Il Concetto Di 'Inseguimento' Ai Fini Dell'Arresto In Flagranza Nell'Interpretazione Delle Sezioni Unite: Il Confine Tra Fatto E Accertamento Investigativo

AutoreAdele Bonora
Pagine302-305
302
giur
3/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
IL CONCETTO DI “INSEGUIMENTO”
AI FINI DELL’ARRESTO
IN FLAGRANZA
NELL’INTERPRETAZIONE
DELLE SEZIONI UNITE:
IL CONFINE TRA FATTO E
ACCERTAMENTO INVESTIGATIVO
di Adele Bonora
SOMMARIO
1. Il concetto di “inseguimento”: l’orientamento giurispruden-
ziale estensivo. 2. L’orientamento restrittivo. 3. La soluzione
prescelta dalle Sezioni Unite. 4. Conclusioni.
1. Il concetto di “inseguimento”: l’orientamento giuri-
sprudenziale estensivo
La quaestio iuris posta all’attenzione della Suprema
Corte attiene al signif‌icato di “quasi f‌lagranza”(1) come
emerge dall’art. 382, comma 1, c.p.p. e, in particolare, ai
limiti congeniti del concetto di “inseguimento” (2). Si
tratta di un presupposto dell’arresto che ha subìto alcune
modif‌iche legislative nel corso degli anni e che, malgrado
i tentativi di perfezionamento, non ha smesso di suscitare
contrasti ermeneutici.
La quasi f‌lagranza involge, “chi, subito dopo il reato, è
inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o
da altre persone” o chi “è sorpreso con cose o tracce dalle
quali appaia che egli abbia commesso il reato immedia-
tamente prima”. Quel che il legislatore ha sempre inteso
garantire, anche per le ipotesi di f‌lagranza “imperfetta”,
è la presenza della cosiddetta ”evidenza probatoria” (3),
requisito implicitamente contenuto nella norma.
Le Sezioni Unite hanno dato ampiamente conto, prima
di addivenire alla risoluzione della questione, dei due op-
posti orientamenti esistenti in materia.
Con riferimento al concetto di inseguimento, la tesi
estensiva ne offre una lettura elastica, idonea a facilitare
una risposta punitiva al commesso reato, ammettendo una
restrizione della libertà personale che travalichi il grado
di presumibilità probatoria connaturale alla f‌lagranza (4).
L’elevata probabilità di commissione del reato – si sostie-
ne – non si deteriora se nella consecutio delle azioni si
aggiunge un contributo utile, compatibile con “l’urgenza
dell’immediatezza” che, sola, può legittimare l’arresto (5).
Nonostante la simultaneità dell’inseguimento, il f‌ilone
giurisprudenziale estensivo (6) valorizza l’ontologico e,
pertanto, ineliminabile iato tra reato ed arresto, sicché il
contributo informativo della persona offesa o di terzi, che
trovi collocazione in questo intramezzo temporale, non è
ritenuto idoneo a dequalif‌icare la condizione di quasi f‌la-
granza.
Secondo questa opzione, ad esempio, sussiste lo stato
di f‌lagranza nel caso del soggetto che riesca a fuggire nel
momento in cui la polizia giudiziaria dispone l’arresto dei
complici, laddove venga raggiunto dopo aver raccolto il
loro ausilio informativo. In altri termini, l’inciso “subito
dopo il reato” che si ritrova nell’art. 382 c.p.p. non serve a
negare rilievo, ai f‌ini dell’arresto ex artt. 380 e 381 c.p.p.,
allo spazio temporale che non disgreghi la sequenzialità
entro cui si svolge l’iter criminis e la cattura del suo au-
tore.
Peraltro, col passaggio dal codice Rocco al codice Vas-
salli il legislatore ha edulcorato la “incisività dialettica”(7)
dell’espressione “immediatamente dopo” con l’attuale “su-
bito dopo”, sintomo di un’evoluzione del concetto di inse-
guimento verso un minor rigore temporale. In riferimento
a tale ultimo inciso, è stato messo in dubbio se esso deb-
ba essere ricollegato “alla cessazione della condotta cri-
minosa od alla percezione di parte della stessa”(8), così
ribadendo la delicatezza della questione e l’importanza di
ancorare la percezione del fatto ad un momento che ne
sia ancora rivelatore. Parte della dottrina valorizza la dif-
ferenza realmente esistente tra f‌lagranza stricto sensu e
f‌lagranza impropria, sostenendo che “il termine a quo per
l’inizio dell’attività del terzo coincide con la cessazione
della fase commissiva del reato” (9).
La tesi estensiva de qua critica soprattutto la graniti-
ca posizione dell’orientamento maggioritario (10), tesa
a “privare l’ipotesi dell’arresto operato a seguito di inse-
guimento di una propria autonomia concettuale rispetto
all’ipotesi di f‌lagranza in senso stretto” (11). La categoria
della quasi f‌lagranza, ristretta entro dei limiti così angu-
sti, appare inutiliter data al cospetto della f‌lagranza vera e
propria, laddove ammette l’arresto solo se l’inseguimento
della polizia giudiziaria interviene “a ridosso della reità”,
nel contesto di una fuga, non ammettendo altre opzioni
fattuali.
La soluzione seguita dall’orientamento in esame (12)
riesce a cogliere l’andamento concentrico degli accadi-
menti, assegnando preminente rilievo alla “soluzione di
continuità” (13) che fa da collante tra il fatto delittuoso e
l’inseguimento della polizia giudiziaria. In questo contesto
di “quasi immediatezza” (14), il contributo dichiarativo ri-
cevuto dalla vittima ovvero da terzi, agevolando l’operato
della polizia, non recide il nesso di simultaneità (15), e
non lascia indebolire la persistenza della quasi f‌lagranza.
2. L’orientamento restrittivo
La tesi di segno opposto rimarca il necessario f‌ilo con-
duttore che deve legare il reato all’arresto, rappresentato
dalla diretta percezione del fatto, la quale può avvenire
solo in un contesto temporale di immediatezza, rigida-

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