LEGGE REGIONALE 24 maggio 2012, n. 7 - Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 2° Supplemento del 28 maggio 2012 al n. 21 del 24 maggio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. Ferme restando le competenze regionali e provinciali in materia di pianificazione e programmazione in materia di risorse idriche e gestione integrata dei rifiuti, la presente legge, in attuazione della normativa nazionale di settore, detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza, nonche' di leale collaborazione con gli enti locali e definisce il relativo regime transitorio.

  1. Con la presente legge la Regione persegue la finalita' di assicurare:

    1. il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicita' e sostenibilita' per la gestione del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonche' di separazione delle relative funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;

    2. il conseguimento di adeguati livelli tariffari in conformita' ai principi di gradualita', responsabilizzazione, equita' e perequazione a livello d'ambito territoriale ottimale;

    3. la tutela e la corretta utilizzazione delle risorse idriche, secondo principi di solidarieta', di salvaguardia delle aspettative dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e risparmio delle risorse e di uso multiplo delle stesse, con priorita' di soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione;

    4. la riduzione dei rifiuti urbani, nonche' una programmazione ed una gestione integrata dei rifiuti urbani fondata prioritariamente sulla prevenzione e sulla riduzione della produzione, sulla raccolta in modo differenziato, sul recupero e sul corretto smaltimento, anche al fine di un adeguato ed economico riutilizzo, reimpiego e riciclaggio.

    Art. 2

    Organizzazione del servizio idrico integrato 1. Le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle di elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe, di affidamento della gestione e di controllo diretto, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

  2. Gli enti locali esercitano, senza soluzione di continuita' e ad ogni effetto di legge, le funzioni di cui al comma 1 secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 concernenti il servizio idrico integrato, modificata dalla legge regionale 4 luglio 2005, n. 8, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della legge regionale n. 13/1997.

    Art. 3

    Ambiti territoriali ottimali 1. Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione e' suddiviso nei seguenti ambiti territoriali ottimali:

    1. ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano, Cusio,

      Ossola;

    2. ambito 2: Astigiano e Alessandrino;

    3. ambito 3: Cuneese;

    4. ambito 4: Torinese.

  3. I confini degli ambiti territoriali ottimali e gli enti locali in essi ricadenti sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento. La parziale modificazione dei confini degli ambiti territoriali ottimali, necessaria ai fini del rispetto dei criteri di cui alla legislazione nazionale di riferimento, e' apportata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche su istanza degli enti locali interessati.

  4. Al fine di garantire la piu' adeguata rappresentazione delle esigenze dei territori di riferimento, gli ambiti territoriali ottimali, qualora richiesto dai sindaci rappresentanti la maggioranza della popolazione interessata dall'area in oggetto, possono essere articolati per aree territoriali omogenee in merito ai conferimenti separati, alla raccolta differenziata, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata, se il numero e la dimensione delle predette aree risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicita' dei relativi servizi.

    Art. 4

    Funzioni di organizzazione del servizio 1. Le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani come di seguito identificate:

    1. specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantita' e della qualita' di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;

    2. elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato alla realizzazione degli impianti e all'acquisizione delle attivita' e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei servizi;

    3. determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, finalizzazione e destinazione dei proventi tariffari e definizione del piano finanziario relativo al piano d'ambito;

    4. definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalita' di produzione dei servizi;

    5. affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalita' di produzione;

    6. controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi.

  5. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) sono esercitate d'intesa con la Giunta regionale quando sono relative ad opere strategiche, intendendosi per tali i termovalorizzatori, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti e le discariche a servizio dei medesimi.

  6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le province e i comuni si attengono alle direttive generali ed agli indirizzi regionali in materia di gestione dei rifiuti e di qualita' dei servizi.

    Art. 5

    Forma di cooperazione tra gli enti locali. Conferenze d'ambito 1. Le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso apposite conferenze d'ambito, che operano, in nome e per conto degli enti locali associati, secondo modalita' definite dall'apposita convenzione che le istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

  7. La conferenza d'ambito ha autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile per le attivita' connesse alle proprie funzioni.

    Art. 6

    Conferenze d'ambito. Composizione e funzioni 1. In ciascun ambito territoriale ottimale a...

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