Il contratto di somministrazione di lavoro

AutoreAngelica Riccardi
Pagine133-143
133
Il contratto di somministrazione di lavoro
Angelica Riccardi
Norme comment ate: art. 1, commi 9, 10, 16,
lett. c (rinvio) e 17-bis (rinvio); art. 2, com-
ma 39; art. 4, commi 8, 9, 10, 11 (rinvio) 12,
13, 15 (rinvio) 27, lett. a (rinvio), l. 28 giugno
2012, n. 92.
SOMMARIO: 1. Premessa. La limitazione al ricorso al lavoro somministrato. - 2. Le ipotesi “acausa-
li”: art. 1, c. 9, lett. b, primo periodo. - 2.1. […] (segue) art. 1, c. 9, lett. b, secondo periodo. -
2.2. […] (segue) art. 1, c. 10, lett. b). - 3. L’inclusione nel computo del limite massimo di du-
rata stabilito per il lavoro a termine (art. 1, c. 9, lett. i). - 4. Problemi applicativi. - 5. Le ulte-
riori limitazioni all’uso della somministrazione (rinvii).
1. Nella logica di favorire «l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabi-
li» e di contrastare «l’uso improprio e strumentale degli elementi di flessibili-
tà progressivamente introdotti nell’ordinamento con riguardo alle tipologie
contrattuali» – individuate espressamente come finalità da perseguire nel-
l’art. 1, c. 1, sub lett. a e c1 – la l. n. 92/2012 interviene a contenere l’acqui-
sizione di attività lavorativa attraverso somministrazione con norme che
pongono limiti all’utilizzo di questa tipologia negoziale o ne disincentivano il
ricorso sul piano delle convenienze.
2. L’art. 1, c. 9, lett. b, primo periodo, stabilisce: «all’articolo 1, [del
d.lgs. n. 368/2001] dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il requisito
di cui al comma 1 non è richiesto nell’ipotesi del primo rapporto a tempo de-
terminato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di
lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di
mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di
prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministra-
zione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
Nel liberalizzare l’accesso al primo rapporto a tempo determinato, che
viene svincolato dalla sussistenza delle «ragioni di carattere tecnico, produt-
tivo, organizzativo o sostitutivo» che consentono «l’apposizione di un termine
alla durata del contratto di lavoro subordinato», la nuova norma considera con-
1 Sembra – finalmente – essersi preso atto della falsità della «alternativa tra tutela nel rappor-
to e tutela sul mercato» (su cui vedi le fondamentali pagine di GAROFALO M. G., 2006, 273 ss.) che
tanto peso ha avuto nella produzione normativa della XIVa legislatura in materia di lavoro.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT