Il delitto di doping

AutoreLuigi Fadalti
Pagine923-927

Page 923

@1. Introduzione.

Sport e doping, almeno nel linguaggio dei mass-media, sono divenuti, purtroppo, quasi sinonimi 1.

Recentemente anche il mondo del ciclismo amatoriale e discipline sportive, quali il rugby, considerate per definizione «pure», hanno subito la contaminazione (viene da dire inevitabile) di pratiche farmacologiche e mediche mirate ad incentivare (secondo taluni ad ottimizzare) le prestazioni agonistiche.

Operando una banale volgarizzazione sociologica, si potrebbe affermare che il doping è figlio di un'epoca esasperatamente edonistica: ma così in realtà non è, poiché il ricorso all'assunzione dei più disparati intrugli per competere, affermarsi e vincere è antico quanto la storia dell'umanità 2.

Semmai viene da osservare che, almeno in Europa e negli U.S.A., è cambiato l'approccio sociale al fenomeno, si è diffusa una diversa sensibilità e ciò, come è proprio dei sistemi democratici, ha imposto nuove scelte normative, anche a livello sovranazionale, di ordine preventivo e sanzionatorio, che in Italia si sono concretate nella legge 14 dicembre 2000 n. 376 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2000).

Tale legge deriva dall'approvazione di una proposta unificata al Senato tra numerosi disegni di legge promossi da parlamentari (D.D.L. 1660: Ravagnini; D.D.L. 1714: Servello; D.D.L. 1797: Calvi; D.D.L. 1945: De Anna) ed uno di formulazione governativa (D.D.L. 4102: Melandri): il testo è stato definitivamente approvato dall'aula del Senato il 21 luglio 1999 e trasmesso alla Camera dei deputati con il n. 6276. In tale ramo del Parlamento la proposta è stata approvata, con modificazioni, il 19 luglio 2000, avendo assorbito altri disegni di legge ivi giacenti (D.D.L. 2924: Mauro; D.D.L. 3279: Cavan; D.D.L. 3412: Calvi), con invio l'8 agosto 2000 in seconda lettura al Senato per la definitiva approvazione.

Essa è stata quindi approvata dalla dodicesima commissione del Senato (igiene e sanità pubblica), in sede referente, il 14 novembre 2000 e dall'aula del Senato, in via definitiva, il 16 novembre 2000.

Il testo è diviso in 10 articoli e reca il titolo «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping».

L'argomento risulta affrontato dal punto di vista dei presupposti (art. 1: tutela sanitaria e delle attività sportive. Divieto di doping; art. 2: classe delle sostanze dopanti), da quello applicativo e dei controlli (art. 3: commissione per la vigilanza del controllo sul doping e per la tutela della salute e delle attività sportive; art. 4: laboratorio per il controllo sanitario sull'attività sportiva; art. 5: competenza delle regioni), da quello organizzativo (art. 7: farmaci contenenti sostanze dopanti), da quello sanzionatorio (art. 9: disposizioni penali) e finanziario (art. 10: copertura finanziaria).

@2. L'oggetto della tutela penale.

La legge - come già esposto - è significativamente intitolata «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping».

Ebbene, nonostante i riferimenti ai principi etici dello sport contenuti nella disposizione di principio dell'art. 1 comma primo, la sanzione penale è apprestata a tutela di un bene giuridico individuabile nella salute dei partecipanti ad una attività sportiva, alla quale viene riconosciuto il ruolo di pratica diretta alla promozione della slaute, sia individuale che collettiva.

Lo sport, quindi, è inserito a pieno titolo nelle generali prescrizioni a tutela della salute.

L'attività sportiva acquista, dunque, una valenza che inprecedenza le era sconosciuta, apparendo espressione in concreto del diritto alla salute che ne costituisce la ragione profonda: il richiamo ai valori educativi ed etici fondamentali dello sport rappresenta non solo una qualificazione di tale fine, ma anche il mezzo attraverso il quale soddisfarlo.

In sintesi, quindi, può affermarsi che la legge 376 del 2000 tutela in via primaria il bene giuridico di rilievo costituzionale ex art. 32 Cost., rappresentato dal diritto alla salute e solo subordinatamente la correttezza delle competizioni sportive 3.

Ciò, come più oltre si vedrà, ha rilevantissime conseguenze quanto all'individuazione dei destinatari della norma penale e correlativamente anche alla configurazione dell'elemento soggettivo del reato.

@3. Le condotte incriminate in generale.

La legge 14 dicembre 2000, n. 376 all'art. 1 comma secondo stabilisce che «costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti».

A sua volta l'art. 2, comma primo, legge 376/00 prevede che «i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma dell'art. 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della legge 29 ottobre 1995 n. 522 e delle indicazioni del Comitato internazionale Olimpico (C.I.O.) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministero della Sanità (n.d.a.: ora della Salute) d'intesa con il Ministro per i beni e le attivitàPage 924 culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e in tutela della salute nelle attività sportive di cui all'art. 3».

Il sucessivo art. 3 comma primo lett. a) dispone che «la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata Commissione, predispone le classi di cui all'art. 2, primo comma, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all'art. 2, terzo comma».

L'art. 9, poi, sanziona:

- al primo comma, «chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dall'art. 2, primo comma»;

- al secondo comma, «chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dall'art. 2, primo comma»;

- al settimo comma, «chiunque commercia i farmaci o le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive predette» attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati all'utilizzazione sul paziente».

La Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, è stata istituita con D.M. 31 ottobre 2001 n. 440 (in G.U. 20 dicembre 2001, n. 295). La prima lista di farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e pratiche mediche «il cui impiego è considerato doping» è stata individuata con D.M. 15 ottobre 2002 (in Suppl. ord. n. 217 alla Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2002, n. 278) e successivamente integrata con D.M. 30 dicembre 2002 (in G.U. 18 marzo 2003, n. 64).

Tutte le figure delittuose prevedute dall'art. 9 della legge 376/2000 richiedono, sul piano oggettivo, che le diverse condotte abbiano ad oggetto farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive ovvero pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dall'art. 2, comma primo, della legge 376/2000.

Ne consegue che la condotta per essere illecita, e quindi integrare il reato, deve avere ad oggetto quei farmaci, pratiche o sostanze individuate con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali (in quanto competente in materia di sport), su proposta della Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping.

Quindi, perché il doping possa essere concretamente reato, come tale perseguibile, non è stata sufficiente la sola entrata in vigore della legge (il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e, quindi, il 2 gennaio 2001), ma si è resa necessaria l'avvenuta individuazione dei farmaci con il decreto sopra descritto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale: ciò significa, in pratica, che le sanzioni penali sono in realtà efficaci soltanto a far data dal 27 novembre 2002» 4.

Tutta la legge in questione (e particolarmente le disposizioni incriminatrici della stessa) appaiono strutturate sul modello della disciplina preveduta per le sostanze stupefacenti dal D.P.R. 309/1990.

Infatti anche l'art. 13 della legge da ultimo citata ha rimesso il compito di individuare le sostanze stupefacenti e psicotrope da sottoporre a vigilanza e controllo all'autorità amministrativa: il Ministro della Sanità (oggi della Salute) che deve provvedervi con decreto inconcerto con il Ministro della Giustizia, sentito l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità.

L'avvenuta attribuzione ad una autorità amministrativa della competenza circa la formazione e la modifica delle tabelle qualifica le fattispecie penali in materia come «norme penali in bianco», nelle quali la sanzione è stabilita con atto legislativo, mentre la condotta illecita è solo in parte descritta, dovendo essere specificata dal decreto ministeriale finalizzato all'individuazione delle singole sostanze.

Con riferimento agli stupefacenti si è a suo tempo prospettata la illegittimità costituzionale della disciplina normativa proprio nella parte in cui è stato attribuito al ministro...

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