I rapporti tra Stati

AutoreA. Moretti
Pagine57-66
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Capitolo 5
Ordinamento
internazionale
La comunità internazionale
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I RAPPORTI TRA STATI
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Gli Stati appartengono, in posizione di parità e di reciproca accettazione
della sovranità territoriale, alla comunità internazionale e i loro rap-
porti sono regolati dal diritto internazionale.
Gli elementi che contraddistinguono l’ordinamento internazionale rispetto
all’ordinamento interno dei singoli Stati sono:
- il carattere paritario dei soggetti che compongono la comunità interna-
zionale;
- l’assenza di un organo superiore e sovraordinato in grado di def‌inire le
regole da applicare e di imporne il rispetto anche attraverso un idoneo ap-
parato sanzionatario. Tale caratteristica comporta che siano gli stessi Stati a
f‌issare determinate regole di convivenza e a dare ad esse esecuzione, attivan-
do, se necessario, l’istituto dell’autotutela nel caso in cui lo Stato ritenga
che i suoi diritti siano stati lesi da atti contrari al diritto internazionale.
Le più eclatanti forme di autotutela sono senz’altro quelle che fanno ricorso alla forza
armata e che possono concretizzarsi in rappresaglie armate. Ma può anche farsi ri-
corso alla forza economica di cui si gode, imponendo sanzioni come la sospensione
delle relazioni commerciali ed economiche con lo Stato che compie l’atto lesivo o
l’interruzione di un programma di sviluppo, o a ritorsioni varie come la rottura dei
rapporti diplomatici. Oppure negando effetti extraterritoriali agli atti emanati dallo
Stato offensore (sentenze, leggi, atti amministrativi), escludendo così di fatto lo Stato
dalla comunità internazionale.
La Carta delle Nazioni Unite (vedi infra) conferisce solo al Consiglio di Sicurezza il
monopolio dell’uso della forza, che è comunque giustif‌icato solo quando sia neces-
sario per mantenere l’ordine e la pace tra gli Stati. Il sistema idealizzato dalla Carta
delle NU si è dimostrato nel tempo poco eff‌icace e soprattutto troppo soggetto ai
condizionamenti delle grandi potenze, da ultimo soprattutto degli Stati Uniti.
Il Consiglio di Sicurezza, di fronte al compimento di un atto che può pregiudicare la
pace o al palesarsi di un’aggressione, può adottare misure provvisorie (come il ces-
sate il fuoco) o sanzionatorie nei confronti dello Stato offensore (come l’interruzione
dei rapporti diplomatici, blocchi economici e commerciali, embarghi, condanne
morali etc.), ma può anche intraprendere azioni armate, che vengono considerate
vere e proprie azioni di polizia internazionale.
Secondo le norme contenute nella Carta (che però non hanno mai trovato applica-
zione) tali azioni dovrebbero essere svolte da contingenti armati dei vari Stati delle

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