Il nuovo reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero

AutoreFilippo Sgubbi - Luca Mazzanti - Loretta Loretti
Pagine1029-1036
1029
Dottrina
IL NUOVO REATO
DI ESIBIZIONE DI ATTI FALSI
E COMUNICAZIONE DI DATI
NON RISPONDENTI AL VERO (*)
di Filippo Sgubbi, Luca Mazzanti,
Loretta Loretti
(*) Questo contributo è stato tratto dal volume La voluntary di-
sclosure. Prof‌ili penalistici di F. SGUBBI, L. MAZZANTI, N. FERRARA
MICOCCI, E. SALMINA, ed. La Tribuna, collana Tribuna d’Autore.
SOMMARIO
1. Introduzione. 2. Il bene giuridico tutelato. 3. Il soggetto
attivo. 4. L’elemento oggettivo del reato; 4-1) Il presupposto.
4-2) La condotta: l’esibizione e la trasmissione di atti o do-
cumenti falsi e la fornitura di dati e notizie non rispondenti
al vero. 5. L’elemento soggettivo. 6. Il trattamento sanziona-
torio. 7. Conseguenze sulla procedura dell’accertamento del
reato. 8. Concorso di reati. 9. Questioni di competenza. 10. La
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 5
septies, comma 2.
1. Introduzione
All’art. 5 septies, comma 1, Legge sul monitoraggio, il
Legislatore V.D. ha inserito la nuova f‌igura delittuosa di
“esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispon-
denti al vero”.
“L’autore della violazione di cui all’art. 4, comma 1, che
nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di
cui all’art. 5 quater, esibisce o trasmette atti o documenti
falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non
rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno
e sei mesi a sei anni”.
Sotto il prof‌ilo compilativo, occorre osservare come la
condotta descritta nella norma in commento sia la mede-
sima preveduta dalla fattispecie di cui all’art. 11, comma 1,
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modif‌icazione
dalla L. 21 dicembre 2011, n. 214, che punisce chiunque,
nell’ambito di accessi, ispezioni e verif‌icazioni “esibisce o
trasmette atti o documenti falsi in tutto in parte ovvero
fornisce dati e notizie non rispondenti al vero”.
Dal punto di vista del trattamento sanzionatorio, ca-
ratterizzato da estremo rigore, il reato di cui si tratta è
accomunato a quello p. e p. dall’art. 3, D.L.vo n. 74/2000,
recante “dichiarazione fraudolenta mediante altri artif‌i-
ci” nonché a quello di cui all’art. 11, comma 2, del mede-
simo decreto, fattispecie diretta a punire la falsa indica-
zione di elementi attivi o passivi in ambito di transazione
f‌iscale.
Oltre alle norme in tema di falsità in atti contenute
nel codice sostanziale e, in particolare, quelle di cui agli
artt. 482 e 483 c.p., nell’esegesi della nuova f‌igura di re-
ato occorre tenere in considerazione anche altri precet-
ti e, segnatamente, l’art. 316 ter c.p., recante “indebita
percezione di erogazioni a danno dello Stato” che puni-
sce “chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di
dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non
vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovu-
te” percepisca indebitamente erogazioni a danno dello
Stato.
Ancora, rileva, nell’ambito della presente analisi, il re-
ato p. e p. dall’art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U.
sulla documentazione amministrativa), che sanziona pe-
nalmente chi rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia
uso di atti falsi nei casi previsti dal Testo Unico.
Completa, inf‌ine, il quadro normativo di riferimento
l’art. 19, comma 2 bis, D.L. n. 350/2001, convertito con L. n.
409/2001 (e cioè il primo Scudo f‌iscale), a mente del quale
“l’interessato che attesta falsamente, nella dichiarazione
prevista dall’art. 13, la detenzione fuori del territorio dello
Stato del denaro o delle attività rimpatriate […] è punito
con la reclusione da tre mesi ad un anno”.
Dei precetti sopra richiamati si terrà conto nella disa-
mina della norma de qua.
2. Il bene giuridico tutelato
Sotto un prof‌ilo sistematico, la nuova fattispecie de-
littuosa va collocata all’interno della categoria dei delitti
contro la fede pubblica e, più in particolare, nel novero dei
reati di falso documentale.
Tale categoria di illeciti, come noto, ha da sempre co-
stituito il terreno sul quale si è maggiormente concentrato
il dibattito dottrinale, in considerazione della obiettiva
diff‌icoltà di individuazione del bene giuridico tutelato dai
reati di falso documentale (cfr., G. FIANDACA-E. MUSCO,
Diritto penale. Parte speciale, volume I, Bologna 2012, 584).
L’art. 5 septies, comma 2, Legge sul monitoraggio, non
fa eccezione.
Nel parere della Seconda Commissione Permanente
Giustizia della Camera dei Deputati sulla proposta di Leg-
ge V.D., presentato in data 31 marzo 2014, relatore Sanga
Rivista penale 12/2015

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