Esclusione dall’ici delle unità immobiliari assimilate a quelle adibite ad abitazione principale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine321-322

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L’art. 1 del decreto legge n. 93/08, convertito dalla legge n. 126/08, ha stabilito – a decorrere dal 2008 – l’esclusione dall’Ici dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, precisando che per unità immobiliai adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si intendono quelle considerate tali ai sensi del D.L.vo n. 504/92 «nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore» del decreto legge (ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9).

L’art. 52 del decreto legislativo n. 446/97 attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, negando tale potestà esclusivamente per quanto attiene alla individuazione e alla definizione:

– delle fattispecie imponibili

– dei soggetti passivi

– dell’aliquota massima

dei singoli tributi, e disponendo che per quanto non regolamentato si applichino le disposizioni di leggi vigenti.

Il combinato disposto delle due norme citate rende evidente – a parere della Confedilizia – come il legislatore del 2008 abbia inteso prevedere l’esclusione dall’Ici – oltre che delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale – di tutte le unità immobiliari che i Comuni, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, abbiano inteso equiparare alle stesse.

A tale conclusione era giunto lo stesso Ministero delle finanze con la Risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008, affermando che nel concetto di «assimilazione» vanno ricomprese «tutte le ipotesi in cui il Comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali», a prescindere «dalla circostanza che il Comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dell’aliquota agevolata, poiché la norma non effettua alcuna distinzione al riguardo, ma si sofferma esclusivamente sulla scelta adottata dal Comune in ordine all’equiparazione delle unità immobiliari in questione alle abitazioni principali».

L’unico limite che la legge pone ai Comuni per il riconoscimento dell’assimilazione consiste nella necessità che la stessa sia stata effettuata «con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore» del decreto legge. Dizione che potrebbe – per la sua letterale formulazione l’uso del singolare nell’aggettivazione) – far ritenere necessaria la presenza di tale requisito temporale con...

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