Il negozio temporaneo (Temporary Store) e la legge n. 392/1978

AutoreNino Scripelliti
Pagine647-649
647
dott
Arch. loc. e cond. 6/2014
DOTTRINA
il negozio tempoRaneo
(tempoRaRy stoRe)
di Nino Scripelliti
1. Una nuova forma di commercio, quella del negozio
temporaneo, rischia di impigliarsi nel groviglio delle re-
gole (senza pretesa di esaustività) di natura urbanistica,
amministrativa, tributaria ed ovviamente, contrattuale-
locativa conf‌luenti nella disciplina delle attività commer-
ciali, con l’unica attenuante che questa nuova forma di
commercio è recente nel nostro paese, e che le norme del
diritto, di regola, seguono i fatti e non li anticipano (se,
addirittura, non li ritardano).
Dunque per negozio temporaneo si intende un modo di
commercio al minuto di derivazione anglosassone, denomi-
nato, variamente, come temporary store, temporary shop,
pop-up retail, negozio a tempo, o negozio temporaneo. Si
tratta di un esercizio commerciale, previsto e pubblica-
mente dichiarato f‌ino dalla sua apertura come destinato a
durare per un periodo di tempo limitato e predeterminato
(normalmente 30-40 giorni,) ovvero f‌ino all’esaurimento
della merce, dopodiché il negozio sarà chiuso (1). In linea
di principio non vi è indicazione o limite nella prassi com-
merciale quanto al genere della merce e dei servizi mes-
si a disposizione dei clienti, anche se, come l’esperienza
dimostra, si tratterà prevalentemente di commercio nel
settore dell’abbigliamento. La diffusione dei temporary
stores come forma evoluta del commercio retail, è deter-
minata oltreché dalla esigenza di liquidazione di stock
di merce invenduta, anche dalla (ritenuta) eff‌icacia del
messaggio, più o meno esplicitamente trasmesso ai consu-
matori, di occasione temporanea e di breve durata di ac-
quisto di prodotti che, per caratteristiche, novità, prezzo,
vengono percepiti come differenti e convenienti rispetto a
quelli acquistabili nel commercio tradizionale. Dunque si
tratta di una modalità di commercio basata sulla brevità
e quindi sulla apparente irripetibilità della offerta (una
occasione da non perdere), quasi una evoluzione del
commercio ambulante e che, come l’esperienza dimostra,
suscita e stimola l’interesse dei consumatori all’acquisto
di un prodotto la cui offerta si percepisce come limitata
nel tempo ed in grado di differenziare l’acquirente, pur re-
stando nell’ambito di una produzione di massa. Tant’è che
la psicologia dei consumi considera alcune tecniche del
temporary store, quale la scansione continua, evidenziata
pubblicamente ed enfatizzata dal tempo che rimane alla
chiusura del negozio, come pratica commerciale al limite
della correttezza e del dolus bonus, potendo essere causa
di un condizionamento psicologico dei consumatori, def‌i-
nibile come ansia da evento, responsabile di un acquisto
compulsivo e la cui convenienza, rispetto a prodotti offerti
nel mercato nei modi tradizionali, l’acquirente non è in
grado di valutare ponderatamente. Ma tant’è: questa è
l’evoluzione del mercato, alla quale anche i consumatori
debbono adeguare la loro capacità di scelta e di discer-
nimento. D’altra parte il negozio temporaneo può essere
considerato anche un tentativo di risposta alla crisi eco-
nomica attuale, in modo da realizzare un conveniente e
f‌lessibile bilanciamento degli interessi delle due parti del
contratto di locazione: dei conduttori, per i quali il tem-
porary store determina un sensibile abbattimento di costi
f‌issi quali i canoni di locazione che in tal modo verranno
a corrispondere all’effettivo uso dei locali; e dell’interesse
dei locatori per un vincolo contrattuale sull’immobile di
breve tempo e più f‌lessibile, e con il vantaggio di un im-
piego produttivo della proprietà, pur limitato, in modo da
attenuare gli effetti delle attuali diff‌icoltà del commercio
e delle locazioni commerciali.
2. Occorre tuttavia chiedersi se e come il contratto di
locazione per negozio temporaneo sia collocabile in quella
vera e propria gabbia contrattuale rappresentata dalla di-
sciplina degli articoli 27 e seguenti e dall’art. 79 della leg-
ge n. 392/1978, o se piuttosto, non si tratti di uno schema
contrattuale estraneo alle forme tipiche dettate da quella
legge, modellato con riferimento ad una propria autonoma
causa ed alla funzione che le parti gli attribuiscono per il
soddisfacimento dei propri interessi.
In effetti parrebbe scontato il riferimento di questo
tipo di contratti di locazione all’art. 27, comma 5°, secondo
il quale “Il contratto di locazione può essere stipulato per
un periodo più breve qualora l’attività esercitata o da eser-
citare nell’immobile abbia, per sua natura, carattere tran-
sitorio”. Non si tratta dunque di attività stagionale di cui
all’art. 27 comma 6°, caratterizzata dalla certa ricorrenza
dell’uso commerciale dell’immobile e dalla sua continuità
regolare anche se intermittente, f‌ino alla durata minima
legale (sei, o nove anni se locazione alberghiera) nel corso
dei periodi stagionali interessati da più contratti, da stipu-
lare a richiesta del conduttore che vanta in proposito uno
specif‌ico diritto.
Al contrario i contratti transitori di cui all’art. 27 comma
5° (e, per estensione, i contratti richiamati dall’art. 42)
tipici ed oggetto di modello legale, sono quelli stipulati per
rendere possibile al conduttore l’esercizio di una attività
di impresa che sia temporanea per sua natura, e che cessa
ogni sua utilità in un tempo inferiore alla durata minima
della locazione di cui al comma 1° dell’art. 27. Le attività
commerciali, per le quali la locazione è soggetta alle legge
n. 392/1978, sono indicate nel comma 1° dell’art. 27 come
categoria generale, onde la natura transitoria di una atti-
vità di impresa (nel caso, commerciale) nel senso inteso
dal comma 5°, non può che discendere dalla natura in-
trinseca di tale attività (tipo di merce, luogo di svolgimen-
to, tipo di clientela e quant’altro), sicché in presenza di
commercio di abbigliamento come categoria merceologica

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT