Il difficile rapporto tra procedimento sommario di cognizione e vertenze soggette al rito locativo

AutoreRoberto Masoni
Pagine477-481
477
dott
Arch. loc. e cond. 5/2015
DOTTRINA
IL DIFFICILE RAPPORTO TRA
PROCEDIMENTO SOMMARIO
DI COGNIZIONE E VERTENZE
SOGGETTE AL RITO LOCATIVO
di Roberto Masoni
SOMMARIO
1. Introduzione. 2. Tesi dell’incompatibilità. 4. Obiezioni
all’applicabilità dell’istituto. 5. Inammissibilità del ricorso o
mutamento del rito. 6. Soluzione preferibile. 7. Situazioni di
occupazione senza titolo di immobili.
1. Introduzione
Il rito sommario di cognizione è stato introdotto
dalla riforma processuale del 2009 (di cui alla L. n. 69
del 2009), alla stregua di uno dei pilastri fondanti della
riforma medesima, unitamente alla previsione di delega
per l’introduzione della nuova forma di a.d.r. costituita
dal procedimento di mediazione delle controversie civili
e commerciali (poi attuata col D.L.vo n. 28/10 e successive
modif‌iche ed integrazioni) (1).
Il nuovo rito processuale è stato autorevolmente qua-
lif‌icato “procedimento a rito semplif‌icato ma a cognizio-
ne non sommaria” (2). Quest’ultima qualif‌icazione trova
conferma nel tessuto normativo laddove si prevede che
l’ordinanza conclusiva del procedimento sia destinata a
divenire cosa giudicata, a norma dell’art. 2909 c.c., ove non
assoggettata ad appello (art. 702 quater c.p.c.)
Dato che il nuovo rito è stato introdotto nell’ottica di
def‌lazionare il contenzioso ordinario, è insorto immediato
l’interrogativo riguardante l’eventuale applicabilità ai pro-
cessi soggetti a rito speciale, quali sono quelli in materia
laboristico/locatizia, di cui agli artt. 409 e segg. e 447 bis
c.p.c.
Il tema della compatibilità tra procedimento sommario
di cognizione e rito laboristico/locatizio ha suscitato un
pregnante dibattito giurisprudenziale, non ancora sopito.
I provvedimenti editi in materia inizialmente evidenziava-
no, come scrivevamo circa due anni or sono, “una marcata
spaccatura interpretativa” (3), per quanto oggi il quadro
giurisprudenziale sembri essere in fase di progressivo, gra-
duale assestamento, con un orientamento che sta progres-
sivamente prendendo il sopravvento rispetto all’altro, che
nel tempo è divenuto recessivo.
2. Tesi dell’incompatibilità
Nel senso dell’incompatibilità del rito sommario rispet-
to al procedimento locatizio uniforme e perciò favorevoli
all’alternatività del nuovo rito rispetto a quello ordinario
di cognizione, si sono pronunziati i provvedimenti redatti
dei seguenti uff‌ici giudiziari.
Per primo il Tribunale di Catanzaro (4), poi quello di
Modena. Quest’ultimo provvedimento ha ritenuto inam-
missibile il ricorso in forza del disposto di cui all’art. 702
bis c.p.c., applicato estensivamente (5).
In senso conforme si sono pronunziati ulteriori provve-
dimenti. In particolare, il Tribunale di Reggio Emilia (6),
di Torre Annunziata (7), di Teramo e di Mantova (8).
In tal senso si esprimono la maggior parte dei proto-
colli adottati da taluni uff‌ici giudiziari; quali, il Protocollo
dell’osservatorio romano della giustizia civile (9), lo Sche-
ma 21 dicembre 2009 del Tribunale di Modena (10), im-
plicitamente il Protocollo sul procedimento sommario di
cognizione di Verona (§ 2) ed il Protocollo sul rito locati-
zio redatto dall’Osservatorio della giustizia civile di Torino
(art. 21).
Ulteriori provvedimenti di merito hanno, poi, di recen-
te, vieppiù confermato questa tendenza interpretativa,
che si sta progressivamente imponendo (11).
3. Soluzione della compatibilità
In contrario alle soluzione testé riferita, ulteriori prov-
vedimenti di merito si sono, invece, pronunziati nel senso
della compatibilità col rito speciale.
In modo particolare, per la compatibilità del rito som-
mario rispetto alle vertenze soggette al rito di cui all’art.
447 bis c.p.c. si sono espressi il Trib. di Lamezia Terme
(12), quello di Napoli (13); quello di Fasano (14) e quello
di Sulmona (15).
Quest’ultimo provvedimento, per la verità, appare vi-
ziato da marcato errore prospettico.
L’ordinanza afferma la tendenziale applicabilità del
rito locatizio di cui all’art. 447 bis c.p.c. (e perciò la com-
patibilità di esso rispetto al rito sommario di cognizione)
ad una controversia risarcitoria scaturente da noleggio di
autovettura.
All’evidenza sussisteva un duplice motivo di inapplica-
bilità del rito uniforme.
Da un canto, la controversia (concernendo contratto
di noleggio) esuberava dall’elencazione di cui alla norma
processuale che univocamente si ritiene rivesta tenore
tassativo con riguardo all’individuazione dei rapporti de-
ducibili.
Dall’altro, la disposizione di governo espressamen-
te riferisce l’ambito applicativo unicamente alle cause
in materia di “immobili” e non di mobili registrati, quale
un’autovettura.
Viceversa, secondo una corretta ricostruzione dogma-
tica il rito locatizio non sarebbe stato nella specie appli-
cabile.
Sempre nel senso della compatibilità si è espresso un
ulteriore provvedimento di merito (16).
Con ordinanza pronunziata ex art. 702 ter, il tribunale
ha accolto la domanda principale di rilascio, accertando
l’intervenuta cessazione del contratto di aff‌itto aziendale
per effetto di recesso del locatore, disponendo l’immediata
riconsegna dei beni aff‌ittati. La soluzione viene giustif‌ica-

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