and so many critical elements as to render legislative
intervention more than ever necessary and urgent, espe-
cially following the Digital Rights and Seitlinger histori-
cal judgment. The author dwells, in particular, on the
excessively rigorous limits and conditions that underpin
the exercise of the interested party’s right to access autono-
mously, through his or her own advocate, data regarding
so-called received calls. In the perspective of overcoming
this situation, the author highlights, ultimately, how this
normative arrangement is such that it compromises ir-
remediably the effective actuation of the inviolable right
to defend oneself with proof, as well as the tendentious
homogeneity of the arms available to the parties.
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Lo jus postulandi dei soggetti “interessati”
nei confronti dell’organo di accusa. 3. Il potere del patroci-
natore del (solo) indagato/imputato di accedere in via auto-
noma, mediante “istanza” extragiudiziale, ai dati relativi alle
utenze intestate al proprio assistito. 4. L’accesso ai tabulati
delle comunicazioni “in entrata”. Limiti normativi e prof‌ili
problematici. 5. Il controllo penale sul diniego del fornitore
alla richiesta difensiva dei dati di traff‌ico in entrata: l’irra-
gionevole interlocuzione dell’organo di accusa.
1. Premessa
È indubbio che i controlli a posteriori sulle tracce (o
“impronte elettroniche”) lasciate in occasione delle rela-
zioni comunicative sui cd. tabulati telefonici o telemati-
ci, vale a dire sui supporti cartacei (o digitali), custoditi
presso i gestori dei servizi di telefonìa, in cui sono regi-
strati i dati esterni relativi al traff‌ico di un determinato
apparecchio (il luogo, il tempo, la durata della chiamate
e il numero di telefono del destinatario delle medesime),
costituiscono oramai uno strumento di accertamento dei
reati sempre più prezioso e determinante.
Al riguardo, basti por mente come, in coincidenza con la
rivoluzione tecnologica e l’affermarsi di una società iper-
sorvegliata, al carattere fortemente evocativo dei suddetti
dati-quali notizie che, sebbene estranee, per def‌inizione,
al contenuto delle intercorse comunicazioni, caratterizza-
no la personalità e la sfera privata del titolare dell’utenza
telefonica (1) - ed alla loro attitudine esplorativa estesa
anche al passato (2), sia venuta a corrispondere un’eleva-
ta potenzialità euristica dello strumento investigativo in
esame, quale incisivo mezzo di assicurazione reale a voca-
zione squisitamente probatoria.
Ciò è vero non solo nell’ottica degli inquirenti - polizia
giudiziaria e pubblico ministero - e della accusa privata - la
persona offesa - per la quale sono, segnatamente, i dati di
traff‌ico concernenti le chiamate in arrivo (i dati cd. in entra-
ta), a integrare una fonte di prova particolarmente rilevante,
ma ovviamente, pure, nell’ottica dell’indagato/imputato(si
pensi, a titolo semplif‌icativo, alla valenza probatoria dei dati
di ubicazione del telefono mobile normalmente utilizzato da
questi al f‌ine di dimostrare di essersi trovato in luogo diverso
da quello di consumazione del delitto attribuitogli).

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