I 'Respectfully Dissent': Sugli Effetti Sananti O Meno Della Registrazione Tardiva Dei Contratti Di Locazione. La Sentenza Del Tribunale Di Genova N. 2850 Del 15 Ottobre 2015, Il Revirement Delle Sezioni Unite N. 18213 Del 17 Settembre 2015 E 'Dissenting Opinion' Della Dottrina

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giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 6/2016
di quanto già affermato dalla Corte cost. 420/2007 e ribadi-
to nella sentenza delle Sezioni Unite riportata (cui potreb-
be in alternativa considerarsi come la norma introduca una
ipotesi di nullità testuale); il secondo sulla scorta del fatto
che trattasi di norma, oltre che speciale - come già consi-
derato dalla Suprema Corte con riguardo all’art. 13 legge
431/98 - anche posteriore allo Statuto del Contribuente;
- pertanto, il contratto di comodato di cui al doc. 10 è
nullo; - conseguentemente, Modular srl, non avendo ac-
quisito la qualità di comodataria, deve considerarsi con-
duttrice in mora nella restituzione del box;
- come tale, ella deve pagare ex art. 1591 c.c. il corrispet-
tivo convenuto f‌ino alla riconsegna, quindi il canone di lo-
cazione contrattuale da ottobre 2011 (nel rispetto del prin-
cipio della domanda) al 8 luglio 2013. Risultando il canone
pari ad euro 154,94 mensili, Modular deve essere condanna-
ta al pagamento della somma totale di euro 3.290,94, oltre
interessi nella misura legale dalle singole scadenze al saldo;
- Modular non deve per contro essere condannata a paga-
re alcunché a titolo di spese condominiali, in quanto General
Trade non ha assolto il proprio onere probatorio, consistente
nella produzione dei rendiconti con i relativi riparti appro-
vati dall’assemblea (Cass. 6202/2004), avendo la locatrice al-
legato solo i riparti approvati dall’assemblea del consuntivo
2011 e del preventivo 2012, ma senza i relativi rendiconti;
- il ritardato rilascio dell’immobile non può trovare giu-
stif‌icazione nelle ragioni indicate dalla convenuta. Appaiono
infatti irrilevanti sia i rapporti di amicizia intercorrenti tra
i due legali rappresentanti delle società, sia l’asserito spiri-
to collaborativo manifestato da Modular nella restituzione,
poiché mai tale intento si è tramutato né in una offerta for-
male ex artt. 1206-1209 comma 2 c.c., né in una offerta reale
dotata dei requisiti di serietà, concretezza e tempestività
richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per escludere
la mora del conduttore nell’obbligazione restitutoria (Cass.
18496/2007, 1684/2010, 1337/2011, 15433/2013). Prova ne è
che la General Trade ha più volte sollecitato la riconsegna
dell’immobile (cfr. docc. 13 e 15) e senza che possa assume-
re rilievo la circostanza della occupazione con una Maserati
da parte della General Trade di un box (il n. 11) di proprietà
della moglie del legale rappresentante della Modular, che
avrebbe impedito il ricovero in esso dei mobili contenuti in
quello n. 10, poiché una eventuale offerta di riconsegna del
box n. 10 subordinata alla liberazione del box n. 10 costitu-
irebbe in ogni caso una offerta condizionata e quindi priva
dei requisiti sopra indicati;
- in conclusione, Modular srl va condannata al paga-
mento di euro 3.290,94, oltre interessi nella misura legale
dalle singole scadenze al saldo, a titolo di corrispettivo ex
art. 1591 c.c. da ottobre 2011 all’8 luglio 2013;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza e van-
no liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014
e avuto riguardo allo scaglione da euro 1.100,00 ad euro
5.200,00. (Omissis)
I “RESPECTFULLY DISSENT”:
SUGLI EFFETTI SANANTI O
MENO DELLA REGISTRAZIONE
TARDIVA DEI CONTRATTI
DI LOCAZIONE. LA SENTENZA
DEL TRIBUNALE DI GENOVA
N. 2850 DEL 15 OTTOBRE 2015,
IL REVIREMENT DELLE
SEZIONI UNITE N. 18213
DEL 17 SETTEMBRE 2015
E “DISSENTING OPINION”
DELLA DOTTRINA
di Francesco Massimo Tiscornia
La sentenza in oggetto dell’ottobre 2015 si segnala per-
ché è stata la prima di merito in Italia a dare immedia-
tamente atto del nuovo mutato orientamento in materia
di nullità di contratti di locazione non registrati (e più in
generale dei negozi costitutivi di diritto relativo di godi-
mento quale - nella fattispecie - il comodato) recepito dal
Tribunale di Genova in adesione al “revirement” in mate-
ria compiuto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la
sentenza n. 18213 del 17 settembre 2015 (in Giur. It., 2016
pag. 324 con nota parzialmente critica di CUFFARO. E in
questa Rivista 2016, pag. 97) relativamente all’interpreta-
zione dell’art. 13 comma 1, L. 431/98 secondo cui “è nulla
ogni pattuizione volta a determinare un importo del cano-
ne di locazione superiore a quello del contratto scritto e
registrato”.
Le conseguenze della mancata registrazione di un con-
tratto di locazione e soprattutto i controversi possibili ef-
fetti sananti di una sua registrazione tardiva costituiscono
infatti f‌in dal 1998 un problema sentito e frequente nella
prassi quotidiana quanto dibattuto in giurisprudenza.
L’incisiva sentenza genovese vi offre una soluzione con-
vincente e si segnala per il grande pregio di riuscire a dare
conto in maniera sintetica ma piana ed icastica di una de-
cisione delle Sezioni Unite invece assai lunga e pregnante:
20 pagine e 16 complessi paragraf‌i.
Trattasi di una delle cd. sentenze/trattato delle Sezioni
Unite degli ultimi anni, in singolare disallineamento con
le note raccomandazioni agli Avvocati dello stesso Primo
Presidente della Cassazione Santacroce (lettera al Presi-
dente del C.N.F. del 17 giugno 2013 in Foro It. 2013) con-

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