Il ne bis in idem nelle cause risarcitorie relative a sinistri stradali

AutoreRita Grisafi
CaricaAvvocato, Foro di Catania
Pagine404-406
404
giur
5/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
IL NE BIS IN IDEM NELLE
CAUSE RISARCITORIE RELATIVE
A SINISTRI STRADALI
di Rita Grisa (*)
A seguito di un sinistro stradale con esito mortale i
prossimi congiunti del defunto, dichiarando di agire iure
proprio, convenivano in giudizio in primo grado il condu-
cente e proprietario dell’autovettura investitrice nonché
l’assicuratrice per la RCA di quest’ultima, richiedendo
la loro condanna in solido al risarcimento dei danni non
patrimoniali (sub specie di danni morali, esistenziali e
biologici), nonché patrimoniali (sub specie di danni patri-
moniali futuri da lucro cessante ed emergenti per le spese
funerarie sostenute), danni tutti richiesti iure proprio.
I convenuti eccepivano l’esistenza di un giudicato per
una precedente sentenza del Giudice di pace che aveva
deciso l’azione risarcitoria previamente incoata dal pro-
prietario dell’autovettura investitrice antagonista, ineren-
te i danni materiali riportati nel sinistro per cui è causa da
detta autovettura.
In detta causa il proprietario dell’auto investitrice ave-
va evocato in giudizio dinanzi al Giudice di pace la società
assicuratrice del motociclo condotto dalla vittima e, te-
stualmente, l’entità Eredi di Giancarlo La Spada, provve-
dendo in tal modo, impersonalmente, alla vocatio in ius ed
alla relativa notif‌ica dell’atto di citazione.
Il Tribunale di Giarre prima e la Corte etnea dopo ri-
gettavano e dichiaravano l’improponibilità della domanda,
riconoscendo come res iudicata la sentenza del Giudice di
Pace, ritenendo applicabile alla fattispecie de qua il prin-
cipio secondo cui qualora due giudizi tra le stesse parti
facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed
uno di essi sia stato def‌inito con sentenza passata in giu-
dicato, l’accertamento così compiuto preclude il riesame
dello stesso punto in fatto e in diritto accertato e risolto.
Il Supremo Collegio cassa la sentenza della Corte etnea
stabilendo due importanti principi di diritto:
- il rapporto dedotto in giudizio, in quanto identif‌icato
dal danno subito iure proprio in virtù della relazione di
parentela, è diverso da quello dedotto nell’altro giudizio
dinanzi al Giudice di pace, nel quale i prossimi congiunti
della vittima risultano convenuti nella qualità di eredi, e
dunque con riferimento ad un rapporto obbligatorio del
quale soggetto passivo era il de cuius.
- Il diverso accertamento del fatto storico corrispon-
dente alla causazione del sinistro, cui possono dare vita
i distinti processi, non è idoneo a determinare un conf‌lit-
to pratico di giudicati, tale da comportare l’impossibilità
dell’attuazione simultanea degli stessi, perché la diversità
di obbligazioni risarcitorie, come sopra delineate, compor-
ta una diversità dei beni della vita cui i due accertamenti
giurisdizionali si riferiscono, residuando nell’ipotesi di
contrasto una mera contraddittorietà fra decisioni.
Il giudice di merito dovrà quindi attenersi al seguen-
te principio di diritto: «la pronuncia resa in giudizio per
il risarcimento del danno da sinistro stradale nel quale
la parte risulti convenuta quale erede del danneggiante,
deceduto a seguito del sinistro, non è suscettibile di ac-
quistare eff‌icacia di giudicato nel giudizio in cui la stessa
parte agisca quale attore per il risarcimento del danno
vantato iure proprio nei confronti della medesima contro-
parte dell’altro giudizio».
Si premette che il giudicato va assimilato agli elemen-
ti normativi, posto che va interpretato secondo l’esegesi
delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, es-
sendo sindacabili sotto il prof‌ilo della violazione di legge
gli eventuali errori interpretativi. Ne consegue che il giu-
dice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza
e la portata del giudicato esterno, con cognizione piena
che si estende al diretto riesame degli atti del processo
ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti
processuali, mediante indagini e accertamenti, anche
di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al
riguardo dal giudice di merito.
Ai sensi dell’art. 2909 c.c. l’accertamento contenuto
nella sentenza passata in giudicato “fa stato” tra le parti, i
loro eredi o aventi causa.
La sentenza ha quindi effetti vincolanti innanzitutto
per quei soggetti che sono stati parti del giudizio def‌inito
con la sentenza.
L’art 2909 c.c. indica oltre alle parti processuali anche
gli eredi ed i loro aventi causa, cioè i successori a tito-
lo universale (eredi) e quelli a titolo particolare (aventi
causa), i quali subentrano nel rapporto giuridico dopo la
formazione del giudicato ed ai quali lo stesso è loro oppo-
nibile.
Ciò premesso si deduce che nella causa def‌inita con la
sentenza del G.d.P. di Giarre, risultavano parti del giudizio:
- il proprietario dell’autovettura investitrice, in quel
giudizio attore danneggiante;
- la convenuta assicuratrice per la RCA del motociclo
condotto dalla vittima;
- l’entità indef‌inita convenuta in giudizio con l’inciso
Eredi di Giancarlo La Spada che la Corte etnea confer-
ma essere stata così evocata e convenuta in giudizio, con
irrituale notif‌icazione effettuata impersonalmente presso
l’ultimo domicilio del defunto.
Invece nell’altro giudizio dinanzi al Tribunale di Giarre
risultavano parti del giudizio:
- il convenuto conducente e proprietario dell’autovet-
tura investitrice;
- la convenuta assicuratrice per la RCA di quest’ultima
autovettura.

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