Il decreto legge 113/2018 e alcuni ambiti interessati della polizia amministrativa: comunicazione dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive, la sperimentazione della pistola ad impulsi elettrici e la costituzione di un'armeria nel corpo e servizio di polizia locale

AutorePiero Innocenti
Pagine8-10
122
dott
2/2019 Rivista penale
DOTTRINA
E ALCUNI AMBITI INTERESSATI
DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA:
COMUNICAZIONE DELL’ARRIVO
DI PERSONE ALLOGGIATE
IN STRUTTURE RICETTIVE,
LA SPERIMENTAZIONE
DELLA PISTOLA AD IMPULSI
ELETTRICI E LA COSTITUZIONE
DI UN’ARMERIA NEL CORPO
E SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
di Piero Innocenti
Il decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 recante “Disposi-
zioni urgenti in materia di protezione internazionale e im-
migrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la fun-
zionalità del Ministero dell’Interno e dell’agenzia nazionale
per l’amministrazione dei beni sequestrati e conf‌iscati alla
criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di ri-
ordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di
polizia e delle Forze armate”, convertito, con modif‌icazioni,
dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, contiene disposizioni
che hanno inciso su alcuni ambiti riconducibili alla polizia
amministrativa di sicurezza. In relazione a ciò, sulla scorta
di direttive date dal Gabinetto del Ministro dell’Interno il 18
dicembre scorso, l’Uff‌icio per l’Amministrazione Generale -
Uff‌icio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
(Dipartimento della Pubblica Sicurezza) ha diramato, con
una circolare del 20 dicembre indirizzata a tutte le Pre-
fetture e Questure (per conoscenza ai Comandi Generali
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza), istruzioni di
carattere operativo per agevolare l’uniforme applicazione
delle disposizioni in questione. Così, la circolare richiama
l’attenzione sull’art. 19 bis del D.L. 113/2018 che chiarisce,
con norma interpretativa, l’ambito di applicazione dell’ob-
bligo di registrazione e comunicazione alla Questura delle
generalità delle persone alloggiate nelle strutture ricetti-
ve disciplinato dall’art. 109 del TULPS (Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e
dal Decreto del Ministero dell’Interno del 7 gennaio 2013
(“Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità
di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in
strutture ricettive”, su G.U. Serie gen. n. 14 del 17 genna-
io 2013). L’art. 19 bis conferma gli orientamenti che già in
passato erano stati espressi dal Ministero dell’Interno sta-
bilendo che l’art. 109 del TULPS si interpreta nel senso che
gli obblighi citati si applicano ai soggetti che cedono, in lo-
cazione o in sub-locazione, immobili con contratti della du-
rata inferiore a 30 giorni. L’intervento normativo, dunque,
ricomprende sotto il proprio ambito di operatività tutte le
cessioni di immobili o parti di essi per periodi infra mensili
che avvengano sulla base di rapporti locativi inquadrabi-
li nelle tipologie ex articoli 1571 e 1594 del Codice Civile.
Sono, invece, sottratti agli obblighi ex art. 109 del TULPS
le cessioni della suddetta durata che avvengono a titolo
di liberalità o sulla base di rapporti di carattere gratuito.
Sulla applicabilità dell’art. 109 non solo ai “tradizionali”
operatori economici del settore alberghiero ma anche ad
altri soggetti, già negli anni passati il Dipartimento della
P.S. era intervenuto con due circolari chiarif‌icatrici. Con
la prima, del 29 luglio 2005, n. 557, si sottolineava come
l’art. 109 trovasse applicazione anche per le “strutture di
accoglienza non convenzionale” (per esempio i bed and
breakfast), indipendentemente dal fatto che le prestazioni
erogate avessero un carattere professionale o occasionale.
Con la seconda circolare, la n. 0004023 del 26 luglio
2015, si precisava che all’obbligo di registrazione e comu-
nicazione soggiacesse anche la locazione per usi turistici
o altri scopi di appartamenti (ammobiliati o meno) per
periodi di tempo più o meno brevi. La comunicazione al
Questore dei dati delle persone alloggiate deve avvenire
esclusivamente secondo le modalità stabilite nel decreto
ministeriale sopra indicato ed in particolare la trasmissio-
ne va fatta obbligatoriamente attraverso mezzi informati-
ci o telematici da un operatore abilitato, dalla Questura
territorialmente competente, all’inserimento dei dati nel
sistema informatico istituito dal Dipartimento della Pub-
blica Sicurezza. Qualora si rilevino diff‌icoltà di natura
tecnica per l’inserimento dei dati degli alloggiati, la co-
municazione può avvenire tramite fax o attraverso la po-
sta elettronica certif‌icata. La violazione degli obblighi di
registrazione e di comunicazione è punita con la sanzione
prevista dall’art. 17 del TULPS (arresto f‌ino a tre mesi o
ammenda f‌ino a 206 euro).
Oggi più che mai è forte l’esigenza per l’Autorità di Pub-
blica Sicurezza e per le forze di polizia di conoscere tem-
pestivamente i movimenti e i luoghi dove prendono sog-
giorno le persone, in un contesto generale di prevenzione
ma anche f‌inalizzato al rintraccio di latitanti, di persone
sospette o comunque pericolose.
E, sempre nell’ottica di innalzare il livello di preven-
zione da situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza
pubblica all’interno o nelle immediate vicinanze di eserci-
zi pubblici, l’art. 21 bis del decreto in esame replica il mec-
canismo di collaborazione pattizia avviato sin dal giugno
del 2016 tra il Ministero dell’Interno e le associazioni di
categoria dei gestori dei locali di pubblico trattenimento.
Così, su proposta del Ministro dell’Interno e d’intesa con le
organizzazioni più rappresentative degli esercenti i locali
pubblici di cui all’art. 86 del TULPS, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sono adottate linee guida

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