Il novellato art. 56 L. N. 398/78 E I nuovi artt. 615, 618 E 474 C.P.C.

AutoreVincenzo Cuffaro
Pagine373-376

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Ci si interroga circa il rapporto che viene a determinarsi tra la norma dell'art. 56 della legge n. 392/ 1978 - nel testo risultante a seguito della nuova formulazione di cui all'art. 7 bis del D.L. 13 settembre 2004, n. 240, convertito in legge 12 novembre 2004, n. 269 - e le recenti modifiche apportate a previsioni di contenuto processuale, per effetto delle quali risultano diversamente formulati gli artt. 615, 618 e 474 del codice di procedura civile.

Al fine di rendere più scorrevole e maggiormente intellegibile la successiva analisi, credo opportuno ricordare in via preliminare che, per effetto della già ricordata novella del 2004, l'art. 56 della legge del 1978 presenta ora un contenuto più ricco ed articolato rispetto al testo previgente. Infatti, per un verso, è stabilita (nel primo comma) la necessità di una esplicita motivazione sul punto della determinazione della data del rilascio; per altro verso, ed in misura certamente più rilevante, è configurata (nel terzo comma) la possibilità che sulla data fissata per l'esecuzione sia esercitato lo scrutinio del tribunale in composizione collegiale, investito della questione nelle forme della ´opposizione di cui all'art. 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431ª.

Prendendo le mosse dal primo novero di questioni, viene in considerazione il procedimento di opposizione, disciplinato nel titolo V del libro terzo del codice di rito, dedicato appunto al processo di esecuzione, e segnatamente le modifiche risultanti dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha inciso sul dettato dell'art. 615, comma 1, c.p.c., cui ha aggiunto un ultimo periodo, ed ancora dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, che ha riformulato il contenuto dell'art. 618, comma 2 c.p.c.

Per quanto ha qui rilievo, l'esito di entrambe le modifiche sopra ricordate è quello di prevedere espressamente che il giudice dell'esecuzione, investito della opposizione del debitore, possa sospendere il processo esecutivo; ciò sia nel caso di opposizione all'esecuzione, quando si contesta il diritto a procedere all'esecuzione forzata, perché ´il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titoloª (così l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 615 no vellato), sia nel caso di opposizione agli atti esecutivi, quando si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, perché ´all'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la proceduraª (così il primo periodo del secondo comma dell'art. 618 novellato).

Stante tale esplicito riconoscimento del potere del giudice dell'esecuzione di sospendere la procedura esecutiva, occorre chiedersi se tale potere possa essere esercitato anche rispetto ad un provvedimento di rilascio di immobili emanato alla cessazione del rapporto locativo, in particolare quando, a norma dell'art. 56 della legge n. 392 del 1978, sia stata fissata la data del rilascio.

Come ho avuto occasione di osservare in altra sede 1, ritengo che la questione circa la possibile applicazione degli strumenti remediali previsti (ora omogeneamente) nel procedimento di opposizione non abbia tuttavia motivo di porsi, soprattutto in presenza di una norma, qual è quella dell'art. 56 della legge del 1978, che prevede un autonomo procedimento di controllo giudiziale circa la data del rilascio.

Per vero, nel momento in cui si constata che la nuova formulazione dell'art. 56 della legge n. 392/ 78 attribuisce al giudice della cognizione il potere di provvedere in merito alla data di esecuzione del provvedimento, prescrivendo che la relativa determinazione sia espressamente motivata e si osserva poi che la medesima norma configura rispetto a tale decisione un peculiare strumento di verifica, che investe il tribunale in composizione collegiale del potere di riesaminare il provvedimento ´limitatamente alla data fissata per l'esecuzioneª, credo debba convenirsi che proprio la presenza di tale specifico mezzo di gravame a cognizione...

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