Il favoreggiamento personale 'omissivo' del medico: brevi spunti critici su una tematica ancora aperta

AutoreLuca Sicignano
Pagine5-13
103
Rivista penale 2/2018
Dottrina
IL FAVOREGGIAMENTO
PERSONALE “OMISSIVO”
DEL MEDICO: BREVI SPUNTI
CRITICI SU UNA TEMATICA
ANCORA APERTA
di Luca Sicignano
SOMMARIO
1. Introduzione. 2. Il favoreggiamento personale “omissivo”.
3. Il favoreggiamento personale “omissivo” del medico. 4. La
pronuncia della Cassazione (cfr. Cassazione penale, sez. VI,
11 giugno 2015 n. 38281). 5. Conclusioni.
1. Introduzione
Il delitto di favoreggiamento personale rappresenta
uno degli strumenti più eff‌icaci di contrasto alla crimina-
lità. Tuttavia, presenta problematiche rilevanti in alcune
sue ipotesi applicative.
Tra queste, desta particolare interesse l’ipotesi del fa-
voreggiamento personale del medico (1). Trattandosi di
un reato comune, il delitto di favoreggiamento personale
può essere commesso anche dal sanitario e indubbiamen-
te la prestazione medica può astrattamente essere inqua-
drata nel generico concetto di “aiuto”.
Senonché, la primaria rilevanza costituzionale dei va-
lori della vita e della salute non può che differenziare la
posizione del medico rispetto a quella di qualsiasi altro
soggetto, che, con la propria condotta, agevoli un terzo.
Ne consegue che non può mai integrare il reato di favoreg-
giamento personale la condotta del sanitario che si limiti
a fare la diagnosi della malattia e a indicare la relativa te-
rapia, senza porre in essere condotte “aggiuntive” di altra
natura che contribuiscano a fare eludere la persona assi-
stita alle investigazioni o alle ricerche dell’Autorità (2).
Se tale principio rappresenta un punto oramai conso-
lidato dell’attuale dibattito giurisprudenziale, rimane da
comprendere se la condotta “aggiuntiva” del medico possa
consistere in un contegno meramente omissivo. Occorre
comprendere, in altre parole, se debba assoggettarsi a
sanzione il medico che, in occasione di una prestazione
sanitaria effettuata in favore di una persona inquisita o
ricercata, tenga una condotta omissiva “aggiuntiva”, tale
da intralciare le indagini o le ricerche dell’Autorità.
2. Il favoreggiamento personale “omissivo”
Uno dei temi più controversi dell’attuale dibattito giu-
ridico, con autorevoli posizioni contrapposte in dottrina e
giurisprudenza, è il problema del favoreggiamento perso-
nale “omissivo”. Si discute, in particolare, se questo reato
possa essere conf‌igurata nella sola forma commissiva o an-
che in quella omissiva c.d. pura; o se, nel caso, l’eventuale
qualif‌icazione omissiva dell’istituto possa essere ricono-
sciuta in termini omissivi impropri, previo richiamo alla
clausola di equivalenza di cui all’art. 40 cpv. c.p.
In favore della soluzione negativa si è più volte schie-
rato l’orientamento dottrinale più risalente, ritenendo
inconcepibile un favoreggiamento personale nella forma
omissiva c.d. pura (3). Si è sostenuto, in particolare, che
il reato di favoreggiamento postulerebbe una azione ne-
cessariamente positiva, in quanto il termine “aiuto” indi-
cherebbe un fatto attivo, una condotta positiva, mai un
fatto negativo. Per esserci aiuto, invero, deve esserci la
frapposizione attiva di un ostacolo, pur se momentaneo,
alle indagini e ricerche. La fattispecie in esame, quindi,
rappresenterebbe un vero e proprio reato di azione, in-
suscettibile di diversa qualif‌icazione. Merita menzione
l’affermazione di Pagliaro secondo cui “il termine aiuta-
re indica senza dubbio una condotta positiva” (4). Dello
stesso avviso Manzini, secondo cui “la reticenza può dar
luogo, nel concorso degli altri requisiti, al delitto prevedu-
to dall’art. 372 c.p., ma non al delitto di favoreggiamento.
Similmente deve dirsi di ogni altro stato inattivo sfavore-
vole alla giustizia” (5).
A sostegno di ciò si è aggiunto che impedirebbe una
qualsiasi considerazione dell’omissione la particolare tipi-
cità del delitto di cui all’art. 378 c.p. Ed infatti, “la natura
preconsumativa del tipo di reato esaminato” (6), la sua
aff‌inità con quelle forme di attentato disseminate nel si-
stema penale vigente, e la pacif‌ica contiguità concettuale
.e normativa di questi modelli criminosi con la struttura
del tentativo, evidenzierebbero l’inammissibilità di un fa-
voreggiamento omissivo puro.(7) Si è sostenuto, inoltre,
che, quando il legislatore ha voluto conf‌igurare una con-
dotta omissiva, è ricorso ad una terminologia espressa ed
esplicita, come nel caso degli artt. 361, 362, 328, 329 c.p.,
ove si richiede testualmente “l’omissione”, il “rif‌iuto” o il
“ritardo” (8).

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