I Ruoli penalistici del medicinale

AutoreGiovanni Manno
Pagine801-803

Page 801

Medicinale

è propriamente quello specifico prodotto fornito «di proprietà curative che ne giustificano l'impiego in medicina»: così si legge riguardo alla spiegazione del termine nel dizionario del DEVOTO 1.

Il significato specifico della natura terapeutica resta, di conseguenza, punto di partenza precipuo per attribuire a quel dato prodotto un'attività atta a curare, cioè a trarre uno specifico giovamento nello stato di salute del corpo. Pare allora ovvio, o almeno estremamente probabile, che le proprietà curative di cui si è detto, debbano nettamente evidenziarsi evitando che la qualifica di «medicinale» venga attribuita a una qualunque mistura. Il termine, allora, già da solo autogiustifica le sue funzioni, apportando naturalmente quei giovamenti in virtù dei quali è stato possibile qualificarlo ammettendolo a far parte dei mezzi di difesa di uno specifico stato di salute.

Sarebbe perciò un non senso dubitare della sua efficacia che, anche se non immediata e infallibile, pure rimane specificamente mirata a fini di cura, di una modifica in meglio dello stato di salute.

La mancata osservanza delle norme riguardanti l'incolumità pubblica, previste dal titolo Vi del libro II del codice penale riguarda specialmente reati attinenti l'uso di «sostanze medicinali» richiamate negli articoli 440, 445 e 443, che hanno per oggetto tutti quei prodotti «semplici o composti usati in ambito medicochirurgico con specifici fini terapeutici» 2.

La stessa Corte di cassazione 3 precisa in merito che nella categoria delle sostanze medicinali vanno incluse anche le specialità medicinali in quanto non può logicamente ammettersi che il legislatore abbia inteso escludere una così estesa categoria di medicinali largamente usati nella medicina moderna, rispetto ai quali le frodi sono più frequenti e più insidiose. Ma i delitti in materia di medicinali, qualificati come dolosi e come colposi, sono espressamente definiti dal codice come delitti di comune pericolo. Basta appena riflettere un poco per rendersi conto delle pericolose conseguenze che possono interessare un numero indeterminato di soggetti, cioè la collettività. Scrive a tal proposito il FLORIAN 4 che «ciò che caratterizza il delitto è la espansività del danno, è la mancanza di una direzione individuale preordinata in chi lo promuove. Onde, appunto, il concetto di pericolo comune. Fuori da questo criterio, i fatti di cui trattasi resterebbero impuniti quando non rivestissero il carattere della frode o della lesione alla persona».

Inoltre, essendo reati di pericolo e non di danno, il momento consumativo non è quello in cui si verifica una lesione, ma quello in cui sorge la condizione obiettiva del rischio. Il reato è allora perfetto non al verificarsi di lesione (che può anche mancare del tutto) ma al momento in cui sorge obiettivamente la minaccia, ossia al momento in cui il bene tutelato si trovi esposto a subire con rilevante possibilità o con probabilità la lesione temuta, cioè al momento in cui si verifica una modificazione delle condizioni di sicurezza del bene aggredito. L'evento è allora di pericolo e non di danno.

La norma in realtà non punisce in tali ipotesi il fatto di aver causato un danno, quanto quello di aver creato una situazione di pericolo da cui potrebbe derivare il danno. Il porre in commercio un medicinale irregolare non crea, ovviamente, un danno immediato alla salute pubblica; determina piuttosto una situazione di pericolo, in quanto l'ammalato cui il medicinale stesso sarà propinato, può andare incontro a lesioni più o meno gravi. Creare questa situazione di pericolo è già di per sè un reato, appunto un reato di pericolo. Ma se, poi, la lesione o la morte si verifica, al reato di pericolo si aggiunge un reato di danno venendo ad avere un vero e proprio concorso di reati previsto dall'articolo 83 del codice penale. E infatti se come conseguenza non voluta della dolosa immissione in commercio di un medicinale irregolare, si verifica l'aggravarsi della malattia o la morte del soggetto, chi ha immesso in commercio il medicinale irregolare risponde sia di questo fatto (reato di pericolo) sia di lesioni colpose o di omicidio colposo in base all'art. 586 c.p.

Risulta allora evidente che il pericolo è la rilevante possibilità di un danno alla salute strettamente conseguente all'irregolarità del medicinale. «Il pericolo (Gefahrdung) preso in considerazione dal diritto, consiste sempre in uno stato oggettivo, valutato a priori sulla base della esperienza. Il pericolo deve possedere - a seconda dell'importanza e della gravità dei singoli casi penalmente considerati - una rilevante possibilità o una vera e propria probabilità di produrre l'evento di lesioni interessante beni o interessi giuridici singoli o collettivi 5.

Il pericolo (si è già detto) è rilevante possibilità o probabilità di un danno...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT