Il giudicato cautelare

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    Le massime qui riprodotte sono state estratte dalla banca-dati della CASA EDITRICE LA TRIBUNA; quelle della Corte di Cassazione senza l'indicazione degli estremi di pubblicazione sono massime ufficiali del C.E.D.

Le precedenti Rassegne di giurisprudenza pubblicate in questa Rivista hanno riguardato, rispettivamente, Accertamenti tecnici non ripetibili (1999, 441); Casi di procedimento per decreto (1997, 523); Codice di procedura penale e Sezioni Unite (1995, 327); Dibattimento particolarmente complesso e sospensione dei termini custodiali (1999, 219); Esigenze professionali del difensore e sciopero di categoria (1996, 163); Garanzie di libertà del difensore (1997, 831); Il difensore delle parti private nel nuovo processo penale (1995, 721); L'irrevocabilità delle sentenze e dei decreti di condanna (1997, 715); La contestazione a catena (1997, 251); La conversione della pena pecuniaria nei confronti del condannato insolvibile (1999, 91); La L. 8 agosto 1995, n. 332: orientamenti giurisprudenziali (1996, 309); La magistratura antimafia (1995, 1069); La presunzione di innocenza (1998, 893); La rimessione dei processi (1995, 935); La richiesta di giudizio abbreviato (1997, 89); La riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione (1995, 525); La scelta delle misure cautelari personali (1995, 159); L'esame di persona imputata in un procedimento connesso (1996, 937); L'estradizione (1996, 655); L'udienza preliminare nell'evoluzione giurisprudenziale (1996, 483); L'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche (1996, 823); La procura alle liti nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione (1997, 379); Il nuovo art. 513 c.p.p. (1998, 125); Le dichiarazioni indizianti (1999, 315); Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione (1998, 637); Obblighi del difensore non iscritto nell'albo del circondario (2000, 107); Persona offesa dal reato: possibilità di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione (1998, 765).

Il principio del giudicato cautelare, di acquisizione giurisprudenziale, comporta l'applicazione in via analogica dell'art. 669, comma 7, c.p.p., in virtù del quale nel caso di due sentenze irrevocabili, una di condanna e una di proscioglimento, viene eseguita solo quest'ultima e revocata quella di condanna. Ne discende che in presenza di due provvedimenti irrevocabili, basati sugli stessi elementi di fatto, dei quali l'uno confermativo, l'altro dispositivo della revoca della misura cautelare, trova applicazione solo il secondo. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto inapplicabile il principio suenunciato, dal momento che il secondo provvedimento, confermativo della misura, era stato adottato sulla scorta delle intercettazioni telefoniche che lo stesso tribunale non aveva in precedenza potuto esaminare, per la mancata trasmissione da parte del P.M., dei decreti autorizzativi, così determinandosi alla revoca della misura stessa).

* Cass. pen., sez. V, 18 aprile 1994, n. 1582 (c.c. 17 marzo 1994), Abbate.

In tema di misure cautelari, poiché il giudice ha il dovere, in ogni stato e grado del procedimento, e anche indipendentemente da sollecitazioni di parte, di adottare i provvedimenti necessari ad evitare che si determinino, in concreto, situazioni patologiche, e in particolare che una persona subisca limitazioni alla propria libertà personale fuori dei casi e delle condizioni stabilite dalla legge, ne discende che, nell'ambito del procedimento incidentale de libertate, la formazione del cosiddetto giudicato cautelare, conseguente al mancato esperimento, da parte dell'interessato, dei rimedi approntati dall'ordinamento o all'esaurimento degli stessi, assume un significato del tutto particolare, producendo sul piano sostanziale soltanto l'effetto di sollevare il giudice, investito di successive domande omologhe, dall'onere di ripetere all'infinito cose già dette, allorché esse non presentino fatti nuovi capaci di mutare il quadro indiziario già delineato nell'ordinanza custodiale genetica e negli eventuali provvedimenti ulteriori.

* Cass. pen., sez. I, 4 luglio 1995, n. 1614 (c.c. 15 marzo 1995), Micelli.

Quando il Gip, ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, abbia respinto la richiesta dal pubblico ministero di applicazione di una misura cautelare personale per assenza di esigenze cautelari e il P.M. abbia proposto appello su quest'ultimo punto, la parziale statuizione del Gip sulla sussistenza degli indizi, non suscettibile di autonoma impugnazione da parte dell'indagato, non determina a carico di questo alcuna preclusione nel giudizio di appello né sotto il profilo del giudicato cautelare né sotto quello dell'effetto devolutivo dell'impugnazione del P.M. In tale caso il giudice di appello è legittimato a procedere alla verifica della sussistenza dei gravi indizi in quanto antecedente logico necessario alla decisione sulle esigenze cautelari e presupposto ineludibile dell'applicabilità della misura cautelare.

* Cass. pen., sez. VI, 29 agosto 1995, n. 1835 (c.c. 12 maggio 1995), P.M. in proc. Ofreni.

Il cosiddetto «giudicato cautelare», già di per sé soggetto in ogni caso a revisione, qualora vi sia sopravvenienza di fatti nuovi, non è neppure suscettibile di meccanicistica trasposizione da un procedimento all'altro, atteso il principio che ogni giudice opera sulla base del proprio libero e motivato convincimento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la corte ha ritenuto che legittimamente il tribunale militare - il cui provvedimento essa ha poi comunque annullato per altra ragione - avesse ritenuto sussistente il pericolo di fuga dell'imputato, escluso, invece, dal giudice ordinario in relazione ad altro addebito scaturito dai medesimi accertamenti).

* Cass. pen., sez. I, 19 gennaio 1996, n. 00000 (c.c. 23 novembre 1995), Corciello.

Quando il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare sia stato annullato in Cassazione, al giudice di rinvio non è consentito di soddisfare l'obbligo della motivazione con il mero richiamo a provvedimenti già adottati, circa i quali si è formato il cosiddetto giudicato cautelare, poiché questo è superato dal nuovo principio di diritto stabilito nella sentenza di annullamento. Il giudice di rinvio deve, pertanto dare puntualmente conto degli elementi che comportino il mantenimento della misura adottata e verificare se siano sopravvenuti quelli addotti come nuovi, che implichino la revoca. (Fattispecie in tema di custodia cautelare in carcere).

* Cass. pen., sez. V, 16 gennaio 1996, n. 3019 (c.c. 14 dicembre 1995), Cammorata.

Il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero (o dal giudice...

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