Il difensore

AutoreStefano Ambrogio
Pagine99-108

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L’art. 24 Cost. sancisce solennemente che “la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” (Cap. 2, par. 5). Tale norma è stata oggetto di un vivo dibattito, volto a stabilire se essa intenda fare riferimento alla difesa tecnica (assistenza del difensore) ovvero alla difesa materiale (autodifesa).

La dottrina (Riccio) ha sottolineato che la Corte costituzionale, partendo dal presupposto che la norma vuole tutelare l’interesse dell’imputato ad ottenere il riconoscimento della sua completa innocenza, ha sempre evidenziato la duplicità dei profili della difesa, precisando al tempo stesso che, se è importante la partecipazione dell’imputato alla dialettica processuale, in ogni caso l’assistenza del difensore risulta prevalente al fine di garantire un corretto equilibrio tra le parti. Il contraddittorio, infatti, può considerarsi ad armi pari solo tra soggetti parimenti qualificati. Va comunque sottolineato che, alla luce del dettato dell’art. 111 Cost., volto a garantire il “giusto processo”, non è importante soltanto la partecipazione della difesa tecnica al procedimento penale, ma occorre altresì che si tratti di una partecipazione consapevole e attiva, tale che la difesa possa realmente considerarsi alla pari dell’accusa, per un efficace contraddittorio che realizzi un pari contributo probatorio ed assicuri l’imparzialità del giudice.

Se il diritto alla difesa inteso in senso tecnico va letto in relazione all’art. 111, il medesimo diritto inteso in senso materiale va collegato alle norme sui diritti fondamentali dell’individuo, in quanto espressione della libera esplicazione della personalità umana (art. 3 Cost.) e della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).

Per questo motivo nel processo penale il diritto di autodifesa è considerato prevalente rispetto alla difesa tecnica attribuita al difensore. Il codice vigente ha recepito l’esigenza di rendere concreto ed effettivo il diritto alla difesa, con riguardo a due profili fondamentali:
effettiva conoscenza degli atti processuali, che viene assicurata dalle notificazioni degli stessi, al fine di assicurare la reale conoscenza degli atti da parte dell’imputato, e dalle norme sulle contestazioni dell’accusa;

Il dIFensore

l’attività difensiva nel procedimento penale

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difesa tecnica

difesa materiale o autodifesa

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Parte II | I soggetti e gli atti del procedimento penale

- partecipazione al processo, che viene garantita da un’attenta valutazione delle ragioni di legittimo impedimento a comparire non solo dell’imputato, ma anche del suo difensore, nonché dalle norme sul difensore di ufficio e sul patrocinio per i non abbienti.

La difesa tecnica può esplicarsi come:
rappresentanza tecnica: il difensore munito di procura speciale, compie gli atti processuali in sostituzione della parte, nell’interesse di quest’ultima ma in nome proprio.

La rappresentanza tecnica è tipica della difesa nel processo civile ed è l’unico modo attraverso il quale possono intervenire nel procedimento penale la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 100 c.p.p.);
assistenza: il difensore assiste l’imputato che, però, può partecipare personalmente agli atti del procedimento. Dal momento che nel procedimento penale la libertà di autodifesa prevale sulla difesa tecnica, è questa la forma di rappresentanza tipica del difensore per l’imputato (Tonini). Sebbene, come abbiamo visto, nel diritto alla difesa rientra anche l’autodifesa, ovvero il diritto dell’imputato di partecipare e di intervenire al processo personalmente, il difensore deve comunque controllare che il processo si svolga nel rispetto delle esigenze dell’imputato, informare l’assistito dei profili tecnici per consentirgli una partecipazione consapevole, nonché suggerire le strategie processuali da adottare.

Al difensore compete altresì rappresentare l’imputato e a lui spettano gli stessi diritti e le stesse facoltà riconosciuti all’imputato (art. 99 c.p.p.), quali, ad esempio, il diritto di essere informato in ordine allo svolgimento di determinate attività del pubblico ministero, ovvero le facoltà di depositare memorie, avanzare istanze, indicare fonti di prova, con esclusione sono di quelle facoltà che competono esclusivamente all’imputato, il quale deve esercitarle di persona o per il tramite di un procuratore speciale (vedi schema di pag. successiva).

L’art. 92 c.p.p. assicura comunque prevalenza alle scelte dell’imputato, il quale, in definitiva, è il soggetto che subisce gli effetti del processo e che, in ogni caso, nonostante l’estensione di talune facoltà al difensore, resta l’unico titolare del diritto alla difesa. Pertanto, in tema di esercizio del diritto di difesa, l’attività svolta dal difensore nell’interesse dell’imputato non può porsi in contrasto con la volontà di quest’ultimo, competendo al medesimo il potere, a norma dell’art. 99 c.p.p., di togliere effetto all’atto compiuto dal difensore prima che in relazione ad esso sia intervenuto un provvedimento del giudice (Cass., VI, 7-4-1994).

Va altresì sottolineato che la considerazione della volontà dell’imputato incontra un limite nell’esigenza di speditezza del processo, nel caso in cui il giudice abbia già adottato una decisione su richiesta della difesa.

rappresentanza

assistenza

diritti e facoltà del difensore

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capitolo 7 | Il difensore

DIRITTI E FACOLTÀ ESCLUSIVE DELL’IMPUTATO

VALUTAZIONI SULLA CAPACITÀ

DEL GIUDICE NATURALE

• ricusazione (art. 38, 4º comma)
• richiesta rimessione (art. 45)

PARTICOLARI MODALITÀ DI INTERVENTO NELLE INDAGINI


• presentazione spontanea (art. 374)
• facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio (art. 64, 3º comma)
• richiesta di essere interrogato prima della richiesta...

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