ORDINANZA 12 aprile 2008 - Norme concernenti l''identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonche'' le relative movimentazioni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme di attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali e la circolare n. 11 del Ministero della sanita' del 14 agosto 1996, prot. n. 600.8/24436/12/AG 2160, recante norme tecniche di indirizzo per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 24 ottobre 1996;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente attuazione della direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali, e in particolare l'art. 14, comma 1, che reca norme per la registrazione delle aziende zootecniche;

Visto l'art. 22 della legge del 29 dicembre 2000 n. 422, di attuazione della direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 2000, che modifica l'art. 12 del citato decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

Visto il Regolamento 2075/2005/CE della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichina;

Vista la decisione 2000/678/CE della Commissione del 23 ottobre 2000, che stabilisce le modalita' di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina, conformemente alla citata direttiva 64/432/CEE;

Vista la decisione 2005/458/CE della Commissione del 21 giugno 2005 che concede all'Italia la deroga di cui all'art. 3, paragrafo 2 della citata direttiva 92/102/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 16 maggio 2007, recante: Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 febbraio 2006, concernente Nuove norme sanitarie per lo spostamento dei suidi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2006;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 26 luglio 2001, recante: Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2001;

Visto il decreto del Ministero della sanita' 1 aprile 1997, relativo al piano nazionale di controllo della malattia di Aujezsky nella specie suina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 maggio 1997, n. 103;

Vista la decisione della Commissione 2005/779/CE dell'8 novembre 2005, relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia;

Considerato che sul territorio nazionale sono in vigore piani di sorveglianza ed eradicazione di alcune malattie del suino che prevedono controlli sanitari nelle aziende suinicole e classificazione delle stesse in funzione dello status sanitario acquisito;

Considerato che tali piani sono stati approvati dalla Commissione europea in funzione dei programmi presentati e dei risultati raggiunti;

Considerato che la regolare esecuzione dei sopra citati Piani nazionali di eradicazione e sorveglianza prevede tra l'altro l'accreditamento sanitario delle singole aziende suinicole e successivamente, in funzione di determinati criteri, dell'intero territorio regionale;

Considerato che e' indispensabile per il...

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