Il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis C.P. le prime indicazioni della corte di cassazione

AutoreEnrico Fassi
Pagine23-31
1067
giur
Rivista penale 12/2016
LEGITTIMITÀ
IL DELITTO DI INQUINAMENTO
AMBIENTALE DI CUI ALL’ART.
452 BIS C.P. LE PRIME
INDICAZIONI DELLA CORTE
DI CASSAZIONE
di Enrico Fassi
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Il contesto fattuale di riferimento ed il ricor-
so presentato dall’Uff‌icio procedente. 3. La decisione della
Corte e la questione sulla interpretazione del delitto di cui
all’art. 452 bis c.p; 3.1) Gli elementi costitutivi del reato.
3.2) Sulla abusività della condotta. 3.3) Sulla signif‌icati-
vità e misurabilità. 3.4) Sulla compromissione o deteriora-
mento. 4. Le considerazioni sviluppate dalla Corte e la fonda-
tezza del ricorso.
1. Premessa
Con la sentenza n. 46170, pronunciata in data 21 set-
tembre 2016 (e depositata il giorno 3 novembre 2016) la
sezione terza della Corte di Cassazione ha fornito talune
indicazioni interpretative sulla portata def‌initoria delle
locuzioni inserite dal legislatore nel testo dell’art. 452 bis
c.p., quali elementi costitutivi del delitto di inquinamento
ambientale (1).
Si tratta, come noto, della fattispecie criminosa ricom-
presa in un più ampio schema di intervento legislativo
apportato con la Legge 22 maggio 2015, n. 68, in tema di
ecoreati, riforma da lungo tempo attesa dagli operatori
del settore, in considerazione della inadeguatezza e inef-
f‌icacia degli strumenti offerti dal sistema vigente per la
tutela del bene giuridico ambiente, comprendente, da un
lato, le fattispecie punitive previste dal D.L.vo n. 152/2006
(c.d. Testo Unico Ambiente, o TUA), e dall’altro le ipote-
si delittuose del Codice penale poste a salvaguardia della
incolumità pubblica, verso le quali la giurisprudenza si
era spinta avvertendo l’esigenza di risposte sanzionatorie
severe verso fatti drammatici e di notevole impatto me-
diatico (2).
Segnatamente, tra le novità della riforma, come detto
particolarmente incidente sul sistema di diritto penale
ambientale, possono menzionarsi: l’introduzione di un
nuovo Titolo, il VI bis, nel Libro secondo del Codice pe-
nale, riguardante i delitti ambientali (nel quale, appunto,
si colloca l’art. 452 bis) (3); la previsione di numerose in-
criminazioni di danno e di pericolo concreto; la estensione
dell’area applicativa delle misure riparatore e ripristinato-
rie del bene giuridico leso (4); la modif‌icazione del regime
di punibilità delle contravvenzioni ambientali (5); inf‌ine,
e più in generale, un mutamento di prospettiva avendo
riguardo al rigore repressivo ed al rilievo attribuito ai c.d.
ecodelitti, tutti connotati da livelli edittali di pena molto
elevati e caratterizzati da uno spettro punitivo particolar-
mente esteso, con la previsione di ipotesi di incriminazio-
ne per ogni livello di offesa del bene giuridico protetto (6).
Tutte le disposizioni introdotte dalla L. n. 68/2015, in
ogni caso, dopo un travagliato iter legislativo (7), costi-
tuiscono precipua attuazione nel nostro ordinamento dei
principi contenuti nella Direttiva 2008/99/CE, in tema di
tutela penale dell’ambiente, dopo che le misure adottate
nel corso degli anni da parte del legislatore italiano non
erano state considerate suff‌icienti in considerazione sia
della mancata introduzione di fattispecie incriminatrici
di danno o di pericolo concreto per l’ambiente, sia della
assenza di una revisione e coordinamento del sistema di
tutela penale medesimo (8).
Tuttavia, in considerazione della complessità e tecnici-
tà della materia incisa dalla riforma, numerose sono state
le censure mosse f‌in dai primi momenti dalla dottrina al
D.L.vo n. 68/2015, ritenuto carente con riguardo al rispetto
ai principi costituzionali sanciti in tema di diritto penale
del fatto, nonché in ordine alle deviazioni imposte con il
testo di riforma ai principi di legalità, frammentarietà,
necessaria offensività e funzione della pena, in nome di
asserite esigenze di maggior tutela (9).
Ed è proprio in un contesto normativo ed applicativo di
diff‌icile lettura che deve collocarsi la pronuncia in com-
mento, una delle prime a fornire dei chiarimenti rispet-
to agli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa di
cui trattasi ed alla loro integrazione avendo riguardo agli
elementi fattuali sussistenti nel caso concreto, sui quali
infatti ci si soffermerà diffusamente nel prosieguo.
2. Il contesto fattuale di riferimento ed il ricorso pre-
sentato dall’Uff‌icio procedente
In data 22 gennaio 2016, il Tribunale del riesame della
Spezia aveva accolto l’istanza di riesame presentata dal
soggetto indagato avverso il provvedimento di sequestro
preventivo emesso il giorno 29 dicembre 2015 dal Giudice
per le Indagini Preliminari presso la medesima Autorità
Giudiziaria sulla porzione di fondale e del relativo cantie-
re nell’ambito dei lavori di dragaggio eseguiti presso due
distinti moli, paventando a suo carico il delitto di inquina-
mento ambientale di cui all’art. 452 bis c.p., in quanto lo
stesso avrebbe omesso di rispettare le norme progettuali
sussistenti, provocando così la dispersione di sedimenti
nelle acque circostanti, con conseguente trasporto degli
inquinanti in essi contenuti – in specie, idrocarburi e me-
talli pesanti – tali da cagionare un deterioramento ed una
compromissione signif‌icativa delle acque del golfo di La
Spezia.
La pronuncia era stata oggetto di conseguente ricorso
per Cassazione promosso dal Procuratore della Repub-
blica presso il medesimo Tribunale, deducendo un unico

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