Il federalismo municipale

AutoreAntonio Uricchio
Pagine159-183
159
CAPITOLO QUARTO
IL FEDERALISMO MUNICIPALE
SOMMARIO: 1. I principi del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di fede-
ralismo municipale. - 2. Le imposte municipali propria e secondaria. - 3. Le
imposte di scopo e di soggiorno. - 4. La tassazione dei rifiuti e la nuova res.
1. I principi del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di
federalismo municipale
Coerentemente con il principio di legalità di cui all’art. 23 della
Costituzione1, l’art. 12 della legge delega demanda a fonti di rango
primario la disciplina degli elementi tipizzanti dei tributi propri dei
comuni, potendo questi ultimi adottare solo disposizioni di caratte-
re regolamentare negli ambiti di propria competenza2. Più precisa-
1 Cfr. A FEDELE, Federalismo fiscale e riserva di legge, in Rass. trib., 2010,
pag. 1325, e ss., spec. 1535, secondo cui “la riserva di legge in materia di presta-
zioni imposte, pur concorrendo a formare la più generale cornice in cui essa deve
basarsi, non porrebbe dunque rilevanti limitazioni ad una riforma della finanza
pubblica secondo un indirizzo federalista… Mancando una sufficiente misura di
autonomia normativa ai livelli subordinati di governo, dotati di entrate sulla cui
misura essi possono solo limitatamente incidere, il giudizio politico che l’elet-
torato può dare circa l’operato degli eletti sarà orientato esclusivamente dall’en-
tità e dalla destinazione della spesa pubblica con evidente effetti di incentivo
all’incremento della spesa, anche inutile”.
2 Sul rapporto tra art. 23 della Costituzione e disposizioni in materia di fede-
ralismo municipale, osserva M. BASILAVECCHIA, Il fisco municipale rispetta i
vincoli costituzionali, in Corr. trib., 2011, pag. 1105, che “certamente la riserva
di legge di cui all’art. 23 della Costituzione è fatta salva; anzi qualche dubbio
nasce proprio da un eccessivo rispetto, che potrebbe avere compromesso quello
spazio vitale che l’autonomia normativa dell’ente locale dovrebbe avere. Spunti
interessanti, quanto a fonti regolatrici, non mancano, e se l’idea del regolamento
statale in materia delegificata potrebbe realizzare un buon compromesso tra
semplificazione, uniformità e autonomia, nella misura in cui vede il suo testo
160
mente, la legge delega disegna un sistema a più livelli in cui la po-
testà normativa viene esercitata dallo Stato o dalla Regione, a se-
conda della natura della fattispecie da sottoporre a prelievo, nel ri-
spetto dei principi di territorialità, di continenza e nel divieto di im-
posizione del medesimo presupposto, e quindi dai Comuni attraver-
so propri regolamenti. Come già ricordato, particolare rilevanza as-
sume la disposizione che consente alle Regioni di istituire tributi
attribuiti agli enti locali (art. 38, d.lgs. 68/2011, cit.), “specificando
gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali”3.
Nel dare attuazione alle scarne disposizioni della delega, appe-
na richiamati, il d.lgs. 14 marzo 2011, n.23, intitolato significati-
vamente “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipa-
le”, dopo aver riprodotto, con una tecnica singolare, i principi della
delega, opera un riordino della fiscalità immobiliare attribuendo ai
comuni compartecipazioni al gettito dei tributi erariali (imposta di
registro ed imposta si bollo, imposta ipotecaria e catastale, tributi
speciali catastali e tasse ipotecarie, cedolare secca sugli affitti4) pre-
concordato preventivamente nelle conferenze Stato/enti locali, maggiori perples-
sità suscita la previsione che alla modificazione delle aliquote possa provvedere,
in taluni casi, un decreto del Presidente del Consiglio”.
3 Con riguardo alla norme della delega, osserva L. SALVINI, Federalismo fi-
scale e tassazione degli immobili, in Rass. trib., 2010, pag. 1609 che “in termini
generali, tributi propri degli enti locali possono essere individuati dallo Stato an-
che in sostituzione o trasformazione di tributi esistenti (art. 12, lett. a). Questa
sembra comunque consistere – con una terminologia più cor-
retta – nella istituzione del tributo, visto che, ai sensi della stessa norma, la legge
statale deve individuare presupposti, soggetti passivi e basi imponibili nonché le
aliquote, garantendo ai comuni una adeguata flessibilità diretta a salvaguardare
una seppur ridotta autonomia. Sempre in termini generali, anche le Regioni pos-
sono istituire nuovi tributi dei Comuni, “specificando gli ambiti di autonomia
riconosciuti agli enti locali”. Tale istituzione deve però rispettare la riserva di
presupposto posta dagli artt. 2 e 7, per cui non possono essere istituiti tributi lo-
cali avanti presupposti già assoggettati ad imposizione da parte dello Stato”.
4 La base imponibile della cedolare secca è costituita dal valore del canone
di locazione su cui si applica l’aliquota del 21%. Tale imposta sostitutiva
si applica su opzione del proprietario o titolare di diritto reale di godimento di
unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo, in alternativa al regime ordi-
nario vigente basato su un complesso sistema di tassazione. La cedolare secca,
dunque, sostituisce il prelievo fiscale previsto dall’IRPEF e relative addizionali,
dalle imposte di registro e da quelle di bollo. L’obiettivo è, quindi, quello di in-
crementare la riscossione volontaria e l’emersione di locazioni non dichiarate

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT