Il concorso esterno

AutoreRuggero Scibona
Pagine271-274

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Il tema sottende la problematica della configurabilità di una forma di concorso nel reato plurisoggettivo.

Infatti, negli ultimi anni si è posto sempre con maggiore frequenza il problema dell’ammissibilità di un’ipotesi di concorso eventuale ex art. 110 c.p. con riguardo a fattispecie criminose, che, in astratto, prevedono una configurazione strutturale connotata nel segno della necessaria molteplicità dei soggetti agenti.

Al riguardo, giova osservare come, in origine, la Giurisprudenza, specie di legittimità, abbia vissuto una stagione di forti contrasti interpretativi sul punto.

Infatti, sulla scorta dell’affermazione, alla stregua della quale l’elemento soggettivo ed oggettivo di ciascun contributo alla realizzazione del reato plurisoggettivo data la particolare configurazione strutturale di detto reato tende a risolversi sotto il profilo causale in una sorta di partecipazione alla commissione del reato stesso, una parte della Giurisprudenza tendeva ad escludere che potesse essere ipotizzabile, in astratto, una qualsivoglia forma di concorso eventuale nel reato plurisoggettivo.

Precisamente, poiché gli elementi costitutivi del concorso di persone nel reato si identificano con il conferimento di un contributo causale alla realizzazione del reato e con il dolo all’uopo necessario, rappresentato dalla coscienza e volontà di fornire il detto contributo eziologico al fine della commissione del reato, la sussistenza dei sopra menzionati elementi sotto entrambi i profili venivano ritenuti necessari e sufficienti ad integrare un’ipotesi di partecipazione piena ed integrale al reato plurisoggettivo, con conseguente esclusione in radice di ogni forma di concorso eventuale di natura esterna rispetto al reato plurisoggettivo.(1)

Di contro, un altro orientamento interpretativo ammetteva il concorso esterno nel reato plurisoggettivo e, in particolare, nel reato associativo, specie di tipo mafioso, solamente a fronte di due elementi essenziali ovvero, da un lato, il fatto che l’agente, benché estraneo al sodalizio criminoso, apporti un contributo causale alla realizzazione del reato plurisoggettivo, nella specie della cooperazione, istigazione ed aiuto, e, dall’altro, il fatto che tali condotte siano finalisticamente orientate verso la realizzazione dell’evento tipico e, dunque, la sussistenza in capo all’agente della volontà e della piena consapevolezza di contribuire alla realizzazione del reato plurisoggettivo.(2)

Ora, come è noto, il sopra menzionato contrasto ha trovato una forma di composizione nella nota sentenza della Sezioni Unite n. 16/1994,(3) la quale ha sancito la piena cittadinanza del concorso esterno ex art. 110 c.p. nel reato plurisoggettivo.

Infatti, prendendo le mosse da un caso di reato plurisoggettivo di tipo associativo, la detta pronuncia distingueva nettamente la figura dell’affiliato da quella del concorrente esterno.

Infatti, in astratto, mentre l’affiliato si identifica con colui che partecipa attivamente all’associazione criminale e alla sua dimensione ontologica tramite l’apporto di un contributo essenziale, la cui mancanza comporterebbe l’impossibilità per l’associazione di raggiungere i propri scopi o di raggiungerli con la dovuta speditezza ed efficacia, il concorrente eventuale o esterno nel reato plurisoggettivo è colui che, pur rimanendo deliberatamente e coscientemente al di fuori del sodalizio criminale, apporta un contributo cosciente e volontario alla sopravvivenza dell’associazione delittuosa, in particolare, nei momenti di fibrillazione o di difficoltà della stessa.

In altre parole, secondo la detta pronuncia il concorso esterno ex art. 110 c.p. può essere configurato a carico di qualunque soggetto, che, purché estraneo al sodalizio criminoso, ponga in essere coscientemente e volontariamente condotte di sostegno dell’associazione stessa.

Ora, anche in ragione di contingenze di natura eminentemente fattuale connesse a condizioni ambientali specifiche, la fattispecie del concorso esterno nel reato plurisoggettivo, configurabile con riguardo al reato di associazione per delinquere cosiddetto semplice ex art. 416 c.p., ha trovato un precipuo ambito di concreta applicazione con riferimento al reato di associazione a delinquere di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p.c..

Al riguardo, si sottolinea come le linee essenziali dell’istituto in esame abbiano subìto una progressiva evoluzione in ordine alla definizione sia dell’elemento oggettivo sia di quello soggettivo.

Infatti, premesso che tutte le pronunce sottolineano il carattere essenzialmente atipico della condotta del concorrente esterno, mentre la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata ed alcune statuizioni di epoca successiva sembrano circoscrivere l’ambito di esplicazione del contributo eziologico del cosiddetto concorrente esterno ad un apporto diretto ad offrire...

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