Il deposito del prezzo delle compravendite immobiliari presso il notaio nella legge 27 dicembre 2013, n. 147: profili di inopportunità politica e di illegittimità costituzionale

AutoreGino Scaccia
Pagine97-104
97
var
Arch. loc. e cond. 1/2015
VARIE
il deposito del prezzo
delle comprAvendite
immobiliAri presso
il notAio nellA leGGe 27
dicembre 2013, n. 147:
profili di inopportunità
politicA e di illeGittimità
costituzionAle
di Gino Scaccia
SOMMARIO
1. Il deposito del prezzo delle compravendite immobiliari
presso il notaio: descrizione della fattispecie normativa; 2. La
devoluzione integrale al bilancio dello Stato degli interessi sul-
le somme depositate presso il notaio; 2.1) Natura tributaria
della devoluzione degli interessi e limiti costituzionali alla di-
screzionalità del legislatore nella determinazione delle misu-
re tributarie. 3. Prof‌ili di illegittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 66, ultima frase, L. 147 del 2013; a) Violazione dell’art.
53 della Costituzione per l’assenza di legame del tributo con
un indice rivelatore di ricchezza e l’assenza di collegamento
personale fra il soggetto passivo dell’imposta e il presupposto
di questa; b) Violazione dell’art. 42 della Costituzione per il
carattere conf‌iscatorio del prelievo tributario.
1. Il deposito del prezzo delle compravendite immo-
biliari presso il notaio: descrizione della fattispecie
normativa
L’art. 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, ha introdotto una nuova disciplina sul deposito ob-
bligatorio del prezzo, e di altre somme, presso il notaio.
Il testo dei suddetti commi è il seguente:
“63. Il notaio o altro pubblico uff‌iciale è tenuto a versa-
re su apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti,
accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di
tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabi-
le d’imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o
autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in
relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia
delegato dall’autorità giudiziaria;
b) ogni altra somma aff‌idatagli e soggetta ad obbligo di
annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla
legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a ti-
tolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
c) l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli
stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme desti-
nate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o
di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’au-
tenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà
o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro dirit-
to reale su immobili o aziende.
64. La disposizione di cui al comma 63 non si applica
per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione;
si applica in relazione agli importi versati contestualmen-
te alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori
oneri notarili.
65. Gli importi depositati presso il conto corrente di
cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette
somme sono escluse dalla successione del notaio o altro
pubblico uff‌iciale e dal suo regime patrimoniale della
famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di
chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di
chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzio-
ne della somma depositata.
66. Eseguita la registrazione e la pubblica dell’atto ai
sensi della normativa vigente, e verif‌icata l’assenza di for-
malità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti
alla data dell’atto e da questo risultanti, il notaio o altro
pubblico uff‌iciale provvede senza indugio a disporre lo
svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corri-
spettivo. Se nell’atto le parti hanno previsto che il prezzo
o corrispettivo sia pagato solo dopo l’avveramento di un
determinato evento o l’adempimento di una determinata
prestazione, il notaio o altro pubblico uff‌iciale svincola il
prezzo o corrispettivo deposito quando gli viene fornita la
prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata au-
tenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie
concordate tra le parti, che l’evento dedotto in condizione
si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.
Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese
di gestione del servizio, sono f‌inalizzati a rif‌inanziare i
fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista
dedicata, destinati ai f‌inanziamenti alle piccole e medie
imprese, individuati dal decreto di cui al comma 67.
67. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
dell’economia e delle f‌inanze, di concerto con il Ministro
della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del
notariato, sono def‌initi termini, condizioni e modalità di
attuazione dei commi da 63 a 66, anche con riferimento
all’esigenza di def‌inire condizioni contrattuali omogenee
applicate ai conti correnti dedicati”.
Le diverse fattispecie considerate dalla disposizione
sono accomunate dalla previsione dell’obbligo posto a ca-
rico del notaio di depositare su un conto corrente dedicato
l’intero prezzo versato alla stipula dell’atto di traslazione,
tutte le somme dovute ad onorari, rimborsi spese e tributi
per i quali il notaio è tenuto ad effettuare il versamento in
qualità di sostituto d’imposta, nonché qualsiasi somma di
denaro aff‌idata in deposito al notaio o da lui ricevuta per
pagare le imposte sulle successioni, f‌ino alla trascrizione
del contratto nei Registri immobiliari.

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