Il concordato preventivo

AutoreStefania Biscione - Roberta Pessetti
Pagine169-189
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IL CONCORDATO PREVENTIVO
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Il concordato preventivo
Il concordato preventivo è una procedura concorsuale che mira a
soddisfare i creditori evitando la dichiarazione di fallimento.
Si tratta, più precisamente, di un accordo (“concordato”) tra debito-
re e creditori realizzato attraverso un particolare procedimento, che
acquista ef‌f‌icacia con l’omologazione del Tribunale e che mira ad
evitare (per questo è def‌inito “preventivo”) il fallimento.
La materia è stata in gran parte modif‌icata dal D.L. n. 35/2005 (cd.
decreto competitività), convertito in L. n. 80/2005, che ha rivisitato
interamente la disciplina al f‌ine di favore il ricorso a tale istituto limi-
tando il più possibile i casi di apertura della procedura fallimentare,
dal D.Lgs. n. 5/2006 e dal successivo D.Lgs. n. 169/2007 al f‌ine
di coordinare la disciplina del concordato preventivo con la riforma
generale del diritto fallimentare.
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Le condizioni per l’ammissione
alla procedura di concordato preventivo
Le condizioni oggettive e soggettive per l’ammissione alla procedura
di concordato preventivo sono state sensibilmente modif‌icate e sem-
plif‌icate dalla riforma al f‌ine di favorire le possibilità di applicazione
della procedura stessa.
Ai sensi dell’art. 160 L.F., può proporre ai creditori un concordato pre-
ventivo l’imprenditore - deve trattarsi di imprenditore commerciale,
analogamente a quanto previsto per il fallimento che il concordato in-
tende prevenire - il quale si trovi in uno stato di crisi - da intendersi,
dopo la riforma, in senso generico, per cui può trattarsi di una momen-
tanea situazione di dif‌f‌icoltà ad adempiere o di uno stato di insolvenza
vero e proprio, richiesto in via esclusiva prima della riforma.
Il piano del concordato preventivo può prevedere:
- la ristrutturazione dei debiti e il soddisfacimento dei crediti attraver-
so qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre
Nozione
Intervent i di
riforma
Proposta di
concordato
Parte II | Le altre procedure concorsuali
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operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, o a
società da questi partecipate, di azioni, quote o obbligazioni, anche
convertibili in azioni, o altri strumenti f‌inanziari e titoli di debito;
- l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta
di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori
anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel
corso della procedura, le cui azioni siano destinate ad essere attri-
buite ai creditori per ef‌fetto del concordato;
- la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e
interessi economici omogenei;
- trattamenti dif‌ferenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
L’art. 160 L.F. dispone, inoltre, che la proposta possa prevedere che
i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddi-
sfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in
misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazio-
ne preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo
al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la
causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professioni-
sta in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, 3° comma, lett. d).
Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’ef‌fetto di
alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
Prima della riforma del 2005-2006, l’ammissione al concordato preventivo era più com-
plessa essendo richieste per l’applicabilità della procedura numerose condizioni sia sog-
gettive che oggettive.
A norma del vecchio testo dell’art. 160 L.F., l’imprenditore che si trovava in stato d’insol-
venza, f‌ino a che non ne veniva dichiarato il fallimento, poteva proporre ai creditori un
concordato preventivo se:
- era iscritto nel registro delle imprese da almeno un biennio o almeno dall’inizio dell’im-
presa, se questa aveva avuto una minore durata, ed aveva tenuto una regolare contabilità
per la stessa durata;
- nei 5 an ni precedenti non era stato dichiarato fallito o non era stato ammesso ad una
procedura di concordato preventivo;
- non era stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pub-
blica, l’economia pubblica, l’industria o il commercio.
La proposta di concordato doveva, poi, rispondere ad una delle seguenti condizioni oggettive:
- che il debitore offrisse serie garanzie reali o personali di pagare almeno il 40% dell’am-
montare dei crediti chirografari entro 6 mesi dalla data di omologazione del concordato;
ovvero, se era proposta una dilazione maggiore, che egli offris se le stesse garanzie per il
pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre i 6 mesi;
- che il debitore offrisse ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i
beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, tranne quelli in-
dicati nell’art. 46 L.F., sempreché la valutazione di tali beni facesse fondatamente ritenere
che i creditori potessero essere soddisfatti almeno nella misura del 40%.

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