Il diritto di distribuzione

AutoreUgo Patroni Griffi
Pagine133-152
Ugo Patroni Gri
Il diritto di distribuzione
1. Il tema che mi è stato assegnato è – come dimostra l’attenzione allo stesso prestata
dagli studiosi, soprattutto statunitensi, anche in relazione a recenti contenziosi di ampia
risonanza mediatica – di grande attualità. Meno di un decennio addietro alcuni autori
avevano avuto modo di vaticinare che per quanto riguardava le trasmissioni televisive,
dicilmente si sarebbero presentati – nel passaggio dalla tecnologia analogica a quella di-
gitale – problemi similari a quelli sperimentati dalla industria musicale o cinematograca.
Si sentenziava, infatti, che le modalità di fruizione delle trasmissioni televisive erano assai
dierenti da quelle delle registrazioni musicali. La musica, infatti, era già da diversi anni
– dall’introduzione del ‘walkman’, ma forse già dalla commercializzazione delle audiocas-
sette e dell’hardware per riprodurle (si pensi alle autoradio ovvero ai mangianastri portatili)
– un prodotto culturale di cui l’utente era abituato a fruire in mobilità. La digitalizzazione
delle registrazioni sonore e l’avvento di internet determinavano una sostanziale modica
nelle modalità di distribuzione del prodotto, nonché aprivano la strada al fenomeno della
pirateria di massa. La televisione, sino a qualche anno fa, invece, non era un prodotto di
cui l’utente godeva in mobilità. Infatti non si può guardare una trasmissione televisiva
mentre si guida, si fa jogging, etc. Perdipiù le esperienze commerciali relative ad apparati
televisivi portabili si rilevavano deludenti. L’utente non gradiva infatti assistere alle trasmis-
sioni televisive su schermi di pochi pollici, mentre era assai arduo mantenere la frequenza
di sintonizzazione in movimento. La televisione si godeva perdipiù in casa, in orari presso-
ché costanti e preferibilmente su grandi schermi. Ciò permetteva all’impresa televisiva,
attraverso il palinsesto, di imporre al telespettatore contenuti ed orari di visione delle emis-
sioni1. E segmentizzare per fasce orarie la vendita di spazi pubblicitari, a seconda dell’au-
dience (numericamente e/o qualitativamente) potenziale. Neppure il passaggio dalla tecno-
logia analogica a quella digitale impensieriva, dapprincipio, l’industria televisiva. Infatti si
riteneva che l’utente medio non avesse alcun interesse a scaricare le trasmissioni digitali per
poi trasferirle su altri apparati o farne l’upload in internet. L’esigua banda internet all’epoca
disponibile avrebbe richiesto un tempo tale da scoraggiare i più2. Le speranze delle imprese
televisive (emittenti e produttori di contenuti per la televisione) si rilevavano del tutto
1 Osserva L.L, Network Television and Digital ereat, in 16 UCLA Entl L. Rev 345 (2009) che ante-
riormente all’avvento della tecnologia digitale le emittenti decidevano, formando il palinsesto, l’orario in cui
trasmettere un determinato contenuto. Per cui l’utente che desiderasse guardare un determinato programma
era costretto a rispettare l’appuntamento televisivo (appointment viewing) programmato dall’emittente.
2 M.G, How to Misuse Tech Statistics, Lettera di Mike Godwin, Senior Technology Counsel, Public
Knowledge Letter to Marlene Dortch, allegato a FCC, In the Matter of Digital Broadcast Content Protection:
Report and Order and Further Notice of Proposed Rulemaking, MB Docket No. 02-230, 18 F.C.C.R. 23550,
23589 (2003). La registrazione di un lm di due ore in qualità digitale (HD) occupa circa 140 GB di me-
moria su un hard disk, inoltre un le di tali dimensioni non è agevolmente trasferibile via internet. Almeno
da parte dell’utente medio. Tali osservazioni non consideravano però l’abilità da parte dell’utente medio di
comprimere il le – seppur in parte perdendone la qualità – al ne di renderlo trasferibile attraverso la rete
telematica.
134 Studi in onore di Umberto Belviso
vane. L’aumento vertiginoso della banda internet unita all’apparire sul mercato di nuovi
dispositivi multimediali (si pensi agli smartphone, e oggi all’’ipad’ etc. ma anche ai nuovi
videoregistratori digitali) sconvolgeva il mercato televisivo. L’utente aancava allo scher-
mo domestico altri due: lo schermo del proprio computer (PC o notebook) e lo schermo
del proprio smartphone. Modicando radicalmente le proprie abitudini di spettatore tele-
visivo. La televisione diveniva accessibile in mobilità. Replicando, pur con le opportune
dierenze, ciò che era accaduto qualche anno addietro con la musica e con i lm. Lo spet-
tatore è ora in grado di guardare ciò che vuole, dove vuole, come vuole. Liberandosi non
solo dalle costrizioni dei palinsesti televisivi. Ma anche dalle costrizioni geograche, cui in
precedenza era soggetto. Infatti, prima dell’avvento delle trasmissioni via satellite o in stre-
aming internet3, il telespettatore poteva ricevere le trasmissioni delle emittenti nazionali
solo entro (o immediatamente nelle prossimità) dei conni geograci dello stato di resi-
denza, e quelle locali entro un perimetro geograco limitato, a volte, ad un singolo comu-
ne. Non è più così. Il footprint delle trasmissioni via satellite sovente travalica, per necessa-
rie ragioni tecniche, i conni politici; mentre le trasmissioni in streaming (web cast o, come
più volte accade, simulcast) per loro stessa natura sono potenzialmente ‘universali’4, tanto
più che non presentano i limiti della pluralità di standard tecnici che aveva contribuito a
segmentizzare il mercato delle trasmissioni analogiche (SECAM, PAL, NICAM5). Ciò,
come si dirà in seguito, non è irrilevante per quanto concerne il diritto d’autore.
2. Non è dubbio che i tra i diritti di utilizzazione della trasmissione televisiva il
diritto di distribuzione – implicando tale utilizzazione il trasferimento di una copia
‘permanente’ dell’opera protetta – non abbia assunto, sino ad oggi, preminenza. Per la
trasmissione televisiva di un’opera dell’ingegno, infatti, è – o almeno era – suciente che
l’emittente avesse ottenuto dai relativi titolari il diritto di comunicazione al pubblico
della medesima, su lo o senza lo. Ma la digitalizzazione delle trasmissioni, l’avvento di
nuove tecnologie e nuovi canali di diusione impongono di vericare se ciò sia ancora,
e in che misura, vero. Ma prima occorre volgere lo sguardo alle profonde modicazioni
del mercato di riferimento, per eetto dell’avvento della tecnologia digitale.
3 In arg. H F, When Channel Surfers Flip to the Web: Copyright Liability for Internet Broadcasting, 52
Fed. Comm. L.J. 619 a 633 ss. (2000).
4 S, World Copyright Law, Londra, 2008, 376, il quale osserva che «digital broadcasting my permit
transmissions to reach the public in dierent countries without the intervention of satellites, and the whole
area of communications through internet reveals the need for new rules concerning the use of protected
material in the context of international transmission».
5 Nell’epoca analogica, con l’avvento della televisione a colori, i governi nazionali avevano fatto largo uso
degli standard tecnici di decodica del segnale televisivo – tra loro incompatibili – in funzione protezioni-
stica, al ne di concedere un vantaggio competitivo ai produttori nazionali di apparecchi televisivi e di
supporti audiovisivi. Così la Francia adottava lo standard SECAM (Séquentiel Couleur À Mémoire, adot-
tato in seguito dalle ex colonie della Francia e del Belgio, dalla Grecia, dall’Unione Sovietica e dai suoi pae-
si satellite, tranne la Romania), gli Stati Uniti con il Messico, il Canada, la Corea, Giappone, e alcuni paesi
sudamericani lo standard NTSC (è l’acronimo di National Television System(s) Committee, l’ente di stan-
dardizzazione industriale che lo ha creato) e la Germania e altri paesi, tra cui l’Italia, lo standard PAL (Pha-
se Alternate Line) che diveniva poi lo standard televisivo più diuso essendo adottato da altro 120 Paesi. Per
ogni altro approfondimento rinvio a R. C, e Politics of International Standards, Norwood, 1979.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT