Il federalismo provinciale

AutoreAntonio Uricchio
Pagine139-159
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CAPITOLO TERZO
IL FEDERALISMO PROVINCIALE
SOMMARIO: 1. L’incerto ruolo delle province; proposte di soppressione e di rior-
dino. - 2. Autonomia finanziaria delle province e decreti attuativi del federa-
lismo fiscale.
1. L’incerto ruolo delle province; proposte di soppressione e di
riordino
Nell’assetto costituzionale delineato nel 1948, al di là dei limiti
e dei ritardi che ne hanno caratterizzato lo sviluppo, le istituzioni
regionali sono concepite come snodo essenziale dell’articolazione
del sistema locale, pure fondata sulla triade regioni-province-
comuni. Nel modello pluralistico degli enti locali, la Costituzione,
nell’assegnare alle Regioni un ruolo fondamentale dotandola persi-
no di potere legislativo, lascia, invece, sullo sfondo Comuni e Pro-
vince, citati appena quattro volte (artt. 114, 128, 129 e 133 a fronte
dei 16 articoli dedicati alle Regioni). Da tali disposizioni emerge
peraltro l’intreccio tra due diversi modelli di ente territoriale mino-
re che sembrano dover convivere forzosamente: come soggetto
di governo locale, titolare di autonomia normativa e politico-
amministrativa, pur se condizionata dagli indirizzi della normativa
statuale, e circoscrizione di decentramento di organi e funzioni
statuali1. Tale combinazione di profili ha fortemente influenzato
1 Nel previgente art. 128, Cost. l’autonomia di Comuni e Province era rico-
nosciuta “nell’ambito delle leggi dello Stato” che, nel determinarne le funzioni,
ne esprimevano allo stesso tempo contenuto e limiti mentre, in forza del prece-
dente art. 129, le province e i comuni erano assunte anche circoscrizioni di de-
centramento statale e regionale. Su tali disposizioni costituzionali, cfr. V. ONIDA,
La provi ncia com e ente intermedio nella legislazione statale e regionale: analisi e
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l’evoluzione dell’ordinamento delle province le quali non sono riu-
scite ad affrancarsi dal ruolo, ritagliato dalla legislazione ottocente-
sca e comunque mantenuto con la costituzione repubblicana, di en-
tità territoriali costruite secondo le esigenze del decentramento sta-
tale. Ne è scaturita una diffidenza nei confronti di tale ente che ha
finito per limitarne le funzioni all’area delle prestazioni di taluni
servizi sociali e alla realizzazione e gestione di determinate infra-
strutture, alimentando così i dubbi circa il suo mantenimento.
Superando tali incertezze, la legge di riforma del titolo V della
Costituzione, approvata con la legge costituzionale n. 3 del 2001,
valorizza le Province, configurate come enti intermedi equiordinati
rispetto a Stato, regioni e comuni, titolari di prerogative di autono-
mia e rappresentativi di collettività e di interessi. In particolare, per
quanto concerne gli aspetti finanziari, l’attuale art. 119 prevede
espressamente che Comuni, Province, città metropolitane e Regioni
hanno autonomia finanziaria sia di entrata che di spesa. Nel riferire
l’autonomia finanziaria sia all’acquisizione delle risorse finanziarie
(e quindi anche delle entrate tributarie), sia all’erogazione della
spesa, la riforma costituzionale segna un sensibile rafforzamento
dell’autonomia riconosciuta agli altri enti territoriali minori come
alle stesse Regioni. In particolare, l’eliminazione del richiamo alle
“forme e ai limiti stabiliti dalla legge dello Stato” contemplato nel
vecchio art. 119 fa derivare direttamente dalla Costituzione la ga-
ranzia dell’autonomia. Ciò peraltro si pone in linea con il supera-
mento della configurazione del rapporto tra Stato, Regioni ed enti
locali in senso gerarchico e con l’affermazione del principio di
equiordinazione tra di essi, propria di un sistema che conosce più
livelli paritari di governo distinti tra loro solo secondo il principio
di competenza e di separazione delle funzioni2. Nonostante la costi-
tuzionalizzazione dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali
minori e la valorizzazione delle province nel quadro di un recupera-
to nesso tra responsabilità politica e responsabilità finanziaria e
proprio nella stagione in cui vengono definiti i principi generali di
prospettive in Nuovo governo locale, 1988, pag. 3; L. VANDELLI, Poteri locali,
Bologna, 1980.
2 Corte Costituzionale sentenza 24 luglio 2003, n. 274, cit.

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