Il fondo per lavori straordinari nel rendiconto e nella contabilità

AutorePaola Tamanti
Pagine149-151
149
dott
Arch. loc. e cond. 2/2015
RIFORMA DEL CONDOMINIO
il fondo per lAvori
strAordinAri
nel rendiconto
e nellA contAbilità (*)
di Paola Tamanti
SOMMARIO
1. La normativa. 2. Scopi e ratio della norma. 3. Oggetto della
norma. 4. Potestà decisionale. 5. Quorum deliberativi per le
opere di manutenzione straordinaria. 6. Quorum deliberativi
per le innovazioni. 7. Principi ispiratori della norma. 8. Il
Rendiconto Condominiale. 9. Il Fondo Speciale. 10. Registra-
zioni ed annotazioni del fondo.
1. La normativa
La c.d.. “riforma del condominio” (introdotta dalla
legge 220/2013 successivamente riformata con il Decreto
Destinazione Italia del 23 dicembre 2013 n. 145, convertito
con modif‌icazioni dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014) ha
introdotto nell’art. 1135 c.c., fra le competenze dell’assem-
blea, la costituzione di un fondo speciale laddove vengano
deliberati lavori straordinari o innovazioni.
Il testo dell’art. 1135 n. 4 c.c., licenziato originariamen-
te dalla legge n. 220/2013, così recitava:
“..l’assemblea dei condomini provvede …… alle opere
di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costi-
tuendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo
pari all’ammontare dei lavori.”
Così formulata la norma, secondo i primi commentato-
ri, avrebbe comportato la necessità di un accantonamento
preliminare all’inizio dei lavori da effettuare e dell’intero
importo previsto per gli stessi; il che avrebbe di fatto reso
diff‌icoltosa l’approvazione delle delibere in oggetto per la
necessità di reperire da subito gli ingenti capitali richiesti.
Per questo, la norma è stata integrata nel senso che
segue:
“ 4) l’assemblea dei condomini provvede: alle opere
di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costi-
tuendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo
pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere
eseguiti in base ad un contratto che ne prevede il paga-
mento graduale, in funzione del loro progressivo stato di
avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai
singoli pagamenti dovuti.”
2. Scopi e ratio della norma
Alla nuova normativa è stata attribuita una serie di
f‌inalità:
- verif‌ica preliminare dell’effettiva capacità contribu-
tiva dei condomini;
- tutela dei condomini adempienti nei confronti di
quelli non adempienti;
- costituzione di una sorta di garanzia preliminare per
le imprese appaltatrici, mediante la predisposizione di
un’apposita provvista di denaro vincolata alla tacitazione
delle pretese creditorie;
- maggior potere contrattuale del condominio nei con-
fronti della ditta appaltatrice, che non potrà più sospende-
re i lavori per mancati pagamenti;
- maggiore controllo da parte dei proprietari della si-
tuazione contabile e f‌inanziaria relativa alle ingenti spese
deliberate;
- imporre al consesso assembleare una contabilità
separata per la realizzazione delle opere e per il relativo
riparto.
Questi ultimi aspetti, già rilevanti nell’intero corpus
della L. 220/2013, hanno acquistato un rilievo esclusivo con
la modif‌ica introdotta all’art. 1135 c.c. dal decreto Destina-
zione Italia. Come evidente dal testo letterale, la “riforma
della riforma” ha def‌initivamente accantonato l’obbligo di
un versamento completo e precedente all’inizio dei lavori:
ora i versamenti potranno essere effettuati per stati di
avanzamento. Così certamente la portata innovativa della
disposizione, che si indirizzava verso una garanzia per le
ditte appaltatrici, è venuta meno, non potendo ipotizzarsi
neppure nella legislazione previgente alla L. 220/2013,
in una corretta gestione condominiale, che le riscossioni
delle singole quote avvenissero dopo le scadenze contrat-
tuali previste e note al consesso condominiale.
3. Oggetto della norma
La previsione normativa, riguardando specif‌icamente
“le opere di manutenzione straordinaria” e le “innovazio-
ni” pone innanzitutto il problema dell’individuazione delle
fattispecie particolari comportanti la costituzione obbli-
gatoria del fondo.
Il concetto di “innovazione” è di costruzione giuri-
sprudenziale, intendosi con tale espressione le “modif‌iche
materiali o funzionali dirette al miglioramento, uso più co-
modo o al maggior rendimento delle parti comuni” (Cass.
n. 12654/2006).
Per le individuazioni delle opere di manutenzione
straordinaria occorre far ricorso oltreché a normative di
valenza nazionale come l’art. 1005 c.c., l’art. 31 della Legge
5 Agosto 1978 n. 457 cosi come modif‌icato dall’art. 3 del
D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380, anche a non omogenee norme
regolamentari a livello comunale.
Prescindendo dalle normative regolamentari di livello
comunale alle quali, peraltro, occorrerà nei singoli casi far
riferimento, in dottrina si è ritenuto opportuno entrare
nello specif‌ico (cfr. Le opere e l’appaltoGIANVINCENZO
TORTORICI – ed. Il Sole 24 Ore), elaborando un elenco di
opere di Manutenzione Ordinaria distinto da altro elenco
di opere di Manutenzione Straordinaria (all.to 1). In estre-
ma sintesi, per manutenzione straordinaria si intendono
quelle opere al di fuori degli interventi di conservazione
sulle parti comuni e sugli impianti condominiali che non
sono pianif‌icabili con una prevedibile breve ciclicità.

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