Il furto

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    Le massime qui riprodotte sono tratte da Il codice penale commentato (a cura di LUIGI ALIBRANDI), ed. 1999, della CASA EDITRICE LA TRIBUNA.

Le precedenti Rassegne di giurisprudenza pubblicate in questa Rivista hanno riguardato, rispettivamente, Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina (1996, 669); Bellezze naturali (vincolo paesaggistico-ambientale) (1997, 113); Delitti contro l'assistenza familiare (1996, 1283); False informazioni al pubblico ministero (1996, 141); I delitti contro la personalità interna dello Stato (1996, 811); I reati di assenza dal servizio alle armi (1996, 407); Il dolo nella ricettazione (1997, 779); Incompatibilità, astensione, ricusazione del giudice e rimessione del processo (1996, 255); L'abuso di ufficio (1996, 917); La diffamazione commessa col mezzo della stampa (1997, 971); La nuova disciplina della caccia (1996, 537); La tutela degli alimenti nel codice penale (1998, 211); Le interferenze illecite nella vita privata (1997, 253); L'obiezione di coscienza al servizio militare (1997, 537); Sulla protezione del diritto d'autore: l'art. 171 della L. n. 633/41 (1996, 1033); Sulle nuove norme in tema di violenza sessuale (1998, 637).

@a) Generalità

Il valore della cosa, il cui possesso è tutelato dalla legge, non può essere inteso sotto un profilo puramente economico: è necessario anche tener conto dell'interesse del detentore a che la cosa, con le specifiche caratteristiche che offre, continui a far parte del suo patrimonio, ditalché possa avvalersene nei modi comunemente previsti secondo un uso normale della medesima. (Nella specie si trattava della sottrazione di fogli per ricetta da un ospedale).

* Cass. pen., sez. II, 25 ottobre 1980 (c.c. 8 luglio 1980, n. 2667), Corucci.

Il reato di furto è reato contro il patrimonio, e non a vantaggio del patrimonio dell'agente, sicché rientrano nella previsione dell'art. 624 c.p. le illegittime aggressioni al patrimonio altrui, anche se, per autonoma decisione del soggetto attivo, non si risolvono in un corrispondente arricchimento del patrimonio dell'agente. (Fattispecie relativa a furto di bustine di eroina per ragioni di studio).

* Cass. pen., sez. II, 9 maggio 1985, n. 4471 (ud. 12 febbraio 1985), Bazzani.

Ai fini penalistici, nella nozione di patrimonio sono comprese anche quelle cose che, pur prive di reale valore di scambio, rivestano interesse per il soggetto che le possiede.

* Cass. pen., sez. I, 13 giugno 1981, n. 5818 (ud. 10 aprile 1981), Marocco.

Ai fini della determinazione dell'impossessamento - che segna il momento consumativo tanto del delitto di rapina che di quello di furto - sono del tutto irrilevanti sia il criterio temporale, sia quello spaziale, sia infine, l'uscita della cosa stessa dalla sfera del possesso e della sorveglianza del derubato o di altri per lui o della possibilità d'intervento della polizia. È sufficiente, infatti, che della cosa il soggetto agente si sia impossessato anche solo temporaneamente o momentaneamente, poiché anche in tal caso la persona offesa, avendo perduto la signoria sulla cosa, sarebbe costretta alla violenza o ad altra pressione, contrapponendo ex post la propria legittima reazione all'azione delittuosa già esplicata nella sua materialità obiettiva.

* Cass. pen., sez. II, 19 aprile 1985, n. 3635 (ud. 15 dicembre 1984), Gagliano.

In tema di furto non hanno alcuna rilevanza, perché il reato possa qualificarsi consumato e non tentato, l'elemento spaziale e quello temporale: se la cosa sottratta è passata nel dominio dell'agente anche per breve tempo ed anche nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione della cosa alla disponibilità del detentore, si è in presenza di un reato consumato. Nè l'evento può essere configurato diversamente nell'ipotesi in cui la parte offesa o terze persone per lei, siano intervenute dopo che l'agente abbia conseguito la fisica ed autonoma disponibilità sulla cosa, in quanto l'attività successiva non può più qualificarsi come manifestazione del precedente potere di fatto sulla cosa, ma come il risultato di una nuova ed autonoma determinazione diretta al recupero del possesso ormai perduto.

* Cass. pen., sez. II, 25 ottobre 1988, n. 10473 (ud. 4 agosto 1988), Di Stefano.

In tema di furto sono irrilevanti sia il criterio spaziale e quello temporale, sia la durata del possesso dell'agente. Ai fini della determinazione dell'impossessamento, che segna il momento consumativo del reato è sufficiente, infatti, che l'agente consegua la disponibilità materiale della cosa. (Fattispecie nella quale è stata ravvisata la consumazione poiché l'agente è stato colto all'interno dell'abitazione con alcuni oggetti riposti in tasca).

* Cass. pen., sez. V, 19 marzo 1993, n. 2622 (ud. 29 ottobre 1992), Demirov Zvonko.

Poiché il momento consumativo del furto è costituito dalla sottrazione della cosa, passata, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stata sottratta, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sono irrilevanti, ai fini della consumazione del delitto, sia il fatto che la res furtiva rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità di un pronto recupero della stessa, sia il criterio temporale, relativo alla durata del possesso del responsabile, sia le modalità di custodia e di trasporto della refurtiva. (Nella fattispecie l'imputato ha dedotto che i giudici avrebbero dovuto ritenere l'ipotesi di furto tentato, e non già consumato, in quanto non vi era stata autonoma disponibilità della refurtiva, in difetto di un lasso di tempo apprezzabile del possesso).

* Cass. pen., sez. IV, 28 aprile 1995, n. 4743 (ud. 15 marzo 1995), P.G. e Ominelli.

Il momento consumativo del delitto di furto coincide con quello in cui la cosa mobile, per effetto dell'azione dell'autore del fatto, viene a trovarsi nella disponibilità di costui, con la conseguente cessazione della signoria di fatto sulla medesima cosa da parte di chi la deteneva. (Nella specie, è stato ravvisato il furto consumato, e non tentato, nel fatto di alcuni ladri, che si erano impossessati, sia pure da pochissimo tempo, di oggetti da un negozio, e si apprestavano a caricarli su un'auto, allorché furono scoperti da vigili notturni).

* Cass. pen., sez. II, 29 aprile 1978, n. 4916 (ud. 18 ottobre 1977), Gentile.

Il reato di furto deve ritenersi consumato allorché si sia verificato l'impossessamento di parte della refurtiva, anche se i ladri si trattengano nel luogo del delitto per sottrarre altri oggetti custoditi in un locale adiacente a quello ove era stata compiuta la prima sottrazione.

* Cass. pen., sez. II, 5 giugno 1982, n. 5625 (ud. 11 dicembre 1981), Trovato.

Ricorrono gli estremi del delitto di furto consumato, quando venga rimosso un autoveicolo dal luogo ove sia stato lasciato incustodito, realizzandosi il passaggio dello stesso nella disponibilità dell'agente con correlativa privazione della signoria di fatto del derubato, e ciò tanto se lo spostamento sia attuato mediante accensione del motore, tanto se venga eseguito mediante spinta a mano, identiche essendo le conseguenze che si provocano nella sfera di disponibilità fisica del derubato.

* Cass. pen., sez. II, 15 novembre 1980, n. 11959 (ud. 13 maggio 1980), Bastianelli. Page 792

Nella configurazione del reato di furto, ciò che contraddistingue il possesso è la disponibilità fisica della cosa e l'autonomia del potere di disporne, indipendentemente dal diritto dominicale sulla cosa stessa. (Nella specie, si è ritenuto l'Ente autonomo del parco nazionale di Abruzzo abilitato a chiedere, quale parte civile, il risarcimento del danno per il furto di un albero abbattuto in un bosco di proprietà comunale, e quindi non appartenente dominicalmente al detto ente, ma sottoposto a vincolo di controllo e di gestione in favore dell'ente stesso).

* Cass. pen., sez. II, 1 marzo 1984, n. 1854 (ud. 14 ottobre 1983), D'Amico.

In tema di furto, ai fini dell'impossessamento e della sottrazione è sufficiente che la cosa sottratta sia passata - anche per breve tempo e nello stesso luogo in cui la sottrazione si è verificata - sotto il dominio esclusivo dell'agente. Il reato è quindi consumato anche se in un secondo momento altri abbia impedito al suo autore di assicurarsi il possesso della cosa sottratta e non hanno rilevanza né il criterio spaziale né il criterio temporale quando sia avvenuta l'asportazione delle cose dal loro sito e la loro introduzione nelle borse.

* Cass. pen., sez. II, 3 luglio 1990, n. 9446 (ud. 1 giugno 1989), Secchi.

Il momento consumativo del furto coincide con l'acquisita disponibilità, anche se per un breve periodo, dell'oggetto conseguente allo spossessamento del detentore, non essendo concepibile il possesso del bene da parte di un altro soggetto senza il consenso del detentore medesimo. Nessuna influenza esercita sull'avvenuta consumazione del reato il fatto che il derubato abbia potuto seguire l'operato dell'agente nell'iter criminoso e recuperare la refurtiva.

* Cass. pen., sez. II, 18 dicembre 1989, n. 17420 (ud. 16 dicembre 1988), Pivari.

Deve considerarsi sufficiente, perché un furto possa qualificarsi consumato e non tentato (non avendo rilevanza alcuna l'elemento spaziale e quello temporale ai fini della distinzione) che la cosa sottratta sia passata nell'esclusivo dominio dell'agente anche per breve tempo ed anche nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione della cosa alla disponibilità del detentore; tale evento non può essere configurato diversamente nell'ipotesi in cui un intervento successivo alla sottrazione, pur nell'immediatezza di essa, abbia impedito al ladro di assicurarsi il profitto.

* Cass. pen., sez. II, 19 ottobre 1988, n. 10227 (ud. 28 luglio 1988), Attanasio.

Il momento consumativo del furto coincide con l'impossessamento della cosa da parte dell'agente e con lo spossessamento del derubato, a nulla rilevando il criterio spaziale, con riferimento al luogo al quale si estende la sfera di dominio del derubato, né quello temporale...

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