DECRETO 24 settembre 2008, n. 174 - Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d''uso personale. Recepimento della direttiva 2007/19/CE.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva 2007/19/CE della Commissione del 6 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n. 210 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE;

Visto il decreto 4 maggio 2006, n. 227 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE;

Visto il decreto 23 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 2008, concernente la delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato, On.le Francesca Martini;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 5 giugno 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 luglio 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 28 agosto 2008;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

  1. L'articolo 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dall'articolo 2 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 e modificato da ultimo dal decreto 4 maggio 2006, n. 227, e' sostituito come segue:

    1. Le disposizioni di cui al presente Capo I si applicano ai seguenti materiali e oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a essere messi a contatto con i prodotti alimentari o sono gia' a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla loro destinazione (di seguito «materiali e oggetti di materia plastica»):

    a) ai materiali e agli oggetti, nonche' alle parti di essi, costituiti esclusivamente di materia plastica;

    b) ai materiali e agli oggetti di materia plastica multistrato;

    c) agli strati di materia plastica o ai rivestimenti di materia plastica che costituiscono i coperchi composti esclusivamente da due o piu' strati di diversi tipi di materiali.

    2. Per «materia plastica» si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze.

    3. Per «materiale od oggetto di materia plastica multistrato» si intende un materiale o oggetto di materia plastica composto da due o piu' strati di materiali, ciascuno dei quali realizzato esclusivamente in materia plastica, tenuti insieme da adesivi o mediante altri mezzi. La composizione di ogni strato di materiale plastico di un materiale o oggetto deve essere conforme al presente regolamento.

    4. Per «barriera funzionale di materia plastica» si intende una barriera composta di uno o piu' strati di materia plastica che assicura che il materiale o oggetto finito sia conforme all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e alle disposizioni del presente regolamento.

    5. Per la preparazione di materiali ed oggetti, costituiti esclusivamente di materia plastica o composti da due o piu' strati - ognuno dei quali e' costituito esclusivamente di materia plastica - fissati fra loro mediante adesivi o con qualunque altro mezzo, possono essere impiegati esclusivamente:

    a) i monomeri e le altre sostanze di partenza indicate nell'allegato I, sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modifiche alle condizioni e limitazioni eventualmente indicate per le singole voci;

    b) gli additivi riportati nell'allegato II, sezione I, parte B alle condizioni e limitazioni di impiego eventualmente indicate per le singole voci;

    c) gli additivi di cui alla lettera b) consentiti come additivi alimentari di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, o ammessi come aromi ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, che non devono migrare:

    1) nei prodotti alimentari finiti in quantita' tale da svolgere una funzione tecnologica;

    2) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi alimentari o aromi in quantita' superiori alle restrizioni piu' basse loro applicabili;

    3) nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi additivi alimentari o aromi in quantita' superiori alle restrizioni di cui all'allegato II, sezione I, Parte B.

    6. Per la preparazione dei materiali ed oggetti di plastica multistrato in deroga a quanto previsto al comma 3, uno strato non a diretto contatto con il prodotto alimentare e separato da esso da una barriera funzionale di materia plastica puo', sempre che il materiale o l'oggetto finito sia conforme ai limiti di migrazione globale e specifici di cui al presente regolamento:

    a) non essere conforme alle restrizioni e specifiche di cui al presente regolamento;

    b) essere fabbricato con sostanze diverse da quelle comprese nel presente regolamento.

    7. Le sostanze di cui al comma 6, lettera b) non devono appartenere ad alcuna delle categorie seguenti:

    a) sostanze classificate come sostanze di comprovata o sospetta «cancerogeneicita», «mutagenicita» o «tossicita' per la riproduzione» di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE, aggiornato con la direttiva 2004/73/CE recante il 29° adeguamento al progresso tecnico e recepita con il decreto 28 febbraio 2006 (S.O. n. 100 del 20/04/2006);

    b) sostanze classificate come sostanze «cancerogene», «mutagene» o «tossiche per la riproduzione» in base al principio della responsabilita' personale, secondo quanto previsto dall'allegato VI della direttiva 67/548/CEE aggiornato con la direttiva 2001/59/CE recante il 28° adeguamento al progresso tecnico e recepita con il decreto 14 giugno 2002 (S.O. n. 244 del 17/10/2002).

    8. Per quanto riguarda i composti a basso peso molecolare, gli intermedi, i catalizzatori, i solventi e gli agenti emulsionanti utilizzati nella preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 10.

    9. Le resine e gli additivi riportati nell'allegato II, sezione 1, parti A e B, possono essere impiegati, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste per la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT