Rettifica al decreto 19 luglio 2000 recante regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identita' e al documento d'identita' elettronici.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 novembre 2003 Rettifica al

19 luglio 2000 recante regole tecniche e di sicurezza relative alla carta

d'identita' e al documento d'identita' elettronici.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191; Visti il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 19 luglio 2000, concernente Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identita' e al documento d'identita' elettronici; Ritenuta l'esigenza di apportare talune modifiche al decreto predetto in relazione all'avvio della fase di consolidamento e razionalizzazione della sperimentazione della carta d'identita' elettronica; Sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, che ha espresso il proprio parere nell'adunanza tenutasi in data 3 luglio 2003; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha espresso il proprio avviso nella seduta del 24 luglio 2003; Decreta

Art. 1.

Il decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000, e' modificato come segue

all'art. 1 - Definizioni - sono aggiunte le lettere

b)-bis per ´C.N.S.D.ª: il Centro nazionale dei servizi demografici costituito con il decreto ministeriale 23 aprile 2002; c)-bis per ´I.N.A.ª: l'Indice nazionale delle anagrafi istituito con legge 28 febbraio 2001, n. 26, per la fornitura dei servizi di convalida anagrafica durante l'emissione e l'uso del documento; c)-ter per ´Backboneª: il backbone INA/SAIA di sicurezza e certificazione per l'accesso ai servizi di convalida e di aggiornamento dell'INA; d)-bis per ´porta applicativaª: la porta applicativa di accesso, attraverso il backbone, ai servizi del C.N.S.D.; i)-bis per ´copia elettronicaª: la copia del cartellino elettronico inviata dal S.S.C.E. al C.N.S.D. al momento dell'emissione del documento ed identificata mediante codice fiscale del titolare del documento, ID carta del documento, codice ISTAT del comune emittente; k) per ´Comitato tecnico permanenteª il Comitato istituito con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno in data 20 marzo 2003 con il compito di stabilire la perfetta corrispondenza dei supporti fisici prodotti dall'Istituto alle caratteristiche indicate nell'allegato B al presente decreto, nonche' l'idoneita' tecnica e la compatibilita' con il sistema di rete delle attrezzature da utilizzare per l'emissione della C.I.E.; l) per ´sitoª: il sito Web della carta d'identita' elettronica accedibile all'indirizzo Internet www.cartaidentita.it; Art. 3 - Modalita' di connessione.

Le parole ´dell'indice nazionale delle anagrafi tramite collegamento al SAIAª sono sostituite con le parole ´l'aggiornamento dell'I.N.A. e all'accesso ai servizi di convalida anagrafica tramite collegamento su backbone al C.N.S.D.ª.

Dopo Capo II - Regole tecniche di base, sono aggiunti

Art. 5-bis - Diffusione della documentazione.

  1. Tutta la documentazione ufficiale, normativa e tecnica, relativa alla carta d'identita' elettronica e' pubblicata sul sito.

    Art. 5-ter - C.N.S.D. e software di sicurezza.

  2. Il C.N.S.D., con le modalita' di cui all'allegato B, rende disponibile

    il software della porta applicativa di accesso al Backbone, ai fini dell'utilizzazione dei servizi dell'I.N.A. da parte degli Enti emettitori; il software di supporto all'uso in rete del documento, ai cittadini, ai comuni e alle amministrazioni ed enti interessati; il servizio di convalida INA dell'ID carta, attraverso backbone, direttamente dall'INA o dalle anagrafi comunali; le specifiche del file system del documento a chi ne faccia motivata richiesta; un servizio di certificazione dei server che erogano servizi tramite il documento. Tale servizio e' reso disponibile direttamente dal Ministero dell'interno e attraverso strutture dallo stesso riconosciute.

    Dopo l'art. 6 - S.S.C.E. e software di sicurezza, e' aggiunto

    Art. 6-bis - Utilizzo delle infrastrutture di servizio C.N.S.D. e S.S.C.E. da parte di altri circuiti di emissione.

  3. Il supporto informatico del documento ne rende possibile l'utilizzo, con le modalita' di cui all'allegato B, da parte di altri circuiti di emissione.

  4. Le modalita' di accesso e di utilizzo delle infrastrutture di servizio C.N.S.D e S.S.C.E. devono di volta in volta essere concordate con il Ministero dell'interno.

    Dopo l'art. 8 - Supporti informatici - e' aggiunto

    Art. 8-bis - Comitato tecnico permanente.

  5. E' istituito un Comitato tecnico permanente cui sono affidati i seguenti compiti

    definire e aggiornare costantemente le linee-guida per le attivita' correlate

    1. alla produzione e alla formazione dei supporti fisici; b) alla personalizzazione e al rilascio del documento presso le strutture preposte; dare ausilio alle strutture del Ministero al fine di risolvere tutti i punti critici di ordine tecnico aperti dagli emettitori, certificare le dotazioni delle stazioni di emissione allo scopo di consentire il buon esito dell'emissione del documento.

  6. Le determinazioni tecniche assunte dal Comitato tecnico permanente sono pubblicate nel sito www.cartaidentita.it 3. Il Comitato tecnico permanente e' composto da rappresentanti del Ministero dell'interno - C.N.S.D. e S.S.C.E., dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dell'Istituto. Qualora necessitasse, il Comitato potra' avvalersi di risorse esterne per risolvere problematiche di propria competenza.

  7. In via di prima attuazione del presente articolo, e' confermata la costituzione del Comitato come determinata con il decreto dirigenziale 20 marzo 2003.

    Il Capo IV - Sperimentazione, e gli articoli 14 e 15 in esso compresi sono soppressi.

    Art. 2.

    L'allegato B del decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000, e' modificato come segue

    il punto 1.1 - Bibliografia di riferimento e standard utilizzati

    - e' cosi' modificato

    Schema per il circuito di emissione della Carta di identita' elettronica, Roma 22 dicembre 1999 - AIPA/Associazioni dei fornitori - Gruppo di lavoro Carta d'identita' elettronica; Processo di autenticazione in rete. Roma 22 dicembre 1999 - AIPA/Associazioni dei fornitori - Gruppo di lavoro Carta d'identita' elettronica; Il Sistema INA - SAIA: architettura e note per l'attivazione.

    Maggioli editore - settembre 2002. ISBN 88.387.2121.1; Progetto del Centro nazionale servizio demografici - Roma, dicembre 2002 - Ministero interno/Universita' di Roma Tor Vergata; ISO/IEC 9594-8:2001 per il formato dei certificati digitali, le estensioni e le policy; ISO/IEC 10118-3:1998 per la funzione di hash SHA-1; ISO/IEC 11694-1-2-3-4 Annex A e Annex B per la parte relativa alla banda ottica; ISO/IEC 7816-1-2-3-4-5-6-7-8-9 per la parte relativa alla smart card; PKCS1 per l'interfacciamento delle smart card; Allegato tecnico al Protocollo d'Intesa in data 13 maggio 2003 Governo - Produttori di microcircuiti.

    Il punto 2. (Infrastruttura organizzativa) (fa riferimento all'art. 3 del decreto ministeriale), e' modificato come segue

    nel circuito di emissione intervengono gli enti nel seguito descritti

    fornitori di microprocessori: aziende produttrici dei microprocessori. Provvedono alla fornitura dei microprocessori, durante la produzione memorizzano, in area non riscrivibile, un...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT