DECRETO 14 maggio 2003 - Modifiche al decreto del Ministero dell'interno in data 19 luglio 2000 recante regole tecniche e di sicurezza relative alla carta di identita' e al documento d'identita' elettronici

IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191; Visti il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 19 luglio 2000 concernente regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identita' e al documento d'identita' elettronici; Ritenuta l'esigenza di apportare talune modifiche al decreto predetto in relazione all'avvio della fase di consolidamento e razionalizzazione della sperimentazione della carta d'identita' elettronica; Sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, che ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 3 aprile 2003; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha espresso il proprio avviso nella seduta del 31 marzo 2003; Decreta

Il decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 e' modificato come segue

´Art. 9 (Inizializzazione e numerazione del documento). - 1.

(Omissis).

  1. I supporti fisici prodotti nella prima fase di sperimentazione fino all'entrata in vigore del presente decreto recano la numerazione da AA0000001 a AA0155940.

I supporti fisici prodotti dall'entrata in vigore del presente decreto saranno numerati in progressione a partire da 0000001AA.

I numeri non attribuiti non possono essere riassegnati e verranno pubblicati con cadenza trimestrale nella Gazzetta Ufficiale con apposito decreto dirigenziale del Ministero dell'interno.

L'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 19...

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