Il nuovo concordato e la C.E.I.

AutoreLuigi Tramontano
Pagine43-47
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Capitolo 2
Laicità
dello Stato
Accordo
di Villa
Madama
18/2/1984
1Il nuovo Concordato
IL NUOVO CONCORDATO
E LA C.E.I.
2
Come precedentemente accennato, il Concordato Lateranense è stato
modif‌icato dall’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984 (o Nuo-
vo Concordato), ratif‌icato e reso esecutivo in Italia dalla legge 24 marzo
1985, n. 121.
L’Accordo consta di:
– un “Preambolo”, in cui si fa riferimento alle trasformazioni della società
italiana a partire dalla Costituzione Repubblicana, ed all’importanza del
concilio Vaticano II nella vita della Chiesa cattolica, al f‌ine di motivare la
revisione dei Patti Lateranensi;
14 articoli, che seguono il Preambolo, come già detto, dedicato alle ragio-
ni e ai criteri generali della riforma;
– il Protocollo Addizionale, articolato in 7 punti e destinato, nella dichiara-
ta intenzione delle parti, ad apportare le opportune precisazioni per la mi-
gliore applicazione dei Patti Lateranensi e delle modif‌icazioni intervenute,
al f‌ine di evitare ogni diff‌icoltà di interpretazione.
Nell’ambito del corpus normativo dell’Accordo in senso stretto, va innanzi
tutto ricordato l’enunciato dell’art. 1 che riafferma il principio, conforme-
mente specif‌icato dalla Costituzione italiana e delineato dallo stesso Vatica-
no II per cui “Stato e Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani”, e proclama il loro impegno alla reciproca “col-
laborazione per la promozione dell’uomo ed il bene del paese”.
Dal combinato disposto dell’art. 1 del Concordato e dell’art. 1 del Protocollo
Addizionale viene f‌issato il principio di laicità dello Stato, non più dichiara-
tamente cattolico, ma comunque sensibile al fenomeno religioso. Lo Stato
si impegna a garantire infatti la piena realizzazione dell’individuo anche
in questo campo, provvedendo a fornire assistenza spirituale ai cittadini in
determinate strutture pubbliche: forze armate, polizia, ospedali, istituti di
assistenza, di pena e di prevenzione.
In questa prospettiva vanno anche considerate le garanzie di libertà, di
cui all’art. 2, che lo Stato assicura alla Chiesa nello svolgimento della sua
“missione salvif‌ica, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santif‌i-
cazione”.

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