Il Partenariato Pubblico-Privato, Una Forma Innovativa Di Cooperazione Sociale

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VARIE
Arch. loc. cond. e imm. 1/2017
IL PARTENARIATO
PUBBLICO-PRIVATO,
UNA FORMA INNOVATIVA
DI COOPERAZIONE SOCIALE
di Sandro Scoppa
La globalizzazione, l’apertura planetaria dei mercati e
la crescente concorrenza che ne deriva per le aziende sia
pubbliche che private, impone, da un lato, una maggiore
competitività; dall’altro, una sempre più stretta coopera-
zione fra il settore pubblico e quello privato nel quadro di
innovative forme di cooperazione e a vantaggio di entram-
be le parti, e soprattutto dei cittadini, che sono i destina-
tari f‌inali dei beni e dei servizi da erogare.
In tale ottica, si inserisce il “partenariato pubblico-pri-
vato”, anche enunciabile con l’acronimo PPP, attraverso il
quale una pubblica amministrazione, che intende realizza-
re un progetto, consistente nella costruzione di un’opera
e/o nella gestione di un servizio, qualif‌icabili come pubbli-
ci o di pubblica utilità, aff‌ida la realizzazione, la gestione,
il f‌inanziamento (e in alcuni casi anche la progettazione),
in tutto o in parte a operatori privati.
Il partenariato, come già appare chiaro dall’espres-
sione adoperata, esprime sostanzialmente un rapporto
paritario tra soggetti, la cui cooperazione non è limitata,
come negli appalti, alla mera attività di progettazione e
costruzione dell’opera pubblica o esecuzione del servizio,
ma coinvolge il privato, altresì, in tutte le fasi dell’opera-
zione, dalla proposizione e progettazione dell’intervento,
al f‌inanziamento e alla gestione economica.
Indubbiamente, rappresenta una forma evoluta di col-
laborazione tra pubblico e privato, destinato in via f‌inale
ad arricchire il know-how delle amministrazioni pubbli-
che, mediante l’acquisizione delle conoscenze tecniche e
scientif‌iche dei privati, oltre ad alleggerire gli oneri eco-
nomici gravanti sulle stesse per la realizzazione dell’opera
pubblica o l’erogazione del servizio e ottenere consistenti
risparmi economici.
Riguardato da diversa angolazione, il PPP è solitamente
inserito tra le forme attuative del principio di sussidiarietà
orizzontale, di cui costituisce una manifestazione ricol-
legata alle previsioni dell’art. 118 della Costituzione, che
favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o as-
sociati, per lo svolgimento di attività di interesse generali.
Anche se in Italia, gli albori, seppur accennati, di for-
mule di partenariato tra la Pubblica Amministrazione e
l’imprenditoria privata, f‌inalizzate alla realizzazione ed
alla gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse,
hanno origine alla f‌ine degli anni ‘80 del secolo scorso, in
larga misura nell’ambito dei provvedimenti di conteni-
mento della spesa pubblica, è indiscutibile che la codif‌i-
cazione di siffatto concetto sia avvenuta per la prima volta
nel “Libro Verde relativo ai Partenariati Pubblico-Privati
e al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle con-
cessioni” (Comunicazione Commissione UE 30 aprile 2004,
COM 2004 n. 327). Nel medesimo “Libro Verde”, sono state
pure individuate le due macrocategorie di partenariato
pubblico-privato, istituzionalizzato o contrattuale, in base
agli stumenti giuridici attraverso i quali trova attuazione.
Il primo, quello istituzionalizzato, rif‌lette una coope-
razione attuata attraverso un soggetto giuridico distinto
(in genere, una società di capitali a partecipazione mista,
pubblica e privata), che ha il compito di assicurare la for-
nitura di un’opera o di un servizio a favore della collettivi-
tà; l’altro, di tipo contrattuale, è invece basato sulla natura
negoziale del legame di cooperazione (concessione di co-
struzione e gestione o concessione di servizi, aff‌idamento
a contraente generale, f‌inanza di progetto, global service,
locazione f‌inanziaria, ecc.) e della relativa disciplina. Per
quest’ultimo, il nuovo codice degli appalti (D.L.vo 18 apri-
le 2016 n. 50) ha introdotto per la prima volta una discipli-
na organica, dedicando la Parte IV (artt. 179-199).
Nonostante a livello normativo (Commissione e Parla-
mento Europeo, Parlamento Italiano) e a livello di dottri-
na e di giurisprudenza vi sia concordanza di intendimenti
nell’escludere che le forme di PPP costituiscono “l’antica-
mera” di un processo di privatizzazione di funzioni e set-
tori oggi in mano pubblica, ciò non esclude che si possa
comunque guardare con favore all’istituto, che è destinato
a generare effetti positivi per la collettività, soprattutto in
un periodo di inarrestabile espansione del debito pubblico
e di ormai altrettanto endemica crisi della f‌inanza pub-
blica ai quali corrisponde una domanda sempre crescente
di servizi e di infrastrutture e di contenimento dei costi e
delle spese.
Il PPP, infatti, può rappresentare non solo un’opzione
da considerare con la massima attenzione, ma quasi un’i-
nevitabile necessità, qualora i partenariati siano arricchiti
di contenuti e di possibili conf‌igurazioni e contestualmente
siano ampliati estendendoli anche ai cittadini. Dal più tra-
dizionale modello concessorio e dalla f‌inanza di progetto, al
contratto di disponibilità, alla locazione f‌inanziaria di opere
pubbliche, al partenariato per l’innovazione, alla sponsoriz-
zazione, al baratto amministrativo, le possibilità di coope-
razione della parte pubblica e della parte privata sembrano
quasi inf‌inite. L’auspicio è che siano colte dette opportunità,
dando f‌inalmente inizio a una nuova era, e non si abbia pau-
ra, come purtroppo è spesso avvenuto nel passato, di speri-
mentare e mettere in pratica i nuovi modelli.

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