I rimpatri degli stranieri irregolari. L'organizzazione dei servizi di scorta sui voli charter. Disciplina dei reati commessi a bordo di un aeromobile

AutorePiero Innocenti
Pagine22-24
120
dott
2/2018 Rivista penale
DOTTRINA
I RIMPATRI DEGLI
STRANIERI IRREGOLARI.
L’ORGANIZZAZIONE
DEI SERVIZI DI SCORTA
SUI VOLI CHARTER.
DISCIPLINA DEI REATI
COMMESSI A BORDO
DI UN AEROMOBILE
di Piero Innocenti
SOMMARIO
1. Premessa. 2. I rimpatri scortati, con voli charter dall’Italia.
3. I servizi di scorta e la disciplina dei reati commessi a bordo
di un aeromobile.
1. Premessa
In questi ultimi tempi si è tornato a parlare di rimpatri
degli stranieri irregolari e di una richiesta di intensif‌ica-
zione di tale attività (già, peraltro, sollecitata a gennaio di
quest’anno dal Ministro dell’Interno) ritenendo con ciò di
dare ai cittadini un segnale politico di particolare atten-
zione al fenomeno migratorio che, seppur ridotto rispetto
al 2016, continua ad essere generatore di ansia e preoccu-
pazione diffuse.
Già a marzo scorso, su questa Rivista (2017, 219) si era
fatto cenno alle problematiche connesse alle operazioni di
rimpatrio degli stranieri e ai servizi di scorta da assicurare
in tali evenienze. Oggi riprendiamo l’argomento eviden-
ziando ulteriori aspetti di interesse.
Ricordiamo, intanto, come il rimpatrio consiste nel ri-
condurre un cittadino straniero o comunitario, destinata-
rio di un provvedimento di espulsione o di allontanamen-
to dall’Italia, presso il proprio Paese di origine o, in casi
particolari, presso un altro Paese presso cui abbia titolo
a soggiornare. Quando il rimpatrio è attuato d’autorità, in
relazione ad un provvedimento di allontanamento cui è
necessario dare esecuzione, è detto "forzato" per distin-
guerlo da quello cosiddetto "volontario assistito" (art.14
ter del T.U. sull’immigrazione) che, invece, riguarda gli
immigrati che desiderano tornare in patria, ma non hanno
la possibilità di farlo. In ambito europeo, il rimpatrio dei
cittadini stranieri irregolari ha progressivamente assunto
un ruolo chiave, attesa l’esigenza di assicurare effettività
alle misure di allontanamento e, quindi, conferire credi-
bilità all’azione dei Governi. Si sono, così, venute svilup-
pando forme di cooperazione che vedono nelle "operazioni
congiunte di rimpatrio" una delle iniziative più rilevanti
per ricondurre in patria, a bordo del medesimo vettore,
gli stranieri della stessa nazionalità espulsi da più Stati
membri dell’UE. Uno specif‌ico Fondo Europeo per i Rim-
patri (istituito nell’ambito del programma quadro "Solida-
rity and Management of Migration Flow" con Decisione n.
575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 maggio 2007), garantisce il co-f‌inanziamento delle va-
rie attività che i Paesi intendono realizzare a tal f‌ine.
L’Agenzia europea per la gestione della cooperazione
operativa alle frontiere esterne - Frontex - istituita con
Regolamento del Consiglio europeo n.2007/2004 del 26
ottobre 2004, ha, tra le sue competenze, anche quella di
fornire ai paesi membri la necessaria assistenza per le
organizzazioni di operazioni per il rimpatrio congiunto
di stranieri irregolari. Funzione che viene assolta con il
Settore Rimpatri - uno dei cinque settori in cui si articola
l’unità "Operations" dell’Agenzia - seguendo due direttrici:
la prima, di natura operativa, fornendo adeguato supporto
tecnico ai Paesi coinvolti nelle operazioni congiunte; la se-
conda assicurando un rapido ed eff‌icace f‌lusso informativo
in materia di rimpatrio tra i Paesi membri.
Uno degli obiettivi di Frontex è stato quello di incenti-
vare l’utilizzo della sezione "Return" presente in IcoNet,
il network sul web istituito nel 2005 con Decisione del
Consiglio n.2005/267/CE, al f‌ine di favorire lo scambio di
informazioni tra i Paesi in materia migratoria. In tale se-
zione sono indicati i referenti immediati dei singoli paesi
(Punti di contatto nazionali) per qualsiasi questione at-
tinente le migrazioni e vengono inseriti, oltre alle buone
prassi adottate dagli Stati in materia, anche i documenti
relativi a progetti, seminari e riunioni svolte in ambito UE.
In base ad una interpretazione estensiva dell’art. 9 del
Regolamento del Consiglio 2007/2004 innanzi indicato, se-
condo il quale Frontex avrebbe la possibilità di organizza-
re operazioni di rimpatrio congiunte di propria iniziativa
anziché avvalersi necessariamente dell’attività dei singoli
Stati membri, alcuni anni fa, dopo un periodo iniziale in
cui l’Agenzia provvedeva a noleggiare direttamente i ve-
livoli per tali operazioni, attese le diff‌icoltà emerse sia di
natura pratica che giuridica connesse ai lunghi tempi ne-
cessari per concludere una gara pubblica di appalto per il
reperimento di vettori (f‌ino ad un massimo di 9 mesi), è
stato concordato che l’Agenzia provveda al solo rimborso
del costo dell’aeromobile noleggiato dal Paese organizza-
tore del volo charter.
2. I rimpatri scortati, con voli charter dall’Italia
In Italia, in realtà, è da oltre quindici anni che si fa
ricorso ai voli charter "dedicati" per i rimpatri organizzati
dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione e la Polizia
delle Frontiere-Dipartimento della Pubblica Sicurezza
(un apposito fondo è istituito presso il Ministero dell’In-
terno ai sensi dell’art. 14 bis del t.u. sull’immigrazione). Si
iniziò, appunto, nel 2000, con i primi cinque voli che, nel
corso dell’anno, riaccompagnarono complessivamente 433
stranieri nei loro paesi di origine. L’anno seguente i voli
salirono a tredici per il rimpatrio di 1.700 persone e, nel

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