Il diritto comunitario derivato

AutoreLuigi Tramontano
Pagine125-133
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IL DIRITTO COMUNITARIO DERIVATO
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Introduzione
Le istituzioni comunitarie sono autorizzate, dai trattati istitutivi delle
Comunità europee, ad emanare atti, che possono avere carattere
vincolante o meno.
Rientrano nella prima categoria i regolamenti, le direttive e le deci-
sioni; nella seconda i pareri e le raccomandazioni. Si tratta di atti
tipici del diritto comunitario derivato, ossia esplicitamente previsti e
disciplinati da una disposizione del Trattato. Gli atti vincolanti sono
anche chiamati “ atti legislativi” in quanto provengono da un iter le-
gislativo.
La competenza degli organi ad emanare regolamenti è attribuita da
specif‌iche disposizioni contenute nei Trattati. I singoli atti giuridici
(ad eccezione delle raccomandazioni e dei pareri che non hanno ca-
rattere vincolante) devono potersi basare su disposizioni certe del
trattato. Se il trattato non prevede i poteri specif‌icatamente richiesti,
si può ricorrere, ove ammissibile, ai c.d. poteri impliciti (articolo 352
del TFUE).
L’elenco degli atti giuridici riportato all’articolo 288 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) non è esaustivo, in
quanto esiste tutta una varietà di atti, come ad esempio le risoluzioni,
le constatazioni, gli atti che concernono l’organizzazione e il funzio-
namento delle istituzioni, la cui qualif‌icazione giuridica, così come
l’ef‌f‌icacia derivano dalle singole disposizioni del trattato o da norme
adottate in applicazione di quest’ultimo.
Il Trattato prevede alcuni elementi comuni a tutti gli atti comunitari
vincolanti.
1) l’obbligo di motivazione: esso soddisfa la duplice esigenza di far
conoscere agli Stati membri ed ai singoli le ragioni di fatto e di diritto
che hanno indotto l’istituzione ad adottare l’atto e a consentire agli
organi giurisdizionali comunitari di ef‌fettuare un controllo adeguato.
La mancanza della motivazione è causa di annullamento del Trattato
(art. 296 TFUE);
2) l’indicazione della base giuridica: gli atti comunitari debbo-
no fare esplicito riferimento alla disposizione o alle disposizioni del
Istituzio ni
comunitarie

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