Il diritto comunitario originario
Autore | Luigi Tramontano |
Pagine | 111-123 |
111
1
IL DIRITTO COMUNITARIO ORIGINARIO
1
Note introduttive
L’ordinamento comunitario, riferito alle tre comunità costituenti il pri-
mo pilastro, si configura come un ordinamento giuridico distinto sia da
quello internazionale, sia da quello interno dei singoli Stati membri.
In quanto tale si fonda anch’esso su un sistema di fonti di produzione
del diritto che danno vita al c.d. “diritto comunitario”.
All’interno di tale sistema deve essere fatta un’ulteriore distinzione tra
le fonti di diritto primario e quelle di diritto secondario o derivato.
Rientrano tra le fonti di diritto primario:
- i singoli Trattati istitutivi delle tre Comunità e dell’Unione euro-
pea;
- i loro allegati e protocolli addizionali;
- i successivi Trattati di modifica a quelli istitutivi;
- i principi generali del diritto comunitario enucleati dalla giurispru-
denza della Corte di Giustizia e che costituiscono il diritto comuni-
tario non scritto.
Nell’ambito della categoria delle fonti di diritto secondario o de-
rivato rientrano invece gli atti adottati dalle istituzioni delle Comu-
nità in virtù ed esecuzione delle disposizioni contenute nei rispettivi
Trattati istitutivi e che sono diretti a dare attuazione agli obiettivi fis-
sati nei Trattati medesimi. Tali atti possono essere tipici (regolamen-
ti, direttive e decisioni, con carattere vincolante; raccomandazioni
e pareri, di natura non vincolante) o atipici (atti interni con cui le
istituzioni regolano il proprio funzionamento, atti di autorizzazione o
concessione ecc..), che si sono cioè sviluppati nella prassi.
2
Le fonti primarie: i Trattati
Il nucleo principale dell’ordinamento comunitario rappresentato dai
Trattati che hanno istituito le Comunità europee.
Ad essi la Corte di Giustizia ha conferito rigidità, stabilendo che non
possono essere modificati se non attraverso un’articolata procedura
Fonti di
diritto
primario
Fonti di
diritto
secondario
Trattati
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA