I Tipi Di Contratto Allegati Al D.M. 16 Gennaio 2017 In Tema Di Locazioni Agevolate, Transitorie E Per Studenti

AutorePaolo Scalettaris
Pagine274-287
274
dott
3/2017 Arch. loc. cond. e imm.
DOTTRINA
I TIPI DI CONTRATTO ALLEGATI
AL D.M. 16 GENNAIO 2017
IN TEMA DI LOCAZIONI
AGEVOLATE, TRANSITORIE
E PER STUDENTI
di Paolo Scalettaris
SOMMARIO
1. Premessa. 2. “Locazione abitativa” (Allegato A). 3. “Loca-
zione abitativa di natura transitoria” (Allegato B). 4. “Loca-
zione abitativa per studenti universitari” (Allegato C).
1. Premessa
Daremo qui di seguito uno sguardo ai tipi di contratto
allegati al decreto ministeriale 16 gennaio 2017 diretto a
f‌issare i “criteri generali per la realizzazione degli accordi
da def‌inire in sede locale per la stipula dei contratti di
locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi
dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431,
nonchĂŠ dei contratti di locazione transitori e dei contratti
di locazione per studenti universitari, ai sensi dell’art. 5,
commi 1, 2 e 3 della stessa legge”.
Nelle note che seguono formuleremo alcune osserva-
zioni circa i testi in questione: cercheremo anche – ove
possibile – di fornire suggerimenti circa il modo più oppor-
tuno di utilizzare i modelli.
Aff‌inché i modelli di contratto possano essere adegua-
tamente valutati vanno formulate in via preventiva alcune
considerazioni di carattere generale che attengono anche
ad aspetti nuovi che differenziano i modelli in questione
da quelli allegati al precedente D.M. del 30 dicembre 2002.
a) Il primo aspetto nuovo da segnalare concerne l’og-
getto del contratto di locazione: che in precedenza pote-
va essere costituito solamente da una unitĂ  immobiliare,
mentre oggi può essere costituito anche da una porzione
di unitĂ  immobiliare.
Si tratta di una novità introdotta dall’art. 1 del D.M.,
novità da cui – come vedremo – è derivata anche la neces-
sitĂ  che i modelli di contratto fossero formulati in modo
parzialmente diverso dai precedenti.
b) Il secondo aspetto da segnalare è che i modelli di
contratto di locazione di cui si tratta sono destinati ad es-
sere utilizzati anche per le locazioni degli immobili delle
“grandi proprietà”.
In precedenza per le locazioni delle grandi proprietĂ 
erano stati predisposti modelli contrattuali distinti (di
ogni specie di contratto, infatti, era stata predisposta una
versione parzialmente diversa destinata ad essere utiliz-
zata per le locazioni degli immobili delle grandi proprietĂ )
mentre ora il modello è unico per ciascuna delle tre specie
di locazione considerate (locazione agevolata, transitoria
e per studenti).
c) Sempre in chiave generale va fatta un’ulteriore con-
siderazione.
Nel redigere il testo dei modelli di contratto si è inteso
assegnare ai modelli piĂš funzioni dirette a perseguire nel
medesimo tempo più f‌inalità distinte. Si è infatti cercato di
assegnare ai modelli: a) sia la funzione di informare le parti
circa il contenuto delle norme che concernono la locazione
(e specif‌icamente la specie di locazione cui il singolo mo-
dello è dedicato); b) sia la funzione di suggerire alle parti i
possibili contenuti del contratto o comunque di fornire sug-
gerimenti circa il comportamento da tenere e circa il con-
tenuto da dare al contratto; c) sia anche la funzione (che a
ben vedere dovrebbe essere la funzione unica – o quanto-
meno la funzione principale – del contratto) di raccogliere
ed esprimere le pattuizioni delle parti e f‌issare la disciplina
del rapporto che con il contratto viene costituito.
CosÏ operando non è stata fatta distinzione in modo
chiaro tra le diverse funzioni che si è ritenuto di assegnare
ai modelli: in molti casi sono state inserite nel testo – come
se si trattasse di pattuizioni tra le parti – le previsioni delle
norme di legge in materia (o – peggio ancora – ciò che si
è ritenuto che fosse la sintesi del dettato delle norme di
legge in materia) e in molti casi anche si sono inserite sem-
plici avvertenze o consigli rivolti alle parti. La presenza di
questo contenuto non omogeneo (che sarebbe stato oppor-
tuno che – semmai – fosse inserito nelle note in calce al
testo del contratto) pregiudica la chiarezza del contenuto
del contratto con riguardo a molte parti di questo.
Un esempio di quanto osservato è fornito dall’art. 8 del
tipo di contratto per le locazioni agevolate (Allegato A).
L’articolo (intitolato “recesso del conduttore”) dispone
quanto segue: “È facoltà del conduttore recedere dal con-
tratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite
lettera raccomandata almeno sei mesi prima”.
Orbene: ricordato che l’ultimo comma dell’art. 3 della
legge n. 431 del 1998 attribuisce al conduttore la facoltĂ 
di recesso dal contratto in corso per gravi motivi (“Il con-
duttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in
qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al
locatore con preavviso di sei mesi”), si nota innanzitutto
che per l’attribuzione al conduttore di tale facoltà non sa-
rebbe affatto necessaria una previsione del contratto, de-
rivando comunque tale diritto dalla legge. Ciò posto, va poi
notato che tra il testo della clausola presente nel modello
in esame e la norma di legge non vi è però coincidenza. Le
due formule, che a prima vista sembrano molto simili se
non addirittura uguali, in realtĂ  presentano numerose dif-
ferenze – o comunque mancanze di piena coincidenza – sia
con riguardo ad aspetti specif‌ici (la lettera raccomandata
che non è citata dalla norma di legge; la “comunicazione”
che nell’articolo del contratto diviene “recapito”; il fatto che
nel testo della clausola del contratto si perda – o quanto
meno si sfumi – la necessità della specif‌icazione dei motivi

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