Il diritto ecclesiastico

AutoreLuigi Tramontano
Pagine17-32
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Capitolo 1
Ruolo
della Chiesa
cattolica
Statuto
Albertino
Patti
lateranensi
Def‌inizione
1
Il diritto ecclesiastico può essere def‌inito come l’insieme delle norme giu-
ridiche dello Stato che regolano il fenomeno religioso; è quindi parte
integrante del diritto interno, e nello specif‌ico, del diritto pubblico.
Esso va distinto dal diritto canonico, ovvero il complesso normativo posto
e garantito dalla Chiesa cattolica per disciplinare la propria organizzazione
interna e l’attività dei propri membri.
L’importanza ed il rispetto delle esigenze spirituali dei consociati, di fronte
alle quali l’ordinamento non può rimanere inerte, né tantomeno estraneo, si
colgono sin dall’art. 2 della Costituzione, che impone di valorizzare l’indivi-
duo sia in quanto tale, sia all’interno delle formazioni sociali in cui si svolge
la sua personalità, ed è dunque compito dello Stato tutelare l’espressione
del sentimento religioso sia a livello individuale che collettivo, proprio at-
traverso una serie di misure tese a garantire la libertà religiosa.
Tale libertà non si esprime soltanto con la possibilità di manifestare e seguire
i principi inerenti alle proprie convinzioni culturali e religiose ma anche nel
tutelare le forme di organizzazione che il culto può assumere, e garantire il
rispetto del credo espresso nell’ambito delle strutture lavorative, scolastiche,
assistenziali con cui l’individuo viene a contatto.
Un dato statistico, corroborato dalla storia, evidenzia come la Chiesa cattoli-
ca abbia assunto un ruolo determinante nella formazione ed evoluzione del
patrimonio spirituale–culturale della società italiana.
La religione cattolica veniva proclamata la sola religione dello Stato nello
Statuto Albertino del 1848; in termini non molto dissimili veniva trattata
nei Patti sottoscritti fra il cardinale Segretario di Stato Pietro Gasparri e
Benito Mussolini, in data 11 febbraio 1929 e resi esecutivi in Italia con la L.
27 maggio 1929, n. 810, ove l’esercizio dei “culti ammessi nello Stato” non
cattolici, veniva appena tollerato, purché non seguissero dettami o pratiche
contrari all’ordine pubblico o al buon costume.
Con la caduta della dittatura e l’avvento del regime democratico si registra
una maggiore apertura alla pluralità e alla diversità di culto.
La Carta costituzionale, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, pone una serie
di norme a tutela dell’individuo e del suo sentimento religioso (ar t. 2, 3, 19
1
L’oggetto del diritto ecclesiastico
IL DIRITTO ECCLESIASTICO
I PRINCIPI E LE FONTI
Parte I
18
Le intese
Accordo
di Villa
Madama
18 febbraio
1984
Costituzio-
ne repub-
blicana
e 20 della Cost.), e si occupa anche di dettare norme sulla produzione giu-
ridica in tema di rapporti fra Stato e Chiesa Cattolica ed in tema di rapporti
fra Stato ed altre confessioni (art. 7 ed 8 Cost.).
L’ottica della Costituzione appare quella di considerare l’importanza della
Chiesa cattolica non per la superiorità dei valori professati, ma soprattutto
in quanto istituzione religiosa in cui si riconosce la grande maggioranza
dei consociati, ma che si trova istituzionalmente in una posizione paritaria
rispetto alle altre confessioni.
Il mutamento nei rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica fu poi
def‌initivamente sancito dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985, che rendeva
esecutivo l’Accordo di Villa Madama, concluso il 18 febbraio 1984 dal cardi-
nale Agostino Casaroli e dal Presidente del Consiglio Bettino Craxi.
In particolar modo, l’Accordo di Villa Madama afferma che lo Stato e la
Chiesa cattolica sono, all’interno del proprio ordine, “indipendenti” e “so-
vrani” e che le Parti si impegnano “al pieno rispetto di tale principio nei loro
rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il
bene del Paese” (art. 1).
Nell’art. 2, invece, alla Chiesa cattolica viene riconosciuta “la piena libertà
di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizza-
zione e di santif‌icazione” garantendole la libertà di pubblico esercizio del
culto, di organizzazione e di stabilire, in base all’art. 3, le circoscrizioni delle
diocesi e i titolari degli uff‌ici.
Sono, inoltre, stabilite immunità a vantaggio degli ecclesiastici (art. 4) e
garantiti privilegi per l’edilizia (art. 5).
L’articolo 6 si riferisce alle festività religiose affermate dalla Repubblica
italiana.
Con l’art. 9 si sostiene il diritto della Chiesa ad istituire scuole per l’istru-
zione e la possibilità di scegliere, da parte dei genitori, se avvalersi o meno
dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
La normativa dell’Accordo pone in essere tali variazioni del Concordato latera-
nense abrogando tutto ciò che non è stato riportato con le nuove modif‌iche.
L’art. 14, al f‌ine di evitare ogni diff‌icoltà interpretativa, prevede che nel
momento in cui dovessero sorgere “diff‌icoltà di interpretazione o di appli-
cazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana
aff‌ideranno la ricerca di un’amichevole soluzione ad una Commissione
paritetica da loro nominata”.
Contestualmente lo Stato italiano iniziò a stipulare, a norma dell’art. 8 della
Costituzione, una serie di intese per regolare i rapporti con le confessioni
religiose diverse dalla cattolica.
Ad oggi è dunque necessario confrontarsi con questa mutevole e più com-
plessa realtà legislativa, cui si aggiungono ulteriori fattori derivanti dall’ap-

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