Il decreto ministeriale 1° agosto 2017 in tema di morosità incolpevole

AutorePaolo Scalettaris
Pagine125-128
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dott
Arch. loc. cond. e imm. 2/2018
DOTTRINA
IL DECRETO MINISTERIALE
1° AGOSTO 2017 IN TEMA
DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE
di Paolo Scalettaris
SOMMARIO
1. Il decreto-legge 102 del 2013 ed i decreti ministeriali suc-
cessivi. 2. Il decreto ministeriale 1° agosto 2017. 3. La som-
ma disponibile per i contributi. 4. I criteri per la ripartizione
della somma disponibile tra le Regioni. 5. Le fattispecie previ-
ste per l’erogazione dei contributi. 6. Il criterio per l’attribu-
zione della priorità tra le Regioni. 7. Assenza di un richiamo
all’esperienza di applicazione delle norme in materia.
1. Il decreto-legge 102 del 2013 ed i decreti ministeriali
successivi
In data 1° agosto 2017 è stato emanato il nuovo decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in tema di
morosità incolpevole.
Il provvedimento (che è stato pubblicato sulla Gazzet-
ta Uff‌iciale del 15 settembre 2017) è diretto a regolare la
ripartizione del “fondo destinato agli inquilini morosi in-
colpevoli” per l’anno 2017.
Il decreto è stato emanato in attuazione delle previsio-
ni del comma 5 dell’art. 6 del decreto-legge 31 agosto 2013
n. 102 convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 28 ottobre
2013 n. 124, con cui è stato istituito presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti il fondo destinato agli
inquilini morosi incolpevoli (1).
Il comma 5 dell’art. 6 di tale decreto-legge – nell’istitu-
ire il fondo – ha previsto che la ripartizione delle risorse
che lo compongono tra le Regioni e le provincie autonome
di Trento e Bolzano debba avvenire sulla base di quanto
venga disposto da un decreto da emanarsi da parte del Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con
il Ministro dell’economia e delle f‌inanze, sentita la Con-
ferenza permanente Stato-Regioni. La norma ha stabilito
– quanto al contenuto di tale decreto ministeriale – che
questo debba disporre che “le risorse” siano “assegnate pri-
oritariamente” alle Regioni che abbiano “emanato norme
per la riduzione del disagio abitativo, che prevedono per-
corsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti
a sfratto, anche attraverso organismi comunali”. Le somme
assegnate alle Regioni dovranno essere da queste versate
ai Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano “avviato”
dei “bandi” o “altre procedure amministrative” dirette ad
erogare contributi agli inquilini “morosi incolpevoli”.
Il decreto-legge anzidetto ha disposto poi che il decreto
ministeriale ora indicato debba stabilire anche “i criteri e
le priorità” che dovranno essere seguiti dai “provvedimenti
comunali che def‌iniscono le condizioni di morosità incol-
pevole che consentono l’accesso ai contributi”.
Il primo decreto ministeriale diretto a dare attuazione
alle disposizioni ora ricordate è stato emanato dal Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 maggio 2014
(2): con esso sono state indicate le concrete modalità
applicative delle disposizioni anzidette con riguardo alla
ripartizione tra le Regioni dei fondi disponibili e le priorità
ed i criteri da seguire da parte dei provvedimenti comuna-
li diretti a f‌issare i requisiti per la concreta conf‌igurazione
della morosità incolpevole.
Nell’anno 2015 è stato emanato un secondo decreto mi-
nisteriale (il decreto 19 marzo 2015), che ha integralmente
richiamato, senza modif‌iche o aggiunte, il decreto del 2014.
Nell’anno 2016 è stato emanato un nuovo decreto mi-
nisteriale – il D.M. 30 marzo 2016 – che, oltre a ripartire
il fondo per la morosità incolpevole per l’anno 2016, ha
dettato anche nuove disposizioni per def‌inire la morosità
incolpevole (art. 2 del decreto), per stabilire i “criteri per
l’accesso ai contributi” (art. 3), per stabilire il “dimensio-
namento dei contributi” (art. 4) e per individuare le fatti-
specie per le quali possono essere erogati i contributi (art.
5: “f‌inalizzazione dei contributi”).
L’ultimo e più recente provvedimento diretto a dare
attuazione alle norme sopraindicate è appunto il decreto
ministeriale emanato il 1 agosto 2017, che prenderemo ora
in esame.
2. Il decreto ministeriale 1° agosto 2017
Va detto subito che il contenuto del decreto ministe-
riale del 1° agosto 2017 è assai circoscritto: il decreto si
limita a disporre la ripartizione tra le Regioni della somma
di euro 11.062.457,95 corrispondente alle disponibilità per
l’anno 2017 del fondo destinato ai contributi per i condut-
tori morosi incolpevoli.
Quanto alla ripartizione, si prevede che il 30% della
somma disponibile sia attribuito alle 11 Regioni che han-
no “emanato norme per la riduzione del disagio abitativo
che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per
i soggetti sottoposti a sfratto” e che il restante 70% della
somma sia attribuito a tutte le Regioni, comprese le 11 Re-
gioni anzidette.
Quanto alla ripartizione tra le Regioni delle somme
così assegnate, si dispone che questa sia effettuata in mi-
sura proporzionale al numero dei provvedimenti di sfratto
per morosità emessi nelle diverse Regioni nell’anno 2015
secondo i dati pubblicati dal Ministero dell’interno.
Il decreto dispone inf‌ine che con riguardo ad ogni ulte-
riore aspetto di disciplina della materia “resta ferma ogni
altra disposizione contenuta nel … decreto 30 marzo 2016”.
Ancorché il decreto abbia un contenuto limitato, esso
ci consente di formulare alcune osservazioni.
3. La somma disponibile per i contributi
Un primo rilievo concerne l’entità della somma dispo-
nibile per i contributi per la morosità incolpevole.
Come si è visto, la somma disponibile per tali contributi
per l’anno 2017 risulta di 11 milioni di euro, importo mol-

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